Sentenza n. 12563/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 6461/2025 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 13678/2024, pubblicata in data 04/06/2025, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per l’anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6461/2025, passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a erogare alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, mediante accredito dell’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2019/2020, oltre agli accessori di legge. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile e ha depositato documentazione, senza eccepire l’avvenuto adempimento né giustificare l’inerzia. È stata inoltre disattesa la richiesta ministeriale di rinvio della trattazione, formulata con nota amministrativa, fondata sull’avvenuta trasmissione dei dati per gli adempimenti di competenza, poiché il termine per l’esecuzione era ormai decorso e le difficoltà organizzative legate alla numerosità del contenzioso non potevano giustificare il ritardo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l’inottemperanza del Ministero, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l’Amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Il giudice ha ribadito che l’Amministrazione è sempre tenuta a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità, difficoltà organizzative, economiche o finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto, eventualmente, sul quomodo. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato a dare esatta esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa, assicurando alla ricorrente il riconoscimento del diritto e il pagamento delle somme dovute. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere, previa richiesta della ricorrente e previa verifica dell’eventuale adempimento ministeriale, entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione della seriale e persistente inerzia amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato e l’attuazione concreta degli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il procedimento di ottemperanza definito dal TAR.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato civile.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni, decorso il quale può essere azionata l’esecuzione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato nel titolo giudiziale civile per gli accessori dovuti sulle somme spettanti alla docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza verifica se l’amministrazione obbligata abbia dato puntuale e concreta attuazione al giudicato, assicurando al ricorrente il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia giurisdizionale.
- L’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa, difficoltà organizzative, economiche o finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie a carico dell’amministrazione, la persistente mancata esecuzione del titolo giudiziale, non giustificata e non contestata mediante prova dell’adempimento, integra inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin dall’origine un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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