Cassazione Penale, Sentenza n. 1877/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto sul conto corrente cointestato tra la ricorrente e il marito (Polito Luigi, indagato per reati fiscali ai sensi del d.lgs. n. 74/2000). La ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 545 c.p.c. perché il sequestro aveva immobilizzato anche somme costituenti emolumenti pensionistici, che sono in gran parte impignorabili; 2) violazione per mancato dissequestro di somme appartenenti a soggetto terzo e prive di pertinenzialità con il reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto corretta la legittimazione formale della ricorrente (terzo) a proporre ricorso ma ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la rilevanza delle rimesse pensionistiche sul conto e l'applicabilità dei limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., che le Sezioni Unite hanno esteso anche alla confisca per equivalente. Pertanto la decisione di confermare il sequestro è risultata viziata e il provvedimento è stato annullato e rimesso al giudice di merito per una nuova valutazione, con indicazioni circa l'accertamento della provenienza delle somme e della loro pertinenzialità rispetto al reato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Norma di riferimento per il reato fiscale oggetto delle indagini; il sequestro è stato disposto in relazione ai presunti illeciti fiscali ad essa riferiti.
codice di procedura civile, art. 545
I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di pensione si applicano anche in sede penale quando il sequestro è finalizzato alla confisca per equivalente; pertanto somme di natura pensionistica possono essere sottratte al sequestro nei limiti previsti
codice penale, art. 322-ter
Disciplina della confisca per equivalente (prezzo o profitto del reato); il sequestro preventivo può essere finalizzato a tale confisca ma deve comunque tener conto dei limiti di impignorabilità ove rilevanti
codice di procedura penale, art. 324, comma 5
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Indica la competenza del tribunale per il riesame e la rimessione per nuovo giudizio alla stessa autorità giudicante in diversa composizione
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 7 luglio 2022, n. 26252
Sezioni unite penali, 7 luglio 2022, n. 26252
Ha stabilito che i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, principio richiamato dalla Corte nel caso in esame
Giurisprudenza di legittimità (varie pronunce)
es. Cass. Sez. VI 31 maggio 2019, n. 24432; Cass. Sez. VI 1 luglio 2020, n. 19766; Cass. Sez. III 2 agosto 2019, n. 36347
Orientamenti giurisprudenziali contrastanti sull'estensione del sequestro ai conti cointestati: alcune pronunce estendono la misura ai beni nella disponibilità dell'indagato senza guardare ai vincoli civilistici interni; altre richiedono accertamento della derivazione del denaro e della quota riconducibile al terzo. La Corte invita a coniugare questi orientamenti con le norme di impignorabilità.
Massime di principio
- Un soggetto terzo può impugnare un sequestro preventivo che lede un suo diritto patrimoniale, ma deve essere rappresentato da difensore con procura speciale ad litem.
- Quando il sequestro riguarda somme su conto cointestato, il giudice deve valutare l'origine delle somme e, se risulta che una parte è costituita da pensioni, applicare i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., anche se il sequestro è finalizzato alla confisca per equivalente.
- La misura cautelare reale non può automaticamente travolgere la quota di patrimonio riconducibile a terzi estranei al reato senza un minimo accertamento indiziario della provenienza del denaro dall'indagato o dal reato; spetta al terzo fornire elementi per dimostrare la natura impignorabile delle somme o la loro estraneità al reato.
- Se il provvedimento di merito non dà adeguata istruttoria sui caratteri delle somme (es. rimesse pensionistiche, rimesse periodiche da terzi), la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
- In casi analoghi, la difesa del terzo dovrebbe raccogliere e documentare le evidenze bancarie (movimenti, causali, periodicità dei versamenti) e ogni documentazione attestante la natura pensionistica o la provenienza lecita delle somme per ottenere il dissequestro parziale o totale delle somme impignorabili.
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