Corte di giustizia, Sentenza C-394/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020. — I.G.I. Srl contro Maria Grazia Cicenia e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 82/891/CEE – Articoli 12 e 19 – Scissioni delle società a responsabilità limitata – Tutela degli interessi dei creditori della società scissa – Nullità della scissione – Azione pauliana. — Causa C-394/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la disciplina minima armonizzata dalla sesta direttiva tutela i creditori della società scissa, ma non impedisce agli Stati membri di ammettere strumenti ulteriori, come l’azione pauliana. Ha inoltre distinto tale azione dal regime di nullità della scissione ex articolo 19, riservato alle ipotesi che incidono sulla validità dell’atto e con effetti verso tutti. Ne consegue che il diritto italiano può consentire ai creditori di agire in revocatoria anche dopo la scissione, senza che ciò contrasti con la direttiva.
Tutela dei creditori nella scissione societaria: compatibilità con la sesta direttiva dell’azione pauliana esercitata dopo la scissione e distinzione rispetto alla nullità della scissione
La questione giuridica
Se gli articoli 12 e 19 della sesta direttiva 82/891/CEE ostino, rispettivamente, a che i creditori anteriori alla scissione che non abbiano usato l’opposizione prevista dal diritto nazionale possano proporre un’azione pauliana per rendere la scissione inefficace nei loro confronti e soddisfarsi sui beni trasferiti, e se la nozione di nullità dell’articolo 19 comprenda anche azioni che incidono solo sull’opponibilità o sull’inefficacia relativa dell’atto di scissione senza colpirne la validità.
Principio di diritto
La sesta direttiva 82/891/CEE, in particolare gli articoli 12, 21, 22 e 19, non osta a che, dopo una scissione, i creditori della società scissa con credito anteriore e non soddisfatti o non tutelati mediante i rimedi previsti dal diritto nazionale esercitino un’azione pauliana per ottenere l’inefficacia relativa della scissione nei loro confronti e agire esecutivamente sui beni trasferiti; tale azione, però, non equivale a una nullità della scissione ai sensi dell’articolo 19, perché non ne incide sulla validità né produce effetti erga omnes.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 82/891/CEE
- Direttiva 2007/63/CE
- Direttiva 68/151/CEE
- Direttiva 78/855/CEE
- Direttiva 2017/1132/UE
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
Tutela dei creditori nella scissione societaria e azione pauliana
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte di appello di Napoli in materia di scissione societaria e tutela dei creditori. La Corte è stata chiamata a interpretare la sesta direttiva 82/891/CEE, in particolare gli articoli 12 e 19, nel contesto di una scissione effettuata da una società a responsabilità limitata italiana.
Fatti e procedimento principale
Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl ha trasferito parte del proprio patrimonio a I.G.I. Srl nell’ambito di una scissione. Alcuni creditori della società scissa hanno sostenuto che l’operazione avesse svuotato il patrimonio della debitrice e hanno agito davanti al Tribunale di Avellino con azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del codice civile, chiedendo che la scissione fosse dichiarata inefficace nei loro confronti. In subordine, hanno chiesto la responsabilità solidale delle società coinvolte ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile.
Il Tribunale ha accolto la domanda principale. In appello, le società hanno sostenuto che l’unico rimedio esperibile dai creditori fosse l’opposizione prevista dall’articolo 2503 del codice civile e che, in ogni caso, l’invalidità della scissione non potesse più essere pronunciata dopo gli adempimenti pubblicitari previsti dal diritto nazionale.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte ha richiamato la sesta direttiva 82/891/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/63/CE, e in particolare:
- l’articolo 12, che impone agli Stati membri di prevedere un sistema adeguato di tutela dei creditori anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione;
- l’articolo 19, che disciplina in modo restrittivo i casi di nullità della scissione;
- gli articoli 21 e 22, che rendono applicabili le regole della direttiva alle scissioni mediante costituzione di nuove società.
Sono stati richiamati anche il considerando ottavo, relativo alla tutela dei creditori, e l’undicesimo, relativo alla certezza del diritto e alla limitazione delle nullità.
Questioni di competenza e ricevibilità
La Commissione aveva dubitato della competenza della Corte, osservando che l’operazione controversa non sembrava rientrare direttamente nell’ambito applicativo della direttiva, trattandosi di scissione parziale di società a responsabilità limitata. La Corte ha però rilevato che il legislatore italiano aveva reso applicabili in modo diretto e incondizionato le disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 12 e 19 della direttiva anche a operazioni di scissione di società a responsabilità limitata e anche quando fosse trasferita solo una parte del patrimonio.
Ha inoltre respinto le eccezioni di irricevibilità, ritenendo che l’ordinanza di rinvio descrivesse sufficientemente il contesto di fatto e di diritto e che la questione non fosse ipotetica.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
Quanto all’azione pauliana, la Corte ha osservato che l’articolo 12 della direttiva stabilisce un sistema minimo di tutela dei creditori, utilizzando l’espressione “quanto meno” per indicare che gli Stati membri possono prevedere strumenti ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati.
La direttiva non prevede espressamente le azioni revocatorie, ma non le esclude. Inoltre, il mancato esercizio dei rimedi di tutela previsti dal diritto nazionale in attuazione dell’articolo 12 non impedisce, di per sé, il ricorso ad altri strumenti di protezione dei creditori.
La Corte ha quindi ritenuto compatibile con la direttiva l’azione pauliana promossa dai creditori della società scissa, purché i suoi effetti non siano contrari all’obiettivo della disposizione. Nel caso concreto, l’azione revocatoria consente ai creditori di ottenere l’inefficacia relativa dell’atto e di procedere sui beni trasferiti, ma non incide sulla struttura generale della scissione.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte ha distinto nettamente la nullità della scissione dall’azione pauliana. La nozione di nullità, pur non essendo espressamente definita dalla direttiva, è stata interpretata secondo il suo significato abituale, il contesto e la finalità della disciplina: si tratta di rimedi che eliminano l’atto e producono effetti erga omnes.
L’articolo 19 limita i casi di nullità a vizi che riguardano la formazione dell’operazione e incidono sull’esistenza stessa della scissione. L’azione pauliana, invece, non comporta la scomparsa dell’atto, non ne contesta la validità e produce effetti solo nei confronti dei creditori che l’hanno esperita.
Ne consegue che essa non rientra nella nozione di nullità di cui all’articolo 19.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che:
- l’articolo 12, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della direttiva 82/891/CEE, non osta a che i creditori anteriori alla scissione, che non abbiano usato i rimedi previsti dal diritto nazionale, propongano un’azione pauliana per far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e agire sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione;
- l’articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22, non osta a un’azione pauliana che non incida sulla validità della scissione ma solo sulla sua opponibilità ai creditori attori.
Principi ricavabili
La sentenza afferma che la disciplina europea della scissione societaria realizza un’armonizzazione minima della tutela dei creditori e non impedisce agli Stati membri di prevedere rimedi ulteriori di protezione. Stabilisce inoltre che la nullità della scissione è concetto autonomo e ristretto, distinto dall’inefficacia relativa o dall’inopponibilità derivante da un’azione revocatoria ordinaria.
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