Cassazione Penale, Sentenza n. 27917/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la riabilitazione in relazione a pene applicate con patteggiamenti (sentenze ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con decreto, ritenendo che l'estinzione degli effetti penali ex art. 445 c.p.p. determinasse la mancanza di interesse del condannato alla pronuncia di riabilitazione. Il ricorrente impugnava sostenendo che la riabilitazione ha effetti più ampi rispetto all'estinzione ai sensi dell'art. 445 e che sussiste un interesse concreto alla pronuncia, anche ai fini dell'aggiornamento del casellario giudiziale e del riconoscimento del percorso di risocializzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo l'uso del decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p., perché la domanda non risultava manifestamente infondata per carenza dei requisiti di legge e richiedeva accertamenti non meramente formali. Essendo il decreto emesso al di fuori dei casi consentiti, è stata constatata la nullità assoluta per violazione del contraddittorio e del procedimento previsto per le istanze di riabilitazione. Il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania, che dovrà decidere secondo il rito previsto dall'art. 678, comma 1-bis, e dall'art. 667, comma 4, c.p.p., rispettando le garanzie procedurali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Rito del patteggiamento (accordo tra parti sulla pena); le sentenze emesse ai sensi di questa norma possono aver dato luogo, in concreto, all'estinzione degli effetti penali se ricorre l'ipotesi dell'art. 445, ma questo non esclude automaticamente ogni interesse alla riabilitazione.
art. 445 c.p.p.
Prevede l'estinzione degli effetti penali in determinate ipotesi (ad es. sentenze di patteggiamento); la pronuncia di estinzione non è automaticamente sovrapponibile agli effetti della riabilitazione, la quale può mantenere rilevanza autonoma.
art. 678, comma 1-bis c.p.p.
Stabilisce che, per le richieste di riabilitazione, il tribunale di sorveglianza procede secondo le regole dell'art. 667, comma 4, c.p.p., con ordinanza inaudita altera parte e possibilità di opposizione.
art. 667, comma 4 c.p.p.
Prevede che il giudice dell'esecuzione provveda senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato; contro l'ordinanza può essere proposta opposizione, procedendosi ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
art. 666, comma 2 c.p.p.
Consente al giudice o al presidente del collegio di dichiarare l'inammissibilità con decreto motivato quando la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o sia mera riproposizione; la giurisprudenza limita l'uso de plano solo ai casi in cui la mancanza dei requisiti sia immediatamente percepibile e non richieda accertamenti di merito o valutazioni discrezionali.
art. 178 c.p.p.
Norma relativa alla rilevabilità d'ufficio di vizi processuali (nullità) e alle conseguenze di tali nullità; richiamata in relazione alla nullità assoluta del decreto assunto in violazione del contraddittorio.
art. 179 c.p.p.
Disposizione sulle nullità assolute e relative e sulle loro conseguenze; utilizzata per sostenere l'annullamento quando è accertata una nullità procedurale che incide sul diritto di difesa.
art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4 c.p.p.
Richiamate dalla giurisprudenza per giustificare l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quando è stata accertata causa di nullità ex art. 179 c.p.p.; costituiscono la base per disporre il rinvio al giudice di merito.
art. 683 c.p.p.
Citato nel motivo del ricorso; nel testo non emerge una interpretazione decisiva collegata specificamente a questa norma.
Massime di principio
- Il decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. può essere usato de plano solo quando la mancanza dei requisiti di legge sia immediatamente e manifestamente apprezzabile senza accertamenti di merito o valutazioni discrezionali.
- La riabilitazione può avere rilevanza autonoma anche se la pena è stata estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p. (es. patteggiamento); pertanto non va automaticamente escluso l'interesse del condannato a ottenere la riabilitazione.
- Quando la decisione è emessa al di fuori delle ipotesi consentite e comporta la violazione del contraddittorio, sussiste nullità assoluta rilevabile d'ufficio e impone l'annullamento del provvedimento con rinvio.
- Per le richieste di riabilitazione il Tribunale di sorveglianza deve seguire il rito previsto dall'art. 678, comma 1-bis, e dall'art. 667, comma 4, c.p.p.: ordinanza inaudita altera parte comunicata al PM e notificata all'interessato, con possibilità di opposizione e fase camerale successiva.
- Il giudice che esamina una domanda di riabilitazione deve valutare non solo l'esistenza formale dei presupposti legali, ma anche se il richiedente abbia compiuto attività concrete di riparazione o abbia motivi legittimi per l'impossibilità di adempiere obbligazioni civili connesse al reato.
- In caso di dubbio sulla fondatezza della domanda occorre evitare soluzioni sommario-deplanistiche: è preferibile attivare il procedimento ordinario che consente accertamenti e contraddittorio.
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