Regolamento (UE) 2022/245
Regolamento delegato (UE) 2022/245 della Commissione del 13 dicembre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda le misure educative di accompagnamento nonché la selezione e il riconoscimento dei richiedenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le regole applicative del programma UE per le scuole disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/40. In particolare, amplia e chiarisce le misure educative di accompagnamento, rafforza l’obbligo di accessibilità per tutti i bambini partecipanti e precisa che la selezione dei richiedenti deve rispettare la normativa sugli appalti pubblici. Vengono inoltre riformulate le condizioni per il riconoscimento dei richiedenti, con effetto, per tale parte, dall’anno scolastico 2022-2023.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/40 sul programma dell’UE per le scuole, chiarendo le misure educative di accompagnamento e le condizioni di selezione e riconoscimento dei richiedenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai richiedenti dell’aiuto nell’ambito del programma dell’UE per le scuole per la fornitura e/o distribuzione di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici, nonché per le misure educative di accompagnamento e le attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità. Le modifiche riguardano le modalità di attuazione a livello nazionale, regionale, locale o di istituto scolastico, nel rispetto della ripartizione delle competenze degli Stati membri e delle norme vigenti, incluse quelle in materia di appalti pubblici. La modifica relativa alle condizioni di riconoscimento dei richiedenti si applica solo a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/40 sul programma dell’UE per le scuole
Il regolamento delegato (UE) 2022/245 interviene sul quadro applicativo del programma dell’UE per le scuole, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2017/40. L’obiettivo è chiarire e rafforzare, in chiave di certezza del diritto, le regole sulle misure educative di accompagnamento, sulla selezione dei richiedenti e sulle condizioni per il loro riconoscimento.
Misure educative di accompagnamento
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/40 viene sostituito per precisare che le misure educative di accompagnamento devono essere direttamente collegate agli obiettivi del programma per le scuole, cioè aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e promuovere regimi alimentari più sani. Tali misure devono inoltre favorire il contatto dei bambini con l’agricoltura e con la varietà dei prodotti agricoli dell’Unione, in particolare quelli coltivati nella loro regione, e promuovere la conoscenza di temi quali abitudini alimentari sane, conseguenze sulla salute pubblica, raccomandazioni nutrizionali nazionali, filiere alimentari locali, agricoltura biologica, produzione e consumo sostenibili e lotta allo spreco alimentare.
Il regolamento offre un elenco esemplificativo di attività ammissibili:
- visite ad aziende agricole, frutteti, organizzazioni di produttori, unità di trasformazione lattiero-casearie, mercati agricoli, depositi di cernita e imballaggio di ortofrutticoli, musei dell’agricoltura e attività analoghe;
- creazione e manutenzione di giardini e frutteti scolastici;
- lezioni di preparazione, cucina e degustazione di alimenti, seminari e laboratori;
- lezioni, seminari, conferenze, laboratori e attività analoghe;
- materiale didattico, concorsi, giochi, quiz educativi, giornate o settimane tematiche e attività analoghe.
Se le misure includono prodotti agricoli diversi da quelli di cui all’articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esse devono prevedere anche la degustazione di tali prodotti.
Accesso dei bambini e organizzazione delle misure
Gli Stati membri devono garantire che tutti i bambini che partecipano al programma per le scuole possano accedere alle misure educative di accompagnamento. Se gli istituti scolastici prevedono misure educative direttamente connesse agli obiettivi del programma nell’ambito del piano di studi ordinario o di altre politiche o programmi, gli Stati membri possono tenerne conto ai fini di tale obbligo.
Le misure possono essere elaborate e attuate a livello nazionale, regionale, locale o di istituto scolastico, secondo la ripartizione di competenze interna e la strategia di attuazione del programma. Gli Stati membri devono inoltre informare correttamente gli istituti scolastici partecipanti sul sistema applicabile e sui materiali e strumenti disponibili.
Selezione dei richiedenti e appalti pubblici
All’articolo 5, paragrafo 2, viene aggiunta una precisazione secondo cui, nella selezione dei richiedenti, gli Stati membri devono garantire il rispetto della legislazione vigente, comprese le norme in materia di appalti pubblici. La modifica conferma quindi che le procedure di selezione possono ricadere nel perimetro delle regole nazionali o dell’Unione sugli appalti e devono esserne conformi.
Riconoscimento dei richiedenti: nuovi impegni scritti
L’articolo 6 viene integralmente sostituito e disciplina le condizioni per il riconoscimento dei richiedenti da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’istituto scolastico destinatario dei prodotti.
Il riconoscimento è subordinato all’assunzione di impegni scritti che riguardano, in sintesi:
- la messa a disposizione dei prodotti finanziati dall’Unione per il consumo degli allievi dell’istituto o degli istituti per cui è richiesto l’aiuto;
- l’utilizzo dell’aiuto assegnato per le misure educative di accompagnamento e per le misure di monitoraggio, valutazione e pubblicità, in coerenza con gli obiettivi del programma e, per i contenuti sanitari e nutrizionali, con le raccomandazioni nazionali per la fascia d’età interessata;
- il rimborso degli aiuti indebitamente percepiti se i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammissibili all’aiuto dell’Unione;
- il rimborso degli aiuti indebitamente percepiti se le misure educative o le attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità non sono state attuate correttamente;
- la messa a disposizione dei documenti giustificativi su richiesta dell’autorità competente;
- la collaborazione ai controlli, incluse verifiche contabili e ispezioni fisiche;
- la tenuta di registri dei destinatari scolastici e dei quantitativi dei prodotti venduti o forniti, quando il richiedente non è un istituto scolastico.
Le autorità competenti possono anche imporre ulteriori impegni scritti. Inoltre, quando le domande di aiuto riguardano attività soggette a gara pubblica, gli Stati membri possono considerare soddisfatto il requisito del riconoscimento se gli impegni richiesti sono inseriti tra le condizioni di partecipazione alla gara.
Regole differenziate per tipologia di domanda e continuità amministrativa
Il nuovo articolo 6 prevede esclusioni parziali in funzione della tipologia di domanda:
- per le domande relative unicamente alla fornitura e/o distribuzione di prodotti, non si applicano gli obblighi di cui alle lettere b) e d) del paragrafo 1;
- per le domande relative unicamente alle misure educative di accompagnamento, non si applicano le lettere a), c) e g);
- per le domande relative unicamente alle misure di monitoraggio, valutazione e pubblicità, non si applicano le lettere a), c) e g).
È inoltre prevista una clausola di continuità: gli Stati membri possono considerare validi i riconoscimenti già concessi nell’ambito del programma "Frutta e verdura nelle scuole" e/o del programma "Latte nelle scuole", se i criteri e le condizioni non sono cambiati.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La modifica relativa alle condizioni di riconoscimento dei richiedenti, contenuta nell’articolo 1, punto 3, si applica all’aiuto soltanto a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Misure educative di accompagnamento
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/40 è sostituito: le misure educative di accompagnamento devono essere direttamente collegate agli obiettivi del programma per le scuole, ossia incrementare il consumo di prodotti agricoli scelti e promuovere regimi alimentari più sani. Le attività possono includere, a titolo non esaustivo, visite ad aziende agricole, frutteti, organizzazioni di produttori, unità di trasformazione lattiero-casearie, mercati agricoli, depositi di cernita e imballaggio, musei dell’agricoltura; creazione e manutenzione di giardini e frutteti scolastici; lezioni di preparazione, cucina e degustazione; lezioni, seminari, conferenze, laboratori; materiale didattico, concorsi, giochi, quiz, giornate o settimane tematiche. Se includono prodotti agricoli diversi da quelli di cui all’articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, deve essere prevista la degustazione di tali altri prodotti. Gli Stati membri devono garantire che tutti i bambini partecipanti al programma possano accedere alle misure; possono tener conto di misure già previste nell’ambito del piano di studio ordinario o di altre politiche/programmi; le misure possono essere elaborate e attuate a livello nazionale, regionale, locale o di istituto scolastico.
Informazione agli istituti scolastici
Gli Stati membri devono assicurare che gli istituti scolastici partecipanti siano correttamente informati sul sistema in essere relativo alle misure educative di accompagnamento e sui materiali e strumenti disponibili.
Selezione dei richiedenti e appalti pubblici
All’articolo 5, paragrafo 2, è chiarito che, nella selezione dei richiedenti, gli Stati membri devono garantire il rispetto della legislazione vigente, comprese le norme in materia di appalti pubblici.
Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti
L’articolo 6 è sostituito e disciplina i requisiti per il riconoscimento da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l’istituto scolastico destinatario. Il riconoscimento è subordinato a impegni scritti: mettere i prodotti finanziati dall’Unione a disposizione degli allievi; usare l’aiuto per misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità secondo gli obiettivi del programma e, se attinenti a salute e nutrizione, secondo le raccomandazioni nazionali; rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti se i prodotti non sono stati distribuiti o non sono ammissibili; rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti se le misure educative o di monitoraggio/valutazione/pubblicità non sono state correttamente attuate; mettere i documenti giustificativi a disposizione; consentire i controlli, incluse verifiche contabili e ispezioni fisiche; tenere registri degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche destinatari e dei quantitativi venduti o forniti, se il richiedente non è un istituto scolastico.
Impegni aggiuntivi e gare pubbliche
Le autorità competenti possono specificare ulteriori impegni scritti. Se le domande di aiuto riguardano attività soggette a gara pubblica, gli Stati membri possono considerare concesso il riconoscimento se gli impegni richiesti sono inclusi nelle condizioni di partecipazione alla gara.
Esclusioni parziali per tipologia di domanda
Per le domande relative unicamente alla fornitura e/o distribuzione di prodotti non si applicano le lettere b) e d) del paragrafo 1. Per quelle relative unicamente alle misure educative di accompagnamento non si applicano le lettere a), c) e g). Per quelle relative unicamente alle misure di monitoraggio, valutazione e pubblicità non si applicano le lettere a), c) e g).
Riconoscimenti preesistenti
Gli Stati membri possono considerare validi i riconoscimenti già concessi nell’ambito del programma "Frutta e verdura nelle scuole" (regolamento delegato (UE) 2016/247) e/o del programma "Latte nelle scuole" (regolamento (CE) n. 657/2008), se criteri e condizioni non sono cambiati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 3, si applica all’aiuto a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2022/246
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2192
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2193
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2194
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2195
- Regolamento · 13 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2201
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →