Cassazione Civile, Ordinanza n. 29653/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato l'annullamento di un accertamento redditometrico relativo all'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti di un contribuente. In appello il giudice tributario aveva ritenuto, da un lato, che non fosse stato rispettato l'obbligo di invitare il contribuente a comparire per fornire chiarimenti ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e, dall'altro, che il contribuente avesse comunque dimostrato la disponibilità di risorse finanziarie idonee a giustificare gli acquisti contestati, provenienti da redditi di fabbricati, cessione di quote sociali, mutui, donazioni e dismissioni di titoli. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 22 d.l. n. 78/2010, sostenendo che l'introduzione del contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti redditometrici opererebbe solo per gli accertamenti successivi al 2010 e non per annualità precedenti. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la CTR avesse ricostruito incompletamente gli elementi probatori e che mancasse la prova della reale provenienza, in particolare, di una somma di euro 157.500,00 che sarebbe stata versata dal fratello grazie a una donazione della madre, con conseguente difetto di prova delle disponibilità necessarie per gli acquisti contestati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, rilevando che la censura, pur formalmente prospettata come vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non indicava un fatto storico controverso e decisivo asseritamente omesso dalla CTR, ma si limitava a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio e a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Poiché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi e la censura contro una di esse era inammissibile, il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, in quanto la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
norma invocata per disciplinare l'accertamento redditometrico e il contraddittorio con il contribuente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il relativo motivo resta assorbito
art. 22 d.l. n. 78/2010
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la non retroattività dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti redditometrici relativi ad annualità precedenti, ma il motivo è assorbito
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di legittimità per omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di un fatto storico, controverso e decisivo, non una mera rivalutazione del merito o delle prove
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non è consentito limitarsi a contestare la ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito: occorre indicare specificamente un fatto storico, controverso e decisivo il cui esame sia stato omesso.
- La critica alla sufficienza o idoneità degli elementi probatori valorizzati dalla sentenza impugnata integra, di regola, una richiesta di rivalutazione del merito e non un vizio deducibile in cassazione.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, l'inammissibilità di una censura che colpisce una sola di esse comporta l'assorbimento delle altre doglianze e conduce comunque al rigetto/inammissibilità del ricorso.
- In tema di accertamento redditometrico, la questione dell'applicabilità temporale delle modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010 viene solo evocata nel motivo assorbito e non riceve una soluzione di merito nella pronuncia.
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