Cassazione Penale, Sentenza n. 00113/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. affidato a cinque motivi: 1) omissione di esame del motivo relativo all'inammissibilità dei "motivi nuovi" di appello (contestazione formale alla decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibili quei motivi); 2) omissione di esame riguardo all'applicazione dell'aggravante della transnazionalità (art. 4 legge n.146/2006), con doglianza sulla mancata prova dell'alterità fra il sodalizio italiano e il gruppo criminale estero e del contributo causale dell'estero; 3) omissione di esame delle eccezioni di incompetenza territoriale (Milano indicata come competente) e di prescrizione per alcune cessioni; 4) errata percezione da parte della Corte di cassazione della natura specifica e individualizzata delle censure difensive (secondo il ricorrente si trattava di un vizio di utilizzo della prova, non di critica alla sua consistenza); 5) questione di tempestività del ricorso (sostiene di aver proposto il ricorso nei 180 giorni). Il ricorrente era stato condannato a 30 anni di reclusione per aver promosso, organizzato e diretto un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con altre imputazioni e aggravanti (transnazionalità e metodo mafioso).
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia strettamente limitato a errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non sia strumento per rinnovare censure di merito o vizi di argomentazione. In particolare: il primo motivo (omesso esame dei motivi nuovi) è risultato generico e non ha indicato il contenuto decisivo dei motivi omissioni tali da dimostrare un errore percettivo; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti, invece, affrontati nella sentenza impugnata (con riferimento a specifiche indicazioni di pagina); il quarto motivo attiene a rivalutazione della prova e alla motivazione della Corte, quindi esorbitante rispetto ai limiti del ricorso per errore di fatto; il quinto motivo (tempestività) non ha impedito la dichiarazione di inammissibilità. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n.186/2000) e rilevato l'assenza di dolo o colpa nella determinazione dell'inammissibilità, senza disporre ulteriori sanzioni.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario per errore materiale o di fatto ha efficacia limitata agli errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano inciso sul processo formativo della decisione; non consente la riesamina dei ragionamenti logici o della valutazione delle prove.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo formale di deposito in cancelleria dei "motivi nuovi" di impugnazione; la Corte d'appello aveva adottato l'orientamento che l'inosservanza comporta inammissibilità dei motivi.
art. 592, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle conseguenze processuali dell'inosservanza delle formalità di impugnazione; la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'inammissibilità dei motivi nuovi.
art. 4 legge n.146/2006 (aggravante di transnazionalità)
L'aggravante è applicabile anche al reato associativo quando il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione italiana; la Corte ha richiesto prova dell'alterità e del contributo causale dell'organizzazione estera, ma ha ritenuto che la doglianza difensiva non abbia dimostrato un errore percettivo nella pronuncia impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte ha imposto al ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di 'colpa' tali da ulteriori conseguenze.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) va usato soltanto per correggere errori percettivi evidenti (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano inciso sulla decisione; non è strumento per rinnovare censure di merito o difetti di motivazione.
- Chi invoca l'omesso esame di un motivo deve allegarne contenuto e dimostrarne la decisività: senza la prova che l'omissione avrebbe prodotto necessariamente una decisione diversa, la censura risulta generica e inammissibile.
- Le corti non sono tenute a rispondere punto per punto a tutte le argomentazioni difensive purchè emergano chiaramente i presupposti fattuali e giuridici che giustificano la decisione; una risposta implicita nella ricostruzione dei fatti può essere sufficiente.
- Le doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove o una verifica della logica del ragionamento giuridico eccedono i limiti del ricorso per errore percettivo e devono essere proposte con i rimedi ordinari (impugnazioni di merito), non con il rimedio straordinario.
- Se si contesta l'applicazione di un'aggravante (es. transnazionalità), occorre specificare quale elemento probatorio manca e perché la sua carenza costituisce un errore di percezione nella decisione impugnata; la sola affermazione generica non basta.
- La tempestività del ricorso va sempre verificata, ma anche un ricorso tempestivo può essere dichiarato inammissibile se non rientra nei requisiti sostanziali del rimedio straordinario.
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