Ordinanza n. 235/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato il 17 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Bergamo che ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il diniego era fondato sulla ritenuta pericolosità sociale, desunta da plurimi decreti penali di condanna, dal deferimento all’autorità giudiziaria per la violazione di due fogli di via che vietavano il ritorno in determinati comuni per tre anni e da ulteriori deferimenti per ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il ricorrente ha contestato, tra l’altro, la rilevanza ostativa delle condanne relative all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, richiamando una pronuncia della Corte costituzionale sull’illegittimità dell’automatismo ostativo, nonché la valutazione della propria situazione familiare e la spettanza di un permesso per motivi familiari o per protezione speciale, con dedotta violazione dell’art. 8 CEDU.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto che il diniego non fosse fondato su un automatismo derivante dalle condanne per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, peraltro riferite all’ipotesi di minor disvalore del comma 5, ma su una valutazione concreta della condotta di vita complessiva dell’interessato. Tale valutazione teneva conto anche di ulteriori decreti penali di condanna per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente, nonché di numerosi deferimenti. Il giudice ha precisato che la circostanza che alcuni deferimenti non risultassero dai certificati dei carichi pendenti non impedisce la valutazione amministrativa della pericolosità sociale, essendo autonomi il giudizio amministrativo e quello penale. Quanto ai legami familiari, ha rilevato che non risultava provata la stabile presenza dei familiari in Italia e che, comunque, tali legami non potevano costituire una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del titolo. La pretesa al rilascio di un permesso per motivi familiari o per protezione speciale è stata ritenuta estranea alla giurisdizione amministrativa, con assorbimento della censura relativa all’art. 8 CEDU. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per mancanza del fumus boni iuris.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Le condanne riconducibili al comma 5 non sono state considerate automaticamente ostative; la Questura ha tuttavia svolto una valutazione complessiva della condotta di vita.
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo
La relativa censura è stata assorbita perché la pretesa al rilascio di un titolo per motivi familiari o per protezione speciale è stata ritenuta estranea alla giurisdizione amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio sul rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, la pericolosità sociale può essere desunta da una valutazione concreta e complessiva della condotta di vita dello straniero, senza che sia necessario fondare il diniego su un automatismo collegato a una singola condanna.
- La valutazione amministrativa della pericolosità sociale è autonoma rispetto al giudizio penale: la Questura può considerare, nell’esercizio del proprio potere valutativo, anche deferimenti o vicende non risultanti come carichi pendenti, purché utilizzati nell’ambito di una valutazione complessiva.
- La circostanza che una condanna riguardi l’ipotesi di minor disvalore prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 esclude l’automatica natura ostativa della fattispecie, ma non impedisce all’amministrazione di valorizzarla, insieme ad altri elementi, ai fini del giudizio concreto di pericolosità sociale.
- La mera allegazione di legami familiari sul territorio nazionale non impedisce il diniego o la revoca del permesso di soggiorno, soprattutto quando non sia provata la stabile presenza dei familiari in Italia; tali legami devono essere valutati nel bilanciamento complessivo degli interessi e non costituiscono una garanzia assoluta di rilascio del titolo.
- La domanda volta a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari o per protezione speciale, ove estranea all’oggetto del diniego impugnato, non può essere esaminata dal giudice amministrativo investito della controversia sul permesso per lavoro subordinato.
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