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Interpello

Risposta n. 438 del 28/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente riteneva che il termine decorresse dall’annotazione del decreto di chiusura nel registro delle imprese, perché solo da quel momento i terzi avrebbero avuto conoscenza legale della chiusura della procedura.

Termine per emettere la nota di variazione IVA dopo la chiusura di una procedura fallimentare

Il quesito

L’istante chiede se, ai fini dell’articolo 26, comma 2, del DPR 633/1972, il termine per emettere la nota di variazione decorra dal deposito del decreto di chiusura del fallimento oppure dalla sua annotazione nel registro delle imprese.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che, nel caso concreto, il termine per emettere la nota di variazione è ormai scaduto: l’infruttuosità della procedura si collega alla scadenza del termine per reclamare contro il decreto di chiusura del fallimento e, comunque, al decorso del termine massimo di 90 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Poiché il deposito è avvenuto nel 2013, anche la nota di variazione ex articolo 26, comma 2, non è più emettibile; inoltre, il diritto alla detrazione avrebbe potuto essere esercitato al più tardi nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto.

Chiusura del fallimento e termine per la nota di variazione IVA

L’interpello riguarda il momento dal quale decorre il termine per emettere la nota di variazione IVA in presenza della chiusura di una procedura fallimentare. Il tema è rilevante perché il diritto alla variazione ex articolo 26, comma 2, del DPR 633/1972 dipende dall’infruttuosità della procedura concorsuale e dal relativo momento di definitività.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante è creditore di una società dichiarata fallita nel 2006. Il fallimento è stato dichiarato chiuso dal Tribunale nel 2013. La società incaricata dall’istante di monitorare l’andamento della procedura ha comunicato solo nel 2019 che il decreto di chiusura era stato depositato nel 2013 ma annotato nel registro delle imprese soltanto nel 2019.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede se il termine per l’emissione della nota di variazione decorra:

  • dal deposito del decreto di chiusura del fallimento in cancelleria;
  • oppure dall’annotazione dello stesso nel registro delle imprese.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, il termine dovrebbe decorrere dall’annotazione nel registro delle imprese, poiché tale formalità costituirebbe per i terzi l’unico mezzo idoneo a rendere conoscibile la chiusura del fallimento. L’istante richiama inoltre il fatto che, per alcuni soggetti coinvolti nella procedura, la legge prevede specifici obblighi di comunicazione del provvedimento.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 26, comma 2, del DPR 633/1972, che consente al cedente o prestatore di recuperare l’IVA quando l’operazione viene meno, anche per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose.

Viene inoltre richiamata la prassi già espressa, in particolare:

  • circolare n. 77/E del 17 aprile 2000;
  • circolare n. 8/E del 7 aprile 2017.

Da tali documenti emerge che, nelle procedure concorsuali, la condizione di infruttuosità si considera realizzata:

  • alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale, oppure
  • in assenza di piano di riparto, alla scadenza del termine per proporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.

Ragionamento dell’Agenzia

Nel caso esaminato, dall’istanza non risulta un piano di riparto finale; pertanto, il momento rilevante è quello della scadenza del termine per reclamare il decreto di chiusura del fallimento.

L’articolo 26 della legge fallimentare prevede che il reclamo contro il decreto di chiusura possa essere proposto entro dieci giorni:

  • dalla comunicazione o notificazione del provvedimento per curatore, fallito, comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento;
  • per gli altri interessati, dalla esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale.

Tuttavia, il comma 4 della stessa norma stabilisce che il reclamo non può più essere proposto decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Poiché il decreto è stato depositato nel 2013, alla data dell’interpello tale termine massimo era da tempo spirato. Ne deriva che erano ormai scaduti sia i termini per proporre reclamo sia, di conseguenza, quelli per emettere la nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del DPR 633/1972.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non condivide la tesi secondo cui il termine decorra dall’annotazione del decreto nel registro delle imprese. Ritiene invece che, nel caso concreto, il termine sia collegato alla definitività della chiusura del fallimento e che, comunque, il limite dei 90 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria renda ormai tardiva l’emissione della nota di variazione.

Richiamando infine il rinvio all’articolo 19 del DPR 633/1972 contenuto nell’articolo 26, l’Agenzia osserva che il diritto alla detrazione avrebbe potuto essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti nel momento di insorgenza del diritto stesso.

Conclusione operativa

Per l’Agenzia, nel caso esaminato:

  • il termine non decorre dall’annotazione nel registro delle imprese;
  • la nota di variazione non è più emettibile, poiché i termini legati al reclamo del decreto di chiusura sono ormai scaduti;
  • il diritto alla detrazione risultava comunque esercitabile solo entro i limiti temporali previsti dall’articolo 19 del DPR 633/1972.

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