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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00113/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. affidato a cinque motivi: 1) omissione di esame del motivo relativo all'inammissibilità dei "motivi nuovi" di appello (contestazione formale alla decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibili quei motivi); 2) omissione di esame riguardo all'applicazione dell'aggravante della transnazionalità (art. 4 legge n.146/2006), con doglianza sulla mancata prova dell'alterità fra il sodalizio italiano e il gruppo criminale estero e del contributo causale dell'estero; 3) omissione di esame delle eccezioni di incompetenza territoriale (Milano indicata come competente) e di prescrizione per alcune cessioni; 4) errata percezione da parte della Corte di cassazione della natura specifica e individualizzata delle censure difensive (secondo il ricorrente si trattava di un vizio di utilizzo della prova, non di critica alla sua consistenza); 5) questione di tempestività del ricorso (sostiene di aver proposto il ricorso nei 180 giorni). Il ricorrente era stato condannato a 30 anni di reclusione per aver promosso, organizzato e diretto un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con altre imputazioni e aggravanti (transnazionalità e metodo mafioso).

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia strettamente limitato a errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non sia strumento per rinnovare censure di merito o vizi di argomentazione. In particolare: il primo motivo (omesso esame dei motivi nuovi) è risultato generico e non ha indicato il contenuto decisivo dei motivi omissioni tali da dimostrare un errore percettivo; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti, invece, affrontati nella sentenza impugnata (con riferimento a specifiche indicazioni di pagina); il quarto motivo attiene a rivalutazione della prova e alla motivazione della Corte, quindi esorbitante rispetto ai limiti del ricorso per errore di fatto; il quinto motivo (tempestività) non ha impedito la dichiarazione di inammissibilità. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n.186/2000) e rilevato l'assenza di dolo o colpa nella determinazione dell'inammissibilità, senza disporre ulteriori sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario per errore materiale o di fatto ha efficacia limitata agli errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano inciso sul processo formativo della decisione; non consente la riesamina dei ragionamenti logici o della valutazione delle prove.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo formale di deposito in cancelleria dei "motivi nuovi" di impugnazione; la Corte d'appello aveva adottato l'orientamento che l'inosservanza comporta inammissibilità dei motivi.

  • art. 592, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze processuali dell'inosservanza delle formalità di impugnazione; la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'inammissibilità dei motivi nuovi.

  • art. 4 legge n.146/2006 (aggravante di transnazionalità)

    L'aggravante è applicabile anche al reato associativo quando il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione italiana; la Corte ha richiesto prova dell'alterità e del contributo causale dell'organizzazione estera, ma ha ritenuto che la doglianza difensiva non abbia dimostrato un errore percettivo nella pronuncia impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte ha imposto al ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    Richiamata per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di 'colpa' tali da ulteriori conseguenze.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) va usato soltanto per correggere errori percettivi evidenti (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano inciso sulla decisione; non è strumento per rinnovare censure di merito o difetti di motivazione.
  • Chi invoca l'omesso esame di un motivo deve allegarne contenuto e dimostrarne la decisività: senza la prova che l'omissione avrebbe prodotto necessariamente una decisione diversa, la censura risulta generica e inammissibile.
  • Le corti non sono tenute a rispondere punto per punto a tutte le argomentazioni difensive purchè emergano chiaramente i presupposti fattuali e giuridici che giustificano la decisione; una risposta implicita nella ricostruzione dei fatti può essere sufficiente.
  • Le doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove o una verifica della logica del ragionamento giuridico eccedono i limiti del ricorso per errore percettivo e devono essere proposte con i rimedi ordinari (impugnazioni di merito), non con il rimedio straordinario.
  • Se si contesta l'applicazione di un'aggravante (es. transnazionalità), occorre specificare quale elemento probatorio manca e perché la sua carenza costituisce un errore di percezione nella decisione impugnata; la sola affermazione generica non basta.
  • La tempestività del ricorso va sempre verificata, ma anche un ricorso tempestivo può essere dichiarato inammissibile se non rientra nei requisiti sostanziali del rimedio straordinario.

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