Sentenza del 08/07/2015 n. 6844 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Processo Tributario - Notificazioni - Notifica di cartella di pagamento - Adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. - Avviso di ricevimento della raccomandata - Spedizione - Sufficienza - Esclusione - Consegna - Necessità - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è valida soltanto quando siano compiuti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., compreso l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa. La mera spedizione non è sufficiente. L'omissione di uno degli adempimenti comporta la nullità della notificazione. La notificazione è invece inesistente quando manca del tutto oppure è eseguita con modalità assolutamente estranee a quelle previste dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione della cartella eseguita in caso di irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. In particolare, si discuteva se fosse sufficiente spedire la raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale oppure se fosse necessaria anche la sua effettiva ricezione da parte del destinatario.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazioni in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La procedura richiede il deposito dell'atto presso la Casa comunale, l'affissione dell'avviso prescritto e l'invio della raccomandata informativa, la cui effettiva ricezione è necessaria per il perfezionamento della notificazione.
Art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per la notificazione degli atti tributari nei casi di irreperibilità relativa rinvia alle formalità dell'art. 140 c.p.c.; dopo la sentenza n. 258/2012 della Corte costituzionale, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa.
Art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento e, nei casi regolati dall'art. 140 c.p.c., impone il rispetto degli adempimenti necessari a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto.
Sentenza Corte costituzionale n. 258/2012
Ha escluso che, nella notificazione ex art. 140 c.p.c., la sola spedizione della raccomandata informativa possa sostituire la sua effettiva ricezione ai fini del perfezionamento della notifica.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è notificato per irreperibilità relativa, l'amministrazione deve dimostrare il compimento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.
- La prova della sola spedizione della raccomandata informativa non dimostra, di per sé, il perfezionamento della notificazione: deve risultare anche la ricezione da parte del destinatario.
- L'omissione di uno degli adempimenti previsti dalla procedura comporta normalmente la nullità della notificazione, mentre l'inesistenza ricorre soltanto quando la notifica manchi del tutto o sia eseguita con modalità completamente estranee alla legge.
- In una controversia analoga, occorre verificare la situazione di irreperibilità, il deposito presso la Casa comunale, l'affissione dell'avviso, l'invio della raccomandata e la documentazione della sua effettiva ricezione.
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