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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8360/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza dei difensori volta all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990 applicata nella sentenza di condanna. La richiesta si fondava sulla circostanza che i coimputati giudicati con il rito ordinario erano stati assolti, sicché secondo il ricorrente il numero degli associati risultava pari a otto e l'aggravante non doveva operare. L'istanza era stata presentata al giudice dell'esecuzione per la cancellazione dell'aggravante e la riduzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione non può disapplicare un'aggravante riconosciuta da una sentenza irrevocabile né ridurre la pena sulla base di elementi sopravvenuti che renderebbero insussistente l'aggravante. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revisione è ammissibile solo se gli elementi nuovi conducono al proscioglimento; la revoca è prevista solo per abrogazione o illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; l'illegalità della pena è sindacabile dal giudice dell'esecuzione solo entro limiti ristretti (es. pena di specie diversa o sopra il massimo edittale). Nel caso di specie non sussisteva illegalità della pena (non è stato superato il massimo edittale). Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 3

    Aggravante applicata nella sentenza di condanna per il reato considerato; la Corte ha ritenuto che la sua rimozione non possa essere disposta dal giudice dell'esecuzione dopo la formazione del giudicato

  • cod. proc. pen. art. 587

    Riferita dal ricorrente in ordine al principio favor rei; la Corte ha comunque osservato che l'estensione degli effetti di impugnazioni proposte dai coimputati non produce, di per sé, uno strumento che consenta di incidere sul giudicato al fine di cancellare un'aggravante

  • cod. proc. pen. art. 631

    Norma sulla revisione; la giurisprudenza ha escluso che la revisione sia ammessa quando l'effetto perseguito è solo il riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, ritenendo ragionevole che il legislatore delimiti i presupposti di ammissibilità

  • cod. proc. pen. art. 673

    Disciplina la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione; la revoca è ammessa solo per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice

  • cod. proc. pen. art. 666

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di essere adito per questioni attinenti l'esecuzione; la giurisprudenza consente il sindacato di illegittimità della pena in casi limitati (palese errore giuridico o materiale), ma non per riesaminare i presupposti dell'aggravante quando non comportano una pena di specie diversa o il superamento del massimo edittale

  • Cost., artt. 3, 24, 27, 111; CEDU, artt. 6 e 13

    Richiamati nella discussione sulla legittimità costituzionale delle limitazioni alla revisione; la Corte ha segnalato che la giurisprudenza ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata, confermando la ragionevolezza delle previsioni che restringono l'accesso alla revisione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può disapplicare un'aggravante riconosciuta da una sentenza passata in giudicato né ridurre la pena sulla base di elementi sopravvenuti che renderebbero insussistente l'aggravante, salvo i casi tassativi previsti dalla legge (es. revoca per abrogazione o illegittimità costituzionale della norma incriminatrice).
  • La revisione è ammessa solo quando i nuovi elementi conducono al proscioglimento dell'imputato; non è lo strumento idoneo per ottenere soltanto un trattamento sanzionatorio meno afflittivo.
  • La revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione è strettamente limitata e non può essere usata per rimettere in discussione i presupposti fattuali o giuridici del giudicato diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
  • Il sindacato di legalità della pena davanti al giudice dell'esecuzione è possibile solo per vizi che emergono come palese errore giuridico o materiale che determinino l'applicazione di una pena di specie diversa o il superamento del massimo edittale; aumenti aggravanti che non portano oltre il massimo non determinano automaticamente illegittimità della pena.
  • L'assoluzione di coimputati pronunciata con procedure diverse non incide automaticamente sul giudicato già formatosi a carico di altro imputato; effetti estensivi delle impugnazioni dei coimputati non producono, di per sé, strumento efficace per rimuovere aggravanti consolidate.

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