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Interpello

Risposta n. 433 del 28/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che, in base all’articolo 15, comma 4, della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, il reddito di lavoro frontaliere sia imponibile esclusivamente in Francia; di conseguenza, il datore di lavoro italiano non dovrebbe operare ritenute IRPEF ma soltanto trattenere i contributi previdenziali e certificare il reddito ai fini fiscali francesi.

Tassazione del reddito da lavoro dipendente di un frontaliere residente in Francia e adempimenti del sostituto d'imposta italiano.

Il quesito

Il contribuente, cittadino italiano residente in Francia e iscritto all’AIRE, chiede se il reddito da lavoro dipendente svolto in Italia come frontaliere debba essere tassato solo in Francia e se, quindi, il datore di lavoro italiano debba evitare le ritenute IRPEF limitandosi alla sola contribuzione previdenziale.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, se il contribuente è effettivamente fiscalmente residente in Francia e possiede lo status di frontaliere ai sensi della Convenzione, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia sia imponibile esclusivamente in Francia e non in Italia. Tuttavia, il sostituto d’imposta può applicare l’esenzione convenzionale solo se il beneficiario documenta tutti i requisiti; in caso di incertezza deve effettuare le ritenute ordinarie ex articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973. Se le ritenute sono state subite, il contribuente può chiederne il rimborso entro 48 mesi al Centro Operativo di Pescara.

Tassazione del reddito da lavoro dipendente di un frontaliere residente in Francia

L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile al reddito di lavoro dipendente percepito in Italia da un soggetto residente in Francia e iscritto all’AIRE, che svolge la propria attività presso Ventimiglia. Il tema centrale è se, trattandosi di un frontaliere, il reddito debba essere tassato esclusivamente in Francia e quali siano gli adempimenti del datore di lavoro italiano quale sostituto d’imposta.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente, nato a Ventimiglia ma residente in Francia e iscritto all’AIRE dal 2004, lavora dal 18 gennaio 2017 per la ditta Alfa presso la stazione ferroviaria di Ventimiglia, quindi in Italia, in una zona di confine. Egli si considera un lavoratore frontaliere residente in Francia.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il contribuente chiede se il datore di lavoro italiano debba applicare le ritenute IRPEF sul reddito di lavoro dipendente oppure se, in virtù della disciplina convenzionale italo-francese, tale reddito sia imponibile soltanto in Francia, con conseguente esclusione della tassazione in Italia e dei relativi prelievi fiscali alla fonte.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo il contribuente, la natura transfrontaliera del rapporto di lavoro e l’articolo 15, comma 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia comportano l’imponibilità esclusiva in Francia dei redditi prodotti in Italia dal frontaliere. In tale prospettiva, il datore di lavoro italiano dovrebbe limitarsi alla sola trattenuta contributiva previdenziale, senza operare ritenute IRPEF, pur certificando il reddito ai fini della dichiarazione in Francia.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, che definisce il concetto di residente di uno Stato contraente. La norma convenzionale rinvia prioritariamente alla residenza secondo la normativa interna dei due Stati e, solo in caso di conflitto di doppia residenza, prevede i criteri di dirimenza del paragrafo 2.

Sul piano interno, viene richiamato l’articolo 2, comma 2, del Tuir, secondo cui sono residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente ovvero hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. I tre requisiti sono alternativi: uno solo è sufficiente per la residenza fiscale italiana.

L’Agenzia cita inoltre la circolare n. 304 del 2 dicembre 1997, secondo cui l’iscrizione all’AIRE e la cancellazione dall’anagrafe dei residenti non sono elementi determinanti per escludere la residenza o il domicilio in Italia, potendo tali elementi essere desunti anche con altre prove. Ne deriva che l’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente per il non residente.

Per la disciplina del frontaliere, viene richiamato l’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione, secondo cui i redditi da lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno Stato e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza. Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, al paragrafo 9, definisce le zone di frontiera: per l’Italia le Regioni confinanti con la Francia, per la Francia i dipartimenti confinanti con l’Italia.

Infine, in tema di sostituto d’imposta e applicazione delle agevolazioni convenzionali, l’Agenzia richiama precedenti di prassi, tra cui le risoluzioni n. 86/E del 12 luglio 2006 e n. 183/E del 24 settembre 2003, oltre alle note del Ministero delle Finanze n. 95 del 10 giugno 1999 e n. 68 del 24 maggio 2000. È ricordato anche l’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973 per le ritenute operate in caso di incertezza e l’articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973 per il rimborso delle ritenute indebitamente subite, entro 48 mesi dal prelievo.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia premette che lo status di residente fiscale e quello di frontaliere non vengono accertati in sede di interpello, ma sono assunti come rappresentati dal contribuente. Sul presupposto, quindi, che il soggetto sia effettivamente residente in Francia e abbia i requisiti del frontaliere, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia deve essere assoggettato a imposizione esclusiva in Francia e non è tassabile in Italia.

Adempimenti del sostituto d’imposta italiano

Quanto agli obblighi del datore di lavoro italiano, l’Agenzia chiarisce che il sostituto può applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali solo se il percettore produce documentazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Convenzione. In caso di incertezza sulla sussistenza di tali requisiti, il sostituto non è tenuto ad applicare il regime convenzionale e deve operare le ritenute secondo le regole ordinarie dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973.

Effetti per il contribuente e rimborso delle ritenute

L’Agenzia precisa che, qualora il contribuente subisca comunque le ritenute da parte del datore di lavoro italiano, non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia se il solo reddito percepito è quello oggetto dell’interpello e non ricorrono altre cause di obbligo dichiarativo secondo la normativa italiana. Per ottenere la restituzione delle ritenute eventualmente trattenute, il contribuente può presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara entro 48 mesi dalla data del prelievo, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973.

Conclusioni operative

La risposta conferma che, in presenza dei requisiti di residenza fiscale in Francia e di frontaliere, il reddito è imponibile solo in Francia. Tuttavia, sul piano operativo, il datore di lavoro italiano può evitare le ritenute IRPEF soltanto se dispone della documentazione idonea a provare il diritto all’applicazione della convenzione; diversamente deve procedere alle ordinarie trattenute fiscali, lasciando al contribuente la possibilità di richiedere il rimborso nei termini di legge.

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