Regolamento (UE) 2021/2194
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2194 del Consiglio del 13 dicembre 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti sanzionati ai sensi del regolamento (UE) n. 36/2012 sulla Siria. In particolare, aggiunge due persone legate al Wagner Group e tre società operanti nei settori petrolifero, del gas e minerario in Siria, ritenute beneficiarie o sostenitrici del regime siriano. L’atto ha effetto immediato dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 per aggiungere due persone e tre società all’elenco delle soggettività sottoposte a misure restrittive in relazione alla Siria.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda le persone fisiche, le entità e gli organismi inseriti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, limitatamente al regime sanzionatorio adottato in considerazione della situazione in Siria. L’intervento consiste nell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati; non introduce un regime generale nuovo, ma modifica un atto restrittivo esistente. Si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè dal 13 dicembre 2021.
Modifica dell’elenco di soggetti sanzionati per la Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2194 del Consiglio aggiorna il regime restrittivo dell’Unione adottato con il regolamento (UE) n. 36/2012 in relazione alla situazione in Siria. La ratio dell’intervento, richiamata nei considerando, è l’esigenza di reagire al perdurare della situazione siriana e di colpire soggetti ritenuti connessi allo sforzo bellico del regime di Bashar al-Assad o beneficiari del medesimo.
Base giuridica e contesto
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. I considerando evidenziano che il Wagner Group, entità militare privata non registrata con sede in Russia, fornisce un contributo fondamentale allo sforzo bellico in Siria, addestrando e dirigendo forze siriane e milizie fedeli al regime. Il Consiglio ritiene quindi opportuno inserire nell’elenco designato due persone coinvolte nelle operazioni militari del gruppo e tre società che traggono vantaggio dal regime siriano o lo sostengono.
Ambito della modifica normativa
Il regolamento non istituisce un nuovo corpus sanzionatorio, ma modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. L’intervento opera quindi sul piano dell’aggiornamento nominativo dell’elenco, con effetto vincolante per tutti gli Stati membri.
Persone aggiunte nella sezione A dell’allegato II
Nella sezione A sono inserite due persone:
- Andrey Nikolaevich Troshev (alias Andrei Mykolayvych Troshev), indicato come colonnello in pensione, membro fondatore e direttore esecutivo/capo di stato maggiore del Wagner Group, con il nominativo di chiamata "Siedoy".
- Andrey Mikhailovich Bogatov (alias Andrei Mychailovych Bogatov), indicato come capo della 4a compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group, con nominativo di chiamata "Brodiaga".
Per entrambi, il motivo dell’iscrizione è il coinvolgimento diretto nelle operazioni militari del Wagner Group in Siria. Il testo sottolinea che Troshev è stato particolarmente coinvolto nella zona di Deir ez-Zor e Bogatov nella battaglia di Palmira. In entrambi i casi, il Consiglio ritiene che essi contribuiscano in modo fondamentale allo sforzo bellico di Bashar al-Assad e sostengano il regime siriano traendone vantaggio. La data di inserimento è il 13 dicembre 2021.
Entità aggiunte nella sezione B dell’allegato II
Nella sezione B sono aggiunte tre società:
- Velada LLC: società privata operante nel settore del petrolio e del gas in Siria; il testo segnala che nel dicembre 2019 il parlamento siriano ha approvato un contratto che le conferisce il diritto di esplorazione di petrolio e gas in Siria, anche in giacimenti controllati dal regime nella Siria nordorientale e in un giacimento di gas a nord di Damasco.
- Mercury LLC: società privata con attività analoga nel settore petrolifero e del gas in Siria; anche per essa il motivo dell’inserimento è il beneficio tratto dal regime siriano o il sostegno ad esso, in ragione del contratto di esplorazione approvato nel dicembre 2019.
- Evro Polis LLC: società privata collegata al Wagner Group in Siria, attiva nei settori minerario, petrolifero e del gas. È descritta come società di copertura per il Wagner Group e come soggetto che, tramite contratti con il regime siriano e attraverso General Petroleum Corp. di proprietà statale, riceve il 25 % dei proventi derivanti dalla produzione di petrolio e gas nei giacimenti presi dal Wagner Group.
Anche per queste entità la conclusione del Consiglio è che esse traggano vantaggio dal regime siriano o lo sostengano. La data di inserimento nell’elenco è il 13 dicembre 2021.
Entrata in vigore e effetto negli Stati membri
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediata efficacia operativa sul piano interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto pratico è l’inserimento di nuovi nominativi nella sezione A («Persone») e nella sezione B («Entità») dell’elenco soggetto a misure restrittive.
Nuove persone inserite nell’elenco sanzionatorio
Nella sezione A sono aggiunte Andrey Nikolaevich Troshev e Andrey Mikhailovich Bogatov, entrambi collegati al Wagner Group e descritti come direttamente coinvolti nelle operazioni militari del gruppo in Siria. I motivi di iscrizione richiamano il loro contributo fondamentale allo sforzo bellico di Bashar al-Assad, il sostegno al regime siriano e il vantaggio tratto da tale sostegno. La data di inserimento nell’elenco è il 13.12.2021.
Nuove entità inserite nell’elenco sanzionatorio
Nella sezione B sono aggiunte Velada LLC, Mercury LLC ed Evro Polis LLC. Le prime due sono società private operanti nel settore del petrolio e del gas in Siria e beneficiarie di contratti di esplorazione approvati nel dicembre 2019 dal parlamento siriano; Evro Polis LLC è una società privata collegata al Wagner Group, attiva nei settori minerario, petrolifero e del gas e descritta come società di copertura che riceve il 25 % dei proventi derivanti dalla produzione di petrolio e gas in base a contratti con il regime siriano tramite General Petroleum Corp. Tutte sono iscritte il 13.12.2021.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2022/245
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2022/246
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2192
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2193
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2195
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2201
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →