Sentenza n. 428/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 16.2.2023, n. 119, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 16 febbraio 2023, n. 119, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’erogazione complessiva di 2.500 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per l’eventuale quota eccedente il tasso legale. È stato verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, dalla notificazione della decisione all’Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né dimostrato l’avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha provato l’adempimento, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 2.500 euro, oltre agli accessori indicati nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, tra cui la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata stabilita in 10 euro per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, termine ritenuto decorso prima della proposizione del giudizio.
art. 2697 c.c.
Il Ministero, quale debitore dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, aveva l’onere di provare l’avvenuto adempimento, non assolto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione soccombente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale esecuzione al giudicato, compresi gli adempimenti non meramente pecuniari necessari per rendere effettivo il comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione debitrice l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; la mera costituzione in giudizio, in assenza di contestazioni e di prova dell’adempimento, non impedisce l’accoglimento dell’actio iudicati.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta con funzione sostitutiva, stabilendo un termine per il suo intervento in caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’esecuzione del giudicato richieda, oltre al pagamento di somme, ulteriori attività amministrative o materiali, come l’emissione di una carta elettronica intestata al beneficiario; la penalità può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessare con l’esecuzione o con l’insediamento del commissario ad acta.
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