Risposta n. 436 del 28/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeChiarimenti sulla fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione, in regime di split payment
Il quesito
L’istante chiede se, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in caso di riduzione dell’imponibile dopo l’emissione della fattura, di penalità o trattenute sul prezzo, di omissione o errore del CIG in fattura e di verifica dell’aliquota IVA applicata dal fornitore, si possano rispettivamente applicare note di variazione, calcolare l’IVA su base imponibile ridotta, pagare la fattura priva di CIG e non effettuare controlli sull’aliquota IVA.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’Agenzia, nello split payment la variazione in diminuzione ex art. 26 DPR 633/1972 spetta al fornitore e l’IVA si versa solo sugli importi effettivamente pagati; le penalità non riducono la base imponibile e l’IVA va calcolata al lordo; la fattura con CIG mancante o errato è fiscalmente valida ma deve essere integrata per consentire il pagamento; il cessionario/committente deve comunque svolgere i controlli di propria competenza sulla correttezza dell’aliquota IVA.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che: per il punto I l’IVA in split payment sia dovuta solo sugli importi effettivamente corrisposti e la nota di credito spetti al cedente/prestatore; per il punto II le penalità e trattenute non incidano sull’imponibile; per il punto III l’assenza o l’errore del CIG non invalida la fattura ma impedisce il pagamento fino a integrazione; per il punto IV il committente non possa limitarsi a rimettere i controlli al Fisco, dovendo verificare per quanto possibile la correttezza dell’aliquota applicata.
Chiarimenti sulla fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione
L’interpello riguarda la corretta gestione delle fatture emesse verso la pubblica amministrazione, con particolare attenzione al meccanismo dello split payment, alle riduzioni dell’importo fatturato, alle penalità contrattuali, alla presenza del CIG e ai controlli sull’aliquota IVA applicata dal fornitore.
Fattispecie e contesto
L’istante opera nell’ambito di contratti di fornitura di beni e/o prestazione di servizi e pone una serie di dubbi operativi relativi al pagamento delle fatture emesse nei confronti di soggetti pubblici. Il tema centrale è il coordinamento tra disciplina IVA e regole speciali applicabili alle fatture verso la pubblica amministrazione.
Quesito del contribuente
L’istante chiede, in sintesi:
- se, dopo l’emissione della fattura, una riduzione dell’imponibile per accertata prestazione di valore inferiore comporti l’obbligo o la facoltà del cedente/prestatore di emettere nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972;
- se le somme trattenute per penalità, inadempienze o trattenute sul prezzo in luogo della cauzione incidano sull’imponibile esposto in fattura;
- se una fattura priva del CIG o con CIG errato sia fiscalmente corretta e quindi pagabile;
- se, in sede di pagamento, sia corretto non effettuare controlli sull’aliquota IVA applicata dal fornitore, rimettendo la verifica all’Amministrazione finanziaria.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che:
- possa corrispondere l’importo al netto della trattenuta anche in assenza di nota di credito;
- debba trattenere le somme dovute a titolo di penalità o cauzione, riducendo il solo imponibile ma non l’IVA da versare in split payment, che andrebbe calcolata sull’intero imponibile;
- la mancanza del CIG non renda irregolare la fattura, poiché tale dato non è tra quelli obbligatori previsti dall’articolo 21 del decreto IVA, e che il pagamento possa essere supportato dall’indicazione del CIG nel mandato di pagamento;
- non debba controllare l’aliquota IVA applicata dal cedente/prestatore in fase di pagamento.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama, in particolare:
- l’articolo 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, che disciplina la scissione dei pagamenti;
- la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 e la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, per chiarire la funzione e gli effetti dello split payment;
- il decreto ministeriale 23 gennaio 2015 sull’esigibilità e sul versamento dell’IVA nelle operazioni soggette a split payment;
- la risoluzione n. 75/E del 5 marzo 2002, richiamata per il principio dell’esigibilità differita collegata al pagamento;
- l’articolo 21, comma 7, del DPR 633/1972 sul principio di cartolarità dell’imposta;
- l’articolo 15 del DPR 633/1972, in tema di somme escluse dalla base imponibile;
- l’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 66/2014, convertito dalla legge 89/2014, sull’obbligo di indicare il CIG nelle fatture elettroniche verso la PA e sul divieto di pagamento in assenza di CIG e CUP;
- l’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471/1997, sulla sanzione per fattura irregolare e sulla responsabilità del cessionario/committente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sul punto I
L’Agenzia chiarisce che, nello split payment, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti individuati dall’articolo 17-ter versano l’IVA direttamente all’erario, mentre il fornitore resta debitore dell’imposta rispetto all’operazione. In tale contesto:
- il cessionario/committente non assume la qualifica di debitore d’imposta;
- la facoltà di emettere la nota di variazione in diminuzione ex articolo 26 del DPR 633/1972 resta in capo al cedente/prestatore;
- tuttavia, poiché l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, l’ente pubblico versa l’imposta solo sugli importi effettivamente pagati. L’Agenzia precisa inoltre che, in questa fattispecie, non opera il principio di cartolarità dell’imposta di cui all’articolo 21, comma 7, del DPR 633/1972. Ne deriva che l’IVA va calcolata sugli importi realmente corrisposti e non su quelli indicati in fattura.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sul punto II
L’Agenzia osserva che l’articolo 15 del DPR 633/1972 individua somme escluse dalla base imponibile, ma le penalità o trattenute per ritardi, inadempienze o irregolarità nell’esecuzione del contratto non riducono il corrispettivo della cessione o prestazione. Pertanto, in caso di decurtazione del pagamento per penalità a carico del fornitore:
- l’imponibile resta quello originario;
- l’IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sul punto III
L’Agenzia riconosce che il CIG non è un elemento obbligatorio della fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/1972; tuttavia, per le fatture elettroniche emesse verso la pubblica amministrazione, l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 66/2014 impone l’indicazione del CIG, salvo specifiche esclusioni. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche prive dei codici CIG e CUP richiesti. L’omissione o l’errore del CIG non compromette la validità fiscale della fattura, ma può essere sanata inviando un nuovo documento integrativo dei dati mancanti. Resta quindi ferma l’esigenza di regolarizzare il documento ai fini del pagamento.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sul punto IV
L’Agenzia precisa che lo split payment non fa venire meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di debitore dell’IVA e che la responsabilità sulla corretta aliquota applicata resta in capo a quest’ultimo. Tuttavia, il cessionario o committente non può limitarsi a rimettere ogni verifica all’Amministrazione finanziaria, ma deve effettuare i controlli rientranti nella propria sfera di azione. A supporto di tale affermazione viene richiamato l’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471/1997, che sanziona il cessionario/committente che acquisti beni o servizi con fattura omessa o irregolare, salvo regolarizzazione.
Conclusioni operative
Dalla risposta emerge che:
- in regime di split payment l’IVA è versata solo sugli importi effettivamente pagati;
- le penalità contrattuali non abbassano la base imponibile;
- la presenza del CIG nelle fatture verso la PA è richiesta ai fini del pagamento, pur non incidendo sulla validità fiscale del documento;
- il cessionario/committente deve comunque effettuare le verifiche di propria competenza sulla regolarità della fattura e sull’aliquota IVA applicata.
L’interpello conferma quindi una distinzione netta tra validità fiscale della fattura, obblighi specifici verso la pubblica amministrazione e modalità di versamento dell’IVA nello split payment.
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