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Interpello

Risposta n. 437 del 28/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente ritiene che la disciplina della fattura differita sia rimasta invariata e che l’indicazione della data della fattura come data dell’ultima operazione non sia obbligatoria ma solo indicativa; pertanto, la fattura differita potrebbe recare anche una data convenzionale diversa, come il 15 o l’ultimo giorno del mese.

Chiarimenti sulla data da indicare nella fattura elettronica differita.

Il quesito

Se, per le fatture differite ex articolo 21, comma 4, lettera a), del DPR 633/1972, sia possibile indicare come data della fattura il 15 del mese o l’ultimo giorno del mese, anziché la data dell’ultima operazione, mantenendo l’invio allo SdI entro il 15 del mese successivo.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia richiama la risposta n. 389/2019 e conferma che l’indicazione della data dell’ultima operazione è solo una possibilità e non un obbligo; è quindi possibile indicare convenzionalmente anche la data di fine mese. Restano fermi la possibilità di emettere più fatture differite nello stesso mese verso lo stesso cliente e l’obbligo di trasmissione allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Data della fattura elettronica differita

L’interpello riguarda la corretta indicazione della data nelle fatture elettroniche differite emesse ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del DPR 633/1972. La contribuente chiede chiarimenti operativi perché, nel corso del mese, emette due fatture differite per ciascun cliente: una a metà mese e una a fine mese, entrambe riferite alle consegne documentate dai relativi DDT.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La società istante opera nella spedizione di materiali ai clienti dopo aver ricevuto gli ordini. Per esigenze di controllo e gestione delle forniture e dei pagamenti:

  • emette una prima fattura differita il giorno 15 del mese, riepilogando le consegne e spedizioni effettuate nei primi quindici giorni;
  • emette una seconda fattura differita l’ultimo giorno del mese, riepilogando le consegne e spedizioni effettuate negli ultimi quindici giorni;
  • trasmette la prima fattura allo SdI entro dieci giorni dall’emissione;
  • trasmette la seconda fattura allo SdI entro il 15 del mese successivo.

Il dubbio interpretativo nasce dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del DPR 633/1972, introdotto dal decreto-legge n. 119/2018, che richiede l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione o la prestazione, se diversa dalla data di emissione della fattura.

Quesito del contribuente

La società chiede se, per le fatture differite, la data da indicare debba necessariamente coincidere con la data dell’ultima operazione riepilogata oppure se sia legittimo indicare una data convenzionale diversa, come:

  • il 15 del mese;
  • l’ultimo giorno del mese.

In sostanza, l’istante domanda se il contenuto della circolare n. 14/E del 2019 debba essere inteso come prescrizione vincolante o come mera indicazione operativa.

Soluzione interpretativa prospettata

La contribuente sostiene che l’introduzione del termine ordinario di emissione della fattura non abbia creato una nuova modalità di fatturazione differita, restando applicabili le regole dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA. Di conseguenza, ritiene che:

  • sia possibile continuare a emettere una o più fatture differite nei confronti dello stesso soggetto nel mese di riferimento;
  • sia sufficiente rispettare il termine di trasmissione allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo;
  • l’affermazione della circolare n. 14/E del 2019, secondo cui la fattura differita dovrebbe riportare la data dell’ultima operazione, abbia valore solo indicativo e non cogente.

Pertanto, secondo l’istante, sarebbe ammissibile apporre come data della fattura anche il 15 del mese o l’ultimo giorno del mese.

Normativa e prassi richiamate

Nel testo vengono richiamati:

  • l’articolo 21, comma 4, lettera a), del DPR 633/1972, sulla fattura differita;
  • l’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del DPR 633/1972, sull’indicazione della data della cessione o prestazione;
  • il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha introdotto la lettera g-bis);
  • la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019;
  • la risposta n. 389 del 24 settembre 2019, richiamata dall’Agenzia come precedente specifico.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso nella risposta n. 389/2019. Precisa che l’indicazione contenuta nella circolare n. 14/E del 2019, secondo cui per le fatture elettroniche via SdI è possibile indicare una sola data, ossia quella dell’ultima operazione, costituisce una mera possibilità e non un obbligo.

Ne consegue che, per le fatture differite:

  • è possibile indicare convenzionalmente anche la data di fine mese;
  • resta possibile emettere una o più fatture differite nei confronti dello stesso soggetto che riepiloghino le cessioni del mese di riferimento;
  • l’invio allo SdI deve comunque avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che, nel caso di fatturazione differita, la data esposta nel file fattura elettronica non è rigidamente vincolata alla data dell’ultima operazione riepilogata. Il contribuente può quindi continuare ad adottare una data convenzionale, anche coincidente con il 15 del mese o con l’ultimo giorno del mese, purché siano rispettati i presupposti e i termini previsti per la fattura differita e per l’invio allo SdI.

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