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Ordinanza

Ordinanza n. 407/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Accertamento esecutivo di violazione relativo al Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2022, con richiesta di canone, indennità per occupazione abusiva, sanzioni e interessi, nonché regolamento comunale nella parte in cui impone un'autorizzazione o concessione anche nei casi di esonero o esclusione dal canone

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società concessionaria e gestore dell'autostrada A1 ha impugnato l'accertamento esecutivo con cui il Comune di Parma ha contestato l'occupazione abusiva di spazi comunali mediante il tracciato autostradale nei punti di intersezione a diversa quota con strade comunali, chiedendo il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per il 2022, di un'indennità per l'abusività dell'occupazione, di sanzioni per omessa denuncia e degli interessi. È stato inoltre impugnato il regolamento comunale nella parte in cui prescrive il rilascio di una specifica autorizzazione o concessione anche quando manchino i presupposti per l'applicazione del canone. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio il Comune ha proposto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., chiedendo l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 10, comma 1, c.p.a. Ha ritenuto che il regolamento preventivo di giurisdizione non fosse manifestamente inammissibile e che la questione sollevata non fosse manifestamente infondata. La controversia riguarda infatti il pagamento del Canone Unico Patrimoniale e la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 12225 del 1° maggio 2026 aveva affermato, in materia, la giurisdizione tributaria. La decisione della Cassazione sul riparto di giurisdizione è stata considerata pregiudiziale, poiché la giurisdizione costituisce un presupposto processuale. La pregiudizialità è stata estesa anche all'impugnazione del regolamento comunale presupposto, in ragione della ritenuta obiettiva devalutazione della centralità dell'atto concessorio. Il TAR ha onerato le parti di riassumere o proseguire tempestivamente il giudizio mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla comunicazione del venir meno della causa di sospensione, a pena di estinzione ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a. Non è stata definita nel merito la legittimità dell'accertamento né del regolamento comunale.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 792 e ss., l. 160/2019

    Accertamento esecutivo di violazione Canone unico annuale

    La norma è indicata quale base normativa dell'accertamento comunale relativo al Canone Unico Patrimoniale.

  • art. 10, comma 1, c.p.a.

    Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice

    Consente, nel giudizio davanti al TAR, il regolamento preventivo di giurisdizione e richiama la disciplina della sospensione prevista dall'art. 367, comma 1, c.p.c.

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    Prevede lo strumento mediante il quale una parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di risolvere la questione di giurisdizione durante il giudizio di primo grado.

  • art. 367, comma 1, c.p.c.

    sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata

    Impone la sospensione del processo pendente quando il regolamento preventivo non sia manifestamente inammissibile e la questione di giurisdizione non sia manifestamente infondata.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Il giudizio sospeso deve essere proseguito mediante domanda di fissazione entro il termine perentorio decorrente dalla comunicazione del venir meno della causa di sospensione.

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    a pena di estinzione del giudizio

    Il mancato tempestivo adempimento dell'onere di prosecuzione del giudizio sospeso determina l'estinzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la proposizione di un regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. comporta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 10, comma 1, c.p.a., salvo che il regolamento sia manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione sia manifestamente infondata.
  • La sospensione per regolamento preventivo di giurisdizione è giustificata quando la questione sul giudice munito di giurisdizione costituisce un presupposto processuale e la sua soluzione da parte delle Sezioni Unite è pregiudiziale rispetto alla decisione della controversia.
  • Quando la domanda principale riguarda il pagamento del Canone Unico Patrimoniale e la questione di giurisdizione non è manifestamente infondata alla luce di un recente orientamento delle Sezioni Unite, il giudice amministrativo deve sospendere il giudizio in attesa della decisione sul regolamento preventivo.
  • La pregiudizialità della decisione sul riparto di giurisdizione può estendersi anche all'impugnazione dell'atto regolamentare comunale presupposto, qualora la controversia evidenzi una devalutazione della centralità dell'atto concessorio rispetto alla pretesa patrimoniale oggetto dell'accertamento.
  • Dopo il venir meno della causa di sospensione, le parti devono proseguire il giudizio mediante domanda di fissazione entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a.; l'inosservanza dell'onere comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generaliGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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