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Sentenza

Sentenza n. 2941/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater, che aveva annullato il diniego di abilitazione scientifica nazionale e ordinato al Ministero il rilascio diretto dell’abilitazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 13/A1, tornata 2023-2025. Il candidato aveva ottenuto esito negativo perché, pur avendo raggiunto i valori-soglia per le pubblicazioni e possedendo un titolo tra quelli selezionati dalla commissione, non risultava in possesso di almeno tre dei sette titoli individuati dalla commissione ai sensi del D.M. n. 120/2016. Il TAR aveva riconosciuto ulteriori due titoli: la responsabilità di studi o ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private, valorizzando l’esperienza VisitInps Scholar, e il conseguimento di premi o riconoscimenti per l’attività scientifica, valorizzando un Best Conference Paper Award conferito dal FIW di Vienna. Il Ministero ha appellato la sentenza contestando il possesso di tali due titoli e, in via subordinata, denunciando l’invasione della discrezionalità tecnica della commissione mediante l’ordine diretto di rilascio dell’abilitazione. Il candidato ha proposto appello incidentale contestando il mancato riconoscimento del titolo relativo alla partecipazione al collegio dei docenti di dottorati, per un’esperienza di durata inferiore ai tre anni; del titolo relativo a incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti esteri o sovranazionali, richiamando soprattutto la fellowship presso il Centro Studi Luca d’Agliano; nonché del titolo relativo alla responsabilità di studi e ricerche, chiedendo di computare anche l’esperienza di Principal Investigator presso una fondazione bancaria privata. Il Consiglio di Stato ha esaminato i titoli ancora controversi. Ha ritenuto non posseduto il titolo relativo ai premi scientifici, poiché i criteri della commissione richiedevano sia la riconosciuta rilevanza scientifica dell’istituzione conferente sia l’oggettiva rilevanza del premio, consistente nella rigorosa valutazione dei risultati della ricerca. Il candidato aveva allegato la qualificazione dell’istituzione, ma non aveva fornito prova adeguata della selettività e della rilevanza oggettiva del premio. Ha inoltre ritenuto legittimo il criterio, previamente fissato dalla commissione, che richiedeva almeno tre anni di partecipazione al collegio dei docenti di un dottorato; l’esperienza del candidato era durata soltanto due anni. Infine, ha escluso che il Centro Studi Luca d’Agliano fosse un istituto estero o sovranazionale, avendo sede in Italia e non essendo costituito presso un’organizzazione internazionale; la natura estera o sovranazionale deve essere apprezzata in senso strutturale e non funzionale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto improcedibili, per carenza di interesse, le censure relative al titolo concernente la responsabilità di studi e ricerche e il motivo subordinato sull’eccesso di potere giurisdizionale, poiché anche il riconoscimento di tale ulteriore titolo non avrebbe consentito di raggiungere il minimo di tre titoli richiesto.

La decisione

L’appello principale del Ministero è stato in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile; l’appello incidentale del candidato è stato in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile. In particolare, è stata riformata la sentenza del TAR nella parte in cui aveva riconosciuto il possesso del titolo relativo ai premi e riconoscimenti scientifici: il Best Conference Paper Award non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di prova della sua oggettiva rilevanza scientifica e della rigorosa selettività della procedura di assegnazione. Il Consiglio di Stato ha confermato il mancato riconoscimento del titolo relativo alla partecipazione al collegio dei docenti di dottorati, poiché la commissione aveva ragionevolmente richiesto una durata minima triennale e l’esperienza maturata era biennale. È stato confermato anche il mancato riconoscimento del titolo relativo a fellowship o incarichi presso istituti esteri o sovranazionali, poiché il Centro Studi Luca d’Agliano, pur svolgendo attività internazionale e avendo componenti stranieri, ha sede in Italia e non è istituto estero o sovranazionale in senso strutturale. Le questioni relative all’esperienza VisitInps e all’esperienza presso la fondazione privata sono state dichiarate improcedibili, perché anche il loro eventuale riconoscimento avrebbe lasciato il candidato privo del quorum minimo di tre titoli. È stato altresì dichiarato improcedibile il motivo subordinato del Ministero sull’eccesso di potere giurisdizionale, essendo venuto meno l’interesse a coltivarlo dopo l’accoglimento del motivo principale. Per effetto della riforma, è stato respinto il ricorso di primo grado e sono stati ripristinati gli atti amministrativi originariamente impugnati, incluso il diniego di abilitazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. b, D.M. n. 120/2016

    almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione

    Il conseguimento dell’abilitazione richiede, tra l’altro, il possesso di almeno tre titoli selezionati dalla commissione.

  • art. 6 D.M. n. 120/2016

    la Commissione attribuisce l’Abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano le seguenti condizioni

    La disposizione è applicata quale base normativa dei requisiti cumulativi relativi a indicatori bibliometrici, titoli e qualità delle pubblicazioni.

  • Allegato A D.M. n. 120/2016

    Individua i titoli valutabili, tra cui partecipazione a convegni, responsabilità di studi e ricerche, premi scientifici, partecipazione a collegi di dottorato e incarichi presso istituti esteri o sovranazionali.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il TAR lo aveva richiamato per ordinare il rilascio diretto dell’abilitazione; tale statuizione è stata superata dalla riforma della sentenza.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il TAR lo aveva richiamato per ritenere possibile la condanna al rilascio diretto del provvedimento, ma la questione è rimasta priva di interesse dopo l’accoglimento dell’appello principale.

  • art. 104 c.p.a.

    divieto di nova operante nel giudizio di appello

    È stata dichiarata inammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in appello, in quanto nuova.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, quando la commissione abbia previamente selezionato i titoli valutabili e stabilito criteri specifici, il candidato deve dimostrare il possesso del numero minimo di titoli richiesto dalla disciplina applicabile; l’eventuale riconoscimento di un ulteriore titolo è irrilevante se non consente comunque di raggiungere il quorum necessario.
  • Il titolo relativo a premi e riconoscimenti per l’attività scientifica richiede non solo che il premio provenga da un’istituzione di riconosciuta rilevanza scientifica, ma anche che il premio sia oggettivamente rilevante e subordinato a una rigorosa valutazione dei risultati della ricerca. L’autorevolezza soggettiva dell’ente conferente non è, da sola, sufficiente.
  • La valutazione del rilievo scientifico e della selettività di un premio rientra nella discrezionalità tecnica della commissione. Il giudice amministrativo può verificare soltanto ragionevolezza, coerenza, attendibilità e corretta applicazione dei criteri tecnici, senza sostituire la propria valutazione a quella della commissione quando il risultato rientri nel novero delle soluzioni tecnicamente opinabili.
  • È ragionevole e proporzionato il criterio previamente stabilito dalla commissione di richiedere una durata minima triennale per la partecipazione al collegio dei docenti di un dottorato, in considerazione della rilevanza del ruolo universitario cui l’abilitazione dà accesso e della limitata estensione temporale del requisito.
  • La qualificazione di un istituto di ricerca come estero o sovranazionale, ai fini della valutazione di una fellowship o di un incarico di ricerca, deve essere apprezzata in senso strutturale: occorre che l’istituto abbia sede all’estero o sia stabilito presso un’organizzazione internazionale. Non è sufficiente che svolga attività su tematiche internazionali o abbia membri e collaboratori di diversa nazionalità.
  • Nel giudizio di appello è inammissibile la documentazione prodotta per la prima volta per dimostrare fatti rilevanti ai fini della decisione, in applicazione del divieto di nova previsto dall’art. 104 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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