Cassazione Penale, Ordinanza n. 21135/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che il motivo di ricorso era manifestamente infondato, essendo precluso per legge il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva nella forma ritenuta dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il motivo riguardava esclusivamente il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciute, sulla recidiva contestata e ritenuta nella forma reiterata, specifica e infraquinquennale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto bilanciare in senso favorevole le attenuanti rispetto alla recidiva. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il motivo era manifestamente infondato perché l'ordinamento prevede il divieto di invocare tale bilanciamento nei casi disciplinati dall'art. 69, comma 4, c.p.
Norme richiamate
Prevede un divieto legislativo di bilanciamento in senso favorevole tra attenuanti generiche e recidiva nei casi contemplati dalla norma, sicché non è possibile riconoscere la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva ritenuta.
Massime di principio
- Quando la legge prevede un divieto espresso di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice non può effettuare un bilanciamento in senso favorevole alla parte interessata, anche se le attenuanti risultano già riconosciute.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e quindi inammissibile quando censura un giudizio di bilanciamento espressamente precluso dalla norma incriminatrice o dal sistema delle circostanze.
- La doglianza sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non può essere accolta se la recidiva è rientrante in una ipotesi per la quale l'art. 69, comma 4, c.p. impedisce tale esito.
Come è indicizzato
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