Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2192

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2192 del Consiglio del 13 dicembre 2021 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32021R2192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2192 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti della Libia. La modifica consiste nell’inserimento nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 di una nuova persona, identificata come Aleksandr Sergeevich Kuznetsov, ritenuta coinvolta in attività del Wagner Group che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia. Il provvedimento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione.

Modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 aggiungendo una persona all’elenco delle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione relative alla Libia previste dal regolamento (UE) 2016/44. Incide sui soggetti già inseriti nell’allegato III, rubrica "A. Persone", aggiungendo una nuova voce relativa a una persona fisica ritenuta responsabile di attività che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza in Libia. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2192: aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Libia

Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione adottate in relazione alla situazione in Libia. La finalità è aggiornare l’elenco delle persone soggette a restrizioni, alla luce del perdurare di condotte ritenute pregiudizievoli per la pace, la stabilità e la sicurezza del Paese.

Contesto e base giuridica

Il provvedimento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, che disciplina il regime sanzionatorio relativo alla Libia. Nei considerando si richiama il fatto che il Consiglio aveva già adottato, il 14 ottobre 2020, la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1483 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481, con cui era stata designata una persona coinvolta in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Libia e avente stretti legami, anche finanziari, con il Wagner Group.

Vengono inoltre richiamate le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021, che ribadiscono l’impegno dell’Unione a favore della stabilizzazione della Libia sotto l’egida delle Nazioni Unite, sollecitando progressi nel dialogo politico inclusivo e a titolarità libica e il ritiro senza indugio di tutte le forze straniere e dei mercenari.

Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, che contiene l’elenco delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive. La modifica consiste nell’aggiunta, nella rubrica "A. Persone", della voce n. 23 relativa a Aleksandr Sergeevich Kuznetsov.

La scheda identificativa riporta i principali elementi anagrafici e funzionali:

  • nome: KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich;
  • nome in cirillico: Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ;
  • nominativo di chiamata: Ratibor;
  • data di nascita: 8 ottobre 1977;
  • luogo di nascita: Nikolskoye, ex URSS (ora Federazione russa);
  • cittadinanza: russa;
  • sesso: maschile;
  • carica: comandante della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione del Wagner Group;
  • numero di identificazione Wagner Group: M-0271.

Il motivo dell’iscrizione è formulato in modo sostanziale: Kuznetsov fa parte della struttura di comando del Wagner Group, entità militare privata non registrata con sede in Russia; ha assunto il comando della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione nel 2014; nel settembre 2019 è rimasto ferito in Libia durante combattimenti a fianco dell’esercito di liberazione nazionale libico in qualità di comandante degli operatori militari del Wagner Group. Per la sua posizione e le sue azioni, egli è ritenuto responsabile delle attività del Wagner Group che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Effetto pratico per gli operatori

Per gli operatori economici e i professionisti che assistono soggetti esposti al regime sanzionatorio UE, il regolamento comporta l’obbligo di considerare l’aggiornamento delle liste di persone sottoposte a misure restrittive ai fini di controlli, due diligence, verifiche KYC e monitoraggio delle controparti. L’atto non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna un elenco già esistente nell’ambito del sistema sanzionatorio UE relativo alla Libia.

Disposizioni principali

Inserimento di una nuova persona nell’allegato III

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’elenco delle persone, rubrica "A. Persone", è aggiunta la voce n. 23 relativa a KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich, noto come "Ratibor", nato l’8 ottobre 1977 a Nikolskoye (ex URSS, ora Federazione russa), cittadino russo, maschile, comandante della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione del Wagner Group, con numero di identificazione Wagner Group M-0271. Il motivo dell’inserimento è che fa parte della struttura di comando del Wagner Group ed è responsabile, per posizione e azioni, di attività che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto normativo e presupposto giuridico

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, relativo alle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. I considerando richiamano, tra l’altro, la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1483 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481, che avevano già designato una persona collegata al Wagner Group, nonché le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021 sul processo di stabilizzazione della Libia sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.