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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/246

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/246 della Commissione del 13 dicembre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto, il pagamento dell’aiuto e i controlli in loco

Normativa europea32022R0246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per semplificare e chiarire la disciplina probatoria relativa alle domande di aiuto e al pagamento degli aiuti nel quadro del programma scolastico UE per frutta, verdura, banane e latte. Vengono distinti in modo più netto i requisiti documentali applicabili ai sistemi basati sui costi e quelli applicabili alle opzioni semplificate in materia di costi. Inoltre, viene ampliato e precisato l’elenco degli elementi da verificare nei controlli in loco, sia per la distribuzione dei prodotti sia per le misure educative di accompagnamento.

Modifica le regole di applicazione dell’aiuto UE per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte nelle scuole, con particolare riguardo a domande di aiuto, pagamento e controlli in loco.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e agli operatori coinvolti nel programma UE per la distribuzione scolastica di frutta, verdura, banane e latte, nonché alle misure educative di accompagnamento, ai sistemi di rimborso basati sui costi e alle opzioni semplificate in materia di costi (tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o forfettari). Incide sulle modalità di presentazione delle domande di aiuto, sulla prova richiesta per il pagamento e sul contenuto dei controlli in loco. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 sulle misure scolastiche UE per frutta, verdura, banane e latte

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/246 della Commissione modifica il quadro applicativo del programma UE per la distribuzione di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici. L’intervento è motivato dall’esigenza di semplificare gli adempimenti documentali, distinguendo in modo più coerente tra sistemi basati sui costi e opzioni semplificate in materia di costi, e di rendere più chiari i controlli in loco.

Ambito materiale e soggetti interessati

La modifica riguarda gli Stati membri e i beneficiari/attuatori del programma scolastico disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2017/40, con riferimento sia alla fornitura e distribuzione dei prodotti sia alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità. Le nuove regole incidono sulle domande di aiuto, sulle condizioni di pagamento e sulla verifica sul posto delle operazioni finanziate.

Domande di aiuto: documentazione richiesta

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 viene riscritto per chiarire quali giustificativi possono essere richiesti dagli Stati membri. In linea generale, gli importi indicati nelle domande di aiuto devono essere comprovati da documenti che riportino il prezzo dei prodotti, materiali o servizi forniti, accompagnati da ricevuta o prova del pagamento, oppure da prova della fornitura/distribuzione dei quantitativi quando lo Stato membro abbia autorizzato:

  • tabelle standard di costi unitari;
  • finanziamenti a tasso forfettario;
  • finanziamenti forfettari.

La nuova formulazione mira a evitare che, nelle opzioni semplificate in materia di costi, sia richiesto un dettaglio sul prezzo non coerente con la logica di semplificazione.

Pagamento dell’aiuto

L’articolo 5 è modificato in modo da eliminare requisiti documentali ritenuti non pertinenti ai fini del pagamento. Per le opzioni semplificate in materia di costi, il pagamento dell’aiuto è subordinato alla prova che i quantitativi siano stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma scolastico.

Per le misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità, il pagamento avviene solo:

  • al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi;
  • previa presentazione dei documenti giustificativi previsti dalle autorità competenti;
  • oppure, se lo Stato membro autorizza opzioni semplificate in materia di costi, dietro prova della consegna del materiale o dell’avvenuta prestazione dei servizi.

Controlli in loco

L’articolo 10, paragrafo 1, viene sostituito per precisare il contenuto dei controlli in loco. La verifica deve riguardare in particolare:

  • i registri previsti dall’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40, integrati da documentazione finanziaria pertinente, come fatture, bolle di consegna, estratti bancari, altre prove di pagamento e relativa registrazione contabile;
  • la conformità dell’uso dei prodotti al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) 2017/40 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39;
  • l’attuazione delle misure educative di accompagnamento quando il controllo avviene presso la scuola o riguarda direttamente tali misure;
  • l’impiego di adeguati strumenti pubblicitari quando il controllo si svolge presso la sede dell’istituto scolastico.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Documenti a supporto delle domande di aiuto

L’articolo 4, paragrafo 6, è riscritto per prevedere che gli Stati membri specifichino i documenti da presentare a sostegno delle domande di aiuto. Gli importi richiesti devono essere comprovati: a) da documenti giustificativi recanti il prezzo dei prodotti, materiali o servizi forniti, corredati di ricevuta o prova del pagamento equivalente; oppure b) se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dalla prova che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole.

Pagamento dell’aiuto e prova della fornitura/prestazione

L’articolo 5 è modificato per sopprimere l’impostazione precedente e stabilire che, quando lo Stato membro autorizza opzioni semplificate in materia di costi, il pagamento avviene dietro presentazione della prova che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti. Per le misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità, l’aiuto è pagato solo alla consegna del materiale o alla prestazione dei servizi e previa presentazione dei documenti giustificativi richiesti; in caso di opzioni semplificate in materia di costi, è sufficiente la prova che il materiale è stato consegnato o che i servizi sono stati prestati.

Controlli in loco: contenuto minimo

L’articolo 10, paragrafo 1, è sostituito per precisare che i controlli in loco verificano in particolare: i registri di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40, integrati da documentazione pertinente come fatture di acquisto e vendita, bolle di consegna, estratti bancari o altre prove di pagamento e la relativa registrazione contabile; l’uso dei prodotti in conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) 2017/40 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39; l’attuazione delle misure educative di accompagnamento quando il controllo si svolge presso la scuola o riguarda tali misure; l’uso di adeguati strumenti pubblicitari quando il controllo si svolge presso la scuola.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di stato/finanziamenti uecontrolli e verifichesemplificazione amministrativa

Testo integrale

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