Sentenza del 21/12/2016 n. 26538 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato dalla società per l'anno d'imposta 2005, determinando maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni, sulla base del presunto maggior valore di due immobili venduti. La società ha contestato l'accertamento sostenendo, tra l'altro, che l'Ufficio avesse applicato illegittimamente i criteri del "valore normale" introdotti dal D.L. n. 223 del 2006, non applicabili a vendite anteriori al 4 luglio 2006, e che le presunzioni utilizzate non fossero sufficienti. Ha inoltre lamentato il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e un errore nella compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibili tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale non avesse applicato presunzioni legali fondate sul valore normale, bensì presunzioni semplici gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., basate anche sull'importo del mutuo e sulle circostanze della compravendita. La società non aveva fornito una prova contraria adeguata. Il giudice tributario non era obbligato a svolgere d'ufficio ulteriori indagini e non poteva disporre audizioni testimoniali. Non vi era omessa pronuncia sulle osservazioni del contribuente, risultando queste esaminate, seppur sinteticamente. Quanto alle spese, la differenza tra motivazione e dispositivo è stata qualificata come mera imprecisione formale. La società è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.900 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La rettifica IVA può fondarsi anche su presunzioni semplici.
L'accertamento della maggiore base imponibile può essere fondato su elementi presuntivi purché dotati di adeguata attendibilità.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria nella rettifica del reddito d'impresa, anche attraverso elementi presuntivi.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni ordinarie sono ammissibili quando gli elementi indiziari, valutati complessivamente, rendono ragionevole la conclusione sull'esistenza di un maggior corrispettivo.
Legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 265
È stata interpretata nel senso di consentire, anche per le cessioni immobiliari anteriori alla modifica normativa, l'utilizzo di presunzioni semplici, senza automatica applicazione delle presunzioni legali basate sul cosiddetto valore normale.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23-bis, convertito dalla Legge n. 248 del 2006
La sentenza distingue le presunzioni legali collegate al valore normale dagli ordinari elementi presuntivi utilizzabili dall'Ufficio. La mera anteriorità della vendita rispetto all'entrata in vigore della norma non esclude ogni accertamento presuntivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1
Il giudice tributario dispone di poteri istruttori d'ufficio, ma non è tenuto a esercitarli automaticamente; ciò avviene solo quando la prova non sia acquisibile altrimenti, e tali poteri non comprendono audizioni testimoniali.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
L'Amministrazione deve considerare le osservazioni del contribuente presentate dopo il verbale di chiusura delle operazioni di verifica; è sufficiente anche una risposta sintetica purché dal provvedimento emerga che le questioni siano state esaminate.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto storico, controverso e decisivo, non semplici valutazioni giuridiche o il dissenso rispetto all'apprezzamento delle prove.
Massime di principio
- Anche quando una presunzione legale non è applicabile per ragioni temporali, l'Amministrazione finanziaria può comunque ricostruire un maggior corrispettivo mediante presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
- Elementi come l'importo del mutuo, la sequenza delle operazioni e la sproporzione tra corrispettivo dichiarato e altri dati economici possono costituire, valutati insieme, una base presuntiva sufficiente.
- Quando l'Ufficio fornisce una prova presuntiva articolata, il contribuente deve offrire una prova contraria concreta e documentata; mere contestazioni, negazioni o spiegazioni generiche possono non essere sufficienti.
- Il giudice tributario non deve supplire d'ufficio all'inerzia probatoria delle parti, salvo l'effettiva impossibilità di acquisire autonomamente documenti specificamente individuati.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere chiaramente i motivi di violazione di legge da quelli relativi alla motivazione e individuare con precisione la ratio decidendi impugnata; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Una divergenza formale tra motivazione e dispositivo non determina necessariamente la nullità della sentenza: le due parti devono essere lette congiuntamente per ricostruire l'effettiva decisione.
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