Regolamento (UE) 2021/2195
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 del Consiglio del 13 dicembre 2021 che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, modificando l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. La misura inserisce nell’elenco tre persone fisiche e un’entità riconducibili al Wagner Group, in ragione del loro coinvolgimento in torture, uccisioni extragiudiziali e altre gravi violazioni in più teatri di crisi. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 aggiungendo tre persone fisiche e un’entità al regime UE di misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato I di tale regolamento, con effetto diretto in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente atto opera come aggiornamento mirato degli elenchi sanzionatori e non introduce un autonomo regime sostanziale, ma integra quello esistente. Le nuove designazioni sono connesse ad attività attribuite al Wagner Group in diversi paesi, tra cui Siria e Repubblica centrafricana, nel contesto di gravi violazioni dei diritti umani.
Modifica dell’elenco UE di misure restrittive contro gravi violazioni dei diritti umani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2020/1998, che istituisce il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani. L’intervento è adottato in un contesto di forte preoccupazione dell’Unione per le gravi violazioni e gli abusi dei diritti umani in varie aree del mondo e, in particolare, per le attività del Wagner Group, considerate destabilizzanti e contrarie agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE.
Contesto e finalità
I considerando richiamano il precedente quadro sanzionatorio già attivato nel 2021 contro singole persone ed entità coinvolte in violazioni in Russia, Cina, RPDC, Libia, Eritrea e Sud Sudan. In questo atto, il Consiglio ritiene necessario inserire nuove designazioni relative al Wagner Group e a soggetti a esso collegati, in ragione di condotte riconducibili a torture, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie in più paesi, tra cui Ucraina, Siria, Libia, Repubblica centrafricana, Sudan e Mozambico.
Ambito di applicazione e natura dell’atto
Il regolamento non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, ossia l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive. Gli effetti sono immediati in tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Contenuto della modifica all’allegato I
L’allegato del regolamento aggiunge:
- tre persone fisiche nella sezione A dell’allegato I;
- una entità nella sezione B dell’allegato I.
Le persone fisiche inserite sono:
- Dimitriy Valerievich Utkin, indicato come fondatore e comandante del Wagner Group, ex agente del GRU, ritenuto responsabile del coordinamento e della pianificazione delle operazioni del gruppo e, per la sua posizione di comando, delle gravi violazioni commesse dal gruppo, inclusa la tortura a morte di un disertore siriano nel giugno 2017;
- Stanislav Evgenievitch Dychko, descritto come mercenario del Wagner Group ed ex dipendente della polizia di Stavropol, coinvolto nella tortura a morte di un disertore siriano nel giugno 2017 nel governatorato di Homs;
- Valery Nikolaevich Zakharov, consigliere per la sicurezza del presidente della Repubblica centrafricana, ex membro dell’FSB e figura chiave nella struttura di comando del Wagner Group, ritenuto responsabile di gravi violazioni commesse nella RCA, compreso l’omicidio di tre giornalisti russi nel 2018.
L’entità aggiunta è:
- Wagner Group, alias Vagner Group, entità militare privata non registrata con sede in Russia, istituita nel 2014, guidata da Dimitri Utkin e finanziata da Yevgeny Prigozhin. Il testo la collega a gravi violazioni dei diritti umani in diversi paesi e a pratiche di tortura e di uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza prevedere un periodo transitorio. Da tale data le modifiche all’elenco sanzionatorio producono effetti in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’aggiornamento consiste nell’inserimento di nuove voci nelle sezioni dedicate alle persone fisiche e alle persone giuridiche, entità e organismi oggetto di misure restrittive.
Nuove designazioni di persone fisiche
Sono aggiunte tre persone fisiche: Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich Utkin, Stanislav Evgenievitch Dychko e Valery (Valeriy) Nikolaevich Zakharov. I motivi dell’inserimento sono il loro ruolo nel Wagner Group e il coinvolgimento, diretto o per responsabilità di comando/posizione influente, in gravi violazioni dei diritti umani, inclusi torture ed esecuzioni o uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie. Le date di inserimento nell’elenco sono il 13 dicembre 2021.
Nuova designazione dell’entità Wagner Group
È aggiunta la voce relativa al Wagner Group, alias Vagner Group, descritto come entità militare privata non registrata con sede in Russia, istituita nel 2014, guidata da Dimitri Utkin e finanziata da Yevgeny Prigozhin. L’entità è indicata come responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Ucraina, Siria, Libia, Repubblica centrafricana, Sudan e Mozambico, inclusi torture ed esecuzioni o uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2022/245
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2022/246
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2192
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2193
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2194
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2201
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →