Cassazione Penale, Ordinanza n. 11473/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero ripetitivi di censure già esaminate e disattese con motivazione logica e coerente dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per calunnia pronunciata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per calunnia. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di calunnia. In particolare contestava la ricostruzione del giudice di merito circa la consapevolezza della falsità della denuncia. La Corte rileva però che il fatto decisivo posto a base della motivazione di merito - la consegna personale dell'assegno alla persona offesa da parte del ricorrente - non era contestato nel ricorso e consentiva di inferire la consapevolezza della falsità della denuncia.
Norme richiamate
La disposizione incriminatrice è richiamata quale base della condanna per calunnia; la Corte valorizza il profilo soggettivo del reato, affermando che la consapevolezza della falsità della denuncia può essere desunta da un fatto storico non contestato nel ricorso.
Cassa delle ammende
È applicata la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già adeguatamente vagliate e confutate con motivazione coerente e logica.
- In tema di calunnia, il dolo può essere desunto da circostanze fattuali univoche e non contestate, dalle quali emerga la consapevolezza dell'innocenza della persona accusata e quindi la falsità della denuncia.
- Quando il ricorrente non si confronta con il fatto storico decisivo posto a base della motivazione impugnata, la censura sul vizio di motivazione è priva di reale specificità e conduce all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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