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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1877/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto sul conto corrente cointestato tra la ricorrente e il marito (Polito Luigi, indagato per reati fiscali ai sensi del d.lgs. n. 74/2000). La ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 545 c.p.c. perché il sequestro aveva immobilizzato anche somme costituenti emolumenti pensionistici, che sono in gran parte impignorabili; 2) violazione per mancato dissequestro di somme appartenenti a soggetto terzo e prive di pertinenzialità con il reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto corretta la legittimazione formale della ricorrente (terzo) a proporre ricorso ma ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la rilevanza delle rimesse pensionistiche sul conto e l'applicabilità dei limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., che le Sezioni Unite hanno esteso anche alla confisca per equivalente. Pertanto la decisione di confermare il sequestro è risultata viziata e il provvedimento è stato annullato e rimesso al giudice di merito per una nuova valutazione, con indicazioni circa l'accertamento della provenienza delle somme e della loro pertinenzialità rispetto al reato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma di riferimento per il reato fiscale oggetto delle indagini; il sequestro è stato disposto in relazione ai presunti illeciti fiscali ad essa riferiti.

  • codice di procedura civile, art. 545

    I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di pensione si applicano anche in sede penale quando il sequestro è finalizzato alla confisca per equivalente; pertanto somme di natura pensionistica possono essere sottratte al sequestro nei limiti previsti

  • codice penale, art. 322-ter

    Disciplina della confisca per equivalente (prezzo o profitto del reato); il sequestro preventivo può essere finalizzato a tale confisca ma deve comunque tener conto dei limiti di impignorabilità ove rilevanti

  • codice di procedura penale, art. 324, comma 5

    art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del tribunale per il riesame e la rimessione per nuovo giudizio alla stessa autorità giudicante in diversa composizione

  • Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 7 luglio 2022, n. 26252

    Sezioni unite penali, 7 luglio 2022, n. 26252

    Ha stabilito che i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, principio richiamato dalla Corte nel caso in esame

  • Giurisprudenza di legittimità (varie pronunce)

    es. Cass. Sez. VI 31 maggio 2019, n. 24432; Cass. Sez. VI 1 luglio 2020, n. 19766; Cass. Sez. III 2 agosto 2019, n. 36347

    Orientamenti giurisprudenziali contrastanti sull'estensione del sequestro ai conti cointestati: alcune pronunce estendono la misura ai beni nella disponibilità dell'indagato senza guardare ai vincoli civilistici interni; altre richiedono accertamento della derivazione del denaro e della quota riconducibile al terzo. La Corte invita a coniugare questi orientamenti con le norme di impignorabilità.

Massime di principio

  • Un soggetto terzo può impugnare un sequestro preventivo che lede un suo diritto patrimoniale, ma deve essere rappresentato da difensore con procura speciale ad litem.
  • Quando il sequestro riguarda somme su conto cointestato, il giudice deve valutare l'origine delle somme e, se risulta che una parte è costituita da pensioni, applicare i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., anche se il sequestro è finalizzato alla confisca per equivalente.
  • La misura cautelare reale non può automaticamente travolgere la quota di patrimonio riconducibile a terzi estranei al reato senza un minimo accertamento indiziario della provenienza del denaro dall'indagato o dal reato; spetta al terzo fornire elementi per dimostrare la natura impignorabile delle somme o la loro estraneità al reato.
  • Se il provvedimento di merito non dà adeguata istruttoria sui caratteri delle somme (es. rimesse pensionistiche, rimesse periodiche da terzi), la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
  • In casi analoghi, la difesa del terzo dovrebbe raccogliere e documentare le evidenze bancarie (movimenti, causali, periodicità dei versamenti) e ogni documentazione attestante la natura pensionistica o la provenienza lecita delle somme per ottenere il dissequestro parziale o totale delle somme impignorabili.

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