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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2201

Regolamento (UE) 2021/2201 del Consiglio del 13 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

Normativa europea32021R2201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo al Mali, estendendo il congelamento dei fondi sia ai destinatari designati a livello ONU sia ai nuovi elenchi autonomi dell’Unione. Introduce criteri dettagliati per l’inserimento in lista nell’allegato I e nell’allegato I bis, e riformula le deroghe per spese essenziali, umanitarie, obbligazioni pregresse e pagamenti coperti da decisioni giudiziarie o amministrative. Sono inoltre disciplinati il riesame degli elenchi, la comunicazione tra Stati membri, Commissione e comitato sanzioni, nonché il trattamento dei dati personali.

Modifica il regime sanzionatorio dell’UE relativo al Mali, introducendo elenchi autonomi dell’Unione e aggiornando le deroghe, le procedure di inserimento e le norme sul trattamento dei dati personali.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I o nell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, nonché agli operatori economici e alle autorità competenti degli Stati membri tenuti ad applicare il congelamento dei fondi e il divieto di messa a disposizione di risorse economiche. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri; il regime riguarda fondi e risorse economiche detenuti, posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dai soggetti designati. Restano previste specifiche deroghe autorizzatorie per esigenze umanitarie, spese straordinarie, obbligazioni pregresse, esecuzione di decisioni giudiziarie o amministrative e, per l’allegato I bis, pagamenti verso missioni diplomatiche/consolari o organizzazioni internazionali immuni.

Regolamento (UE) 2021/2201 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione in relazione al Mali, in coordinamento con la decisione (PESC) 2021/2208. L’intervento risponde all’esigenza di garantire un’applicazione uniforme nell’Unione delle misure restrittive, introducendo un elenco autonomo UE accanto al tradizionale elenco derivante dalle designazioni ONU.

Finalità e contesto

Il regolamento (UE) 2017/1770 attuava la decisione (PESC) 2017/1775 e prevedeva il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone designate dalle Nazioni Unite. Con la decisione (PESC) 2021/2208 vengono fissati criteri per designazioni autonome dell’Unione; il nuovo regolamento recepisce tale evoluzione, così da consentire sanzioni non solo verso i soggetti indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato sanzioni ONU, ma anche verso soggetti designati dal Consiglio dell’Unione europea in base a criteri propri.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le misure si applicano a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I o nell’allegato I bis. Il nucleo della disciplina è il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da tali soggetti, nonché il divieto di mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche o di destinarli a loro vantaggio.

Allegato I: designazioni di matrice ONU

L’allegato I contiene i soggetti individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal relativo comitato sanzioni. I criteri richiamano condotte che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, inclusi:

  • ostacolo all’attuazione dell’accordo per la pace e la riconciliazione in Mali;
  • sostegno, finanziamento o partecipazione indiretta a tali condotte, anche tramite proventi di criminalità organizzata, traffico di stupefacenti e precursori, tratta di esseri umani, traffico di migranti, traffico di armi e traffico illecito di beni culturali;
  • attacchi contro istituzioni locali, regionali o governative, forze di sicurezza maliane, MINUSMA, personale ONU o forze internazionali;
  • impedimento degli aiuti umanitari;
  • gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario;
  • reclutamento o utilizzo di bambini in gruppi armati;
  • agevolazione consapevole del viaggio di soggetti in violazione delle restrizioni di viaggio.

L’allegato deve contenere i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, gli elementi identificativi utili, come nomi, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, documenti, indirizzo, funzione o, per le entità, denominazione, registrazione e sede.

Allegato I bis: elenco autonomo dell’Unione

La novità centrale del regolamento è l’allegato I bis, che raccoglie i soggetti designati dal Consiglio dell’UE. I criteri sono tre:

  • responsabilità o complicità in azioni o politiche che minacciano pace, sicurezza o stabilità del Mali, o coinvolgimento diretto o indiretto in tali azioni;
  • ostacolo o compromissione della transizione politica del Mali, inclusi elezioni e trasferimento di poteri alle autorità elette;
  • associazione con i soggetti di cui sopra.

Anche per questo elenco devono essere indicati motivi dell’inserimento e informazioni identificative, se disponibili.

Deroghe al congelamento dei fondi

Il regolamento mantiene e amplia il sistema delle deroghe autorizzabili dalle autorità competenti degli Stati membri.

Per le esigenze di base, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è riscritto in modo da includere alimenti, affitti o mutui, medicinali, cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze dei servizi pubblici, oltre alle necessità dei familiari a carico.

Per le spese straordinarie, l’autorità competente può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati, a condizioni appropriate:

  • per i soggetti dell’allegato I, previa informazione e approvazione del comitato sanzioni;
  • per i soggetti dell’allegato I bis, previa comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima dell’autorizzazione.

Sono inoltre previste deroghe specifiche per i soggetti dell’allegato I bis:

  • per scopi umanitari, compresa l’assistenza medica, l’approvvigionamento alimentare, il trasferimento di operatori umanitari e l’assistenza connessa, nonché le evacuazioni dal Mali;
  • per pagamenti verso o da conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni, se destinati a fini ufficiali.

Decisioni pregresse, obbligazioni contrattuali e pagamenti sui conti congelati

Il regolamento disciplina anche i casi in cui i fondi siano connessi a diritti di credito o obbligazioni sorte prima dell’inserimento in elenco.

L’articolo 4 consente lo svincolo quando i fondi o le risorse economiche sono oggetto di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, o di vincoli equivalenti, anteriori all’inserimento in elenco, a determinate condizioni, tra cui il fatto che la decisione non favorisca un soggetto designato e non sia contraria all’ordine pubblico nazionale. Per i soggetti dell’allegato I è richiesta anche la comunicazione al comitato sanzioni.

L’articolo 5 consente autorizzazioni per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco, purché il pagamento sia effettivamente destinato al soggetto designato e non violi il divieto di messa a disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Per l’allegato I è prevista una comunicazione preventiva al comitato sanzioni con dieci giorni lavorativi di anticipo.

L’articolo 6, paragrafo 2, precisa che possono essere accreditati sui conti congelati interessi, altri profitti e determinati pagamenti preesistenti o derivanti da decisioni esecutive, purché restino congelati.

Procedure di autorizzazione e flussi informativi

Il regolamento insiste sulla cooperazione tra autorità nazionali, Commissione, Stati membri e, per l’allegato I, comitato sanzioni ONU. Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane. In alcuni casi è prevista una preventiva comunicazione al comitato sanzioni o l’assenza di parere negativo entro cinque giorni lavorativi.

Gestione degli elenchi, riesame e tutela degli interessati

Il Consiglio inserisce nell’allegato I i soggetti designati dall’ONU, mentre stabilisce e modifica autonomamente l’allegato I bis. Gli interessati devono essere informati della decisione e dei relativi motivi, direttamente se possibile o tramite avviso, con possibilità di presentare osservazioni. Il Consiglio riesamina la decisione in presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali.

L’elenco dell’allegato I deve essere riesaminato almeno ogni dodici mesi. La Commissione può aggiornare l’allegato II sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Trattamento dei dati personali

Il nuovo articolo 13 bis disciplina il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante per le attività connesse alle sanzioni. Tali attività comprendono la preparazione e l’aggiornamento degli allegati, l’inserimento nelle banche dati consolidate pubbliche delle sanzioni finanziarie e la gestione delle informazioni sull’impatto delle misure. Il regolamento richiama inoltre il regolamento (UE) 2018/1725 e qualifica i soggetti istituzionali indicati come titolari del trattamento ai fini dell’esercizio dei diritti degli interessati.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione

L’articolo 2, come sostituito, dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti o destinarli a loro vantaggio.

Criteri per l’allegato I: designazioni ONU

Il nuovo articolo 2 bis stabilisce che nell’allegato I figurano le persone, entità e organismi identificati dal Consiglio di sicurezza ONU o dal comitato sanzioni come responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, o coinvolti in tali azioni. Sono inclusi anche soggetti che ostacolano l’attuazione dell’accordo per la pace e la riconciliazione in Mali, sostengono tali attività, partecipano ad attacchi contro istituzioni maliane, MINUSMA, personale ONU o forze internazionali, impediscono gli aiuti umanitari, commettono gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, reclutano bambini nei gruppi armati o agevolano consapevolmente viaggi in violazione delle restrizioni.

Criteri per l’allegato I bis: elenco autonomo UE

Il nuovo articolo 2 ter istituisce l’elenco autonomo dell’Unione. Nell’allegato I bis sono inseriti i soggetti designati dal Consiglio perché responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, perché ostacolano la transizione politica e lo svolgimento delle elezioni o il passaggio di poteri alle autorità elette, oppure perché sono associati a tali soggetti.

Deroghe per esigenze di base e spese straordinarie

L’articolo 3, paragrafo 1, è modificato per consentire autorizzazioni relative a fondi necessari a coprire esigenze di base delle persone fisiche elencate negli allegati I e I bis e dei familiari a carico, inclusi alimenti, affitti o mutui, medicinali, cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze. È inoltre aggiornato il riferimento alle spese per la normale gestione o custodia dei fondi congelati. Per le spese straordinarie, l’autorità competente può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione previa verifica e con condizioni differenziate per l’allegato I e l’allegato I bis.

Deroghe umanitarie e per missioni diplomatiche o organizzazioni internazionali

I nuovi articoli 3 bis e 3 ter introducono deroghe specifiche per l’allegato I bis. Sono autorizzabili fondi o risorse economiche necessari per fini umanitari, tra cui assistenza medica, cibo, trasferimento di operatori umanitari e relative assistenze, nonché evacuazioni dal Mali. È inoltre autorizzabile lo svincolo per pagamenti verso o da conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni, se destinati a fini ufficiali.

Deroghe per decisioni giudiziarie, amministrative, arbitrali e per obbligazioni contrattuali pregresse

L’articolo 4 consente lo svincolo di fondi congelati se essi sono oggetto di decisioni o vincoli adottati prima dell’inserimento in elenco, o di decisioni arbitrali/giudiziarie/amministrative nei casi previsti. L’articolo 5 consente lo svincolo quando un pagamento è dovuto in forza di un contratto o obbligazione sorti prima dell’inserimento in elenco, purché il pagamento sia destinato a un soggetto inserito e non violi il divieto di messa a disposizione. L’articolo 6, paragrafo 2, precisa che il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di interessi, altri profitti o pagamenti dovuti in base a contratti preesistenti o a decisioni esecutive, purché tali somme restino congelate.

Procedure di autorizzazione, comunicazioni e controllo

Per varie deroghe, il regolamento impone comunicazioni preventive o successive al comitato sanzioni, agli altri Stati membri e alla Commissione. In particolare, per l’allegato I possono essere richieste approvazioni o assenza di parere negativo del comitato entro cinque giorni lavorativi; per l’allegato I bis è prevista, in taluni casi, una comunicazione preventiva di due settimane agli altri Stati membri e alla Commissione. Le autorizzazioni concesse devono poi essere comunicate entro due settimane.

Gestione degli elenchi e riesame periodico

L’articolo 12 prevede che, se il Consiglio di sicurezza ONU o il comitato sanzioni inseriscono un soggetto nell’elenco, il Consiglio lo inserisce nell’allegato I. Il Consiglio stabilisce e modifica autonomamente l’allegato I bis. Il Consiglio deve informare direttamente gli interessati, ove possibile, o mediante avviso, consentendo osservazioni; in caso di osservazioni o nuove prove sostanziali, riesamina la decisione. L’allegato I è riesaminato almeno ogni dodici mesi. La Commissione può modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Trattamento dei dati personali

Il nuovo articolo 13 bis disciplina il trattamento dei dati personali da parte di Consiglio, Commissione e alto rappresentante per l’esercizio dei compiti connessi alle modifiche degli allegati, alla pubblicazione degli elenchi consolidati e al monitoraggio dell’impatto delle misure, inclusi valore dei fondi congelati e autorizzazioni rilasciate. I medesimi soggetti sono qualificati come titolari del trattamento ai fini del regolamento (UE) 2018/1725.

Aggiornamento degli allegati e applicazione temporale

Il regolamento sostituisce il titolo dell’allegato I, introduce l’allegato I bis e dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondidiritto umanitarioprotezione dei dati

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