Cassazione Penale, Sentenza n. 17149/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale: la difesa contestava la valutazione del ruolo di terzi (Germanò, Giangrande, Spina), sosteneva l'esistenza di infiltrazioni di criminalità organizzata, la contestata ammissione al passivo del credito di Giangrande e la confusione tra passività fittizie e crediti inesistenti, nonché che il reato di pericolo concreto si sarebbe realizzato solo in presenza di determinate condizioni patrimoniali. 2) Violazione dell'art. 232 legge fallimentare: censura per avere ritenuto che il reato possa essere commesso dal creditore senza concorso del fallito e per aver confuso il fallito con precedenti amministratori; critica per l'uso della sentenza di fallimento nel processo penale. 3) Violazione di artt. 219 legge fall., 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione: censura per l'utilizzo di precedenti penali posteriori ai fatti, riferimento a notizie giornalistiche su presunte infiltrazioni mafiose, e contestazione della valutazione del pericolo concreto del reato poiché nulla sarebbe stato erogato al creditore nella procedura fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi consistono in affermazioni di fatto assertive senza prospettare il travisamento della prova o una critica compiuta alla motivazione della sentenza impugnata; ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di fatto del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio e corredato da adeguata motivazione (art. 133 cod. pen.). Quanto alla censura sul recepimento della sentenza fallimentare, la Corte ha ricordato che il giudice penale non può sindacare il giudicato civile/fallimentare. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come manifestamente inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale alla esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte osserva che i motivi sono esposti nei limiti di detta disposizione.
art. 232 legge fallimentare
E` menzionato dalla difesa per sostenere profili di responsabilità del creditore; la Corte rileva che la censura non chiarisce correttamente il vizio e che, comunque, il sindacato penale non può sostituirsi alla valutazione del giudicato fallimentare.
art. 219 legge fallimentare (ultima parte)
Richiamato nel terzo motivo dalla difesa; dal testo emerge che il richiamo riguarda questioni connesse alla ricostruzione degli atti fallimentari, ma la Corte non ritiene che costituisca fondamento valido per cassazione se limitato ad affermazioni fattuali non dimostrate.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena: la Corte sottolinea che la valutazione degli elementi ai fini sanzionatori è giudizio di merito e non sindacabile in cassazione purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti.
art. 62-bis cod. pen.
Citato insieme all'art. 133 in ordine al trattamento sanzionatorio; dalla sentenza emerge che i criteri di valutazione delle circostanze e dei precedenti sono di competenza del giudice di merito e non vengono riesaminati in cassazione se motivati.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso, attribuendo profili di colpa all'impugnazione manifestamente infondata.
Massime di principio
- In cassazione non sono sufficienti affermazioni assertive di fatti nuovi o ricostruzioni alternative: il ricorrente deve indicare concretamente errori di diritto o il travisamento della prova; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Il giudizio di fatto e la valutazione degli elementi ai fini della responsabilità e della pena costituiscono materia di merito: la Corte di cassazione sindaca solo la corrispondenza della motivazione ai requisiti di non contraddittorietà e di esposizione degli elementi ritenuti rilevanti (art. 133 cod. pen.).
- Il giudice penale non può riesaminare il giudicato civile o le decisioni del tribunale fallimentare: le censure basate sul presunto errore del processo civile/fallimentare, se non specificamente inquadrate in profili di diritto penale, risultano inidonee a fondare la cassazione.
- Allegazioni basate su notizie di stampa o su generiche affermazioni di infiltrazioni criminali sono insufficienti se non sostenute da elementi probatori concreti e da chiara indicazione di come tali elementi avrebbero inciso sulla prova nel processo.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è necessario valutare la fondatezza e la concretezza delle doglianze prima di proporre impugnazioni in cassazione.
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