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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-156/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 gennaio 2020. — Köln-Aktienfonds Deka contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Rimborso dell’imposta trattenuta sui dividendi – Presupposti – Criteri di differenziazione obiettivi – Criteri favorevoli, per loro natura o di fatto, ai contribuenti residenti. — Causa C-156/17

Giurisprudenza europea62017CJ0156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esamina un regime olandese di rimborso dell’imposta sui dividendi riservato agli OICF residenti e applicato anche ai fondi non residenti che riescano a dimostrare il rispetto di specifici requisiti. Distingue tra i requisiti concernenti gli azionisti/detentori di partecipazioni, rispetto ai quali non vi è violazione se l’onere probatorio è identico per residenti e non residenti, e il requisito della distribuzione degli utili, rispetto al quale il diniego può integrare una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La comparabilità tra fondo residente e non residente va valutata alla luce dell’obiettivo effettivo del regime nazionale.

Libera circolazione dei capitali: condizioni per negare a un fondo di investimento non residente il rimborso della ritenuta sui dividendi, in particolare per mancata prova dei requisiti relativi agli investitori e per mancato rispetto dell’obbligo di distribuzione degli utili.

La questione giuridica

Se l’articolo 63 TFUE osti a una normativa olandese che: 1) nega a un fondo di investimento non residente il rimborso dell’imposta sui dividendi perché non prova che i suoi azionisti o detentori di partecipazioni soddisfano i requisiti previsti dalla normativa nazionale; 2) nega tale rimborso perché il fondo non distribuisce integralmente e tempestivamente gli utili, anche quando nello Stato di stabilimento quegli utili non distribuiti sono considerati distribuiti o tassati come tali in capo agli investitori.

Principio di diritto

L’articolo 63 TFUE non vieta che uno Stato membro neghi il rimborso della ritenuta sui dividendi a un fondo non residente che non dimostri il rispetto dei requisiti relativi alla composizione della compagine sociale, purché tali requisiti non svantaggino di fatto i fondi non residenti e la prova sia richiesta anche ai fondi residenti. Viceversa, l’articolo 63 TFUE osta al diniego del rimborso fondato sul mancato rispetto dell’obbligo di distribuzione integrale e tempestiva degli utili quando, alla luce dell’obiettivo del regime, il fondo non residente si trovi in una situazione comparabile a quella di un fondo residente che beneficia del rimborso, circostanza da verificare dal giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 85/611/CEE
  • Direttiva 2009/65/CE
  • Direttiva 95/46/CE
  • Wet op de dividendbelasting 1965
  • Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  • Besluit beleggingsinstellingen
  • Wet houdende bepalingen inzake het toezicht op beleggingsinstellingen
  • Wet houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop

Rimborso dell’imposta sui dividendi per fondi di investimento non residenti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra Köln-Aktienfonds Deka e il Segretario di Stato alle Finanze dei Paesi Bassi. Il tema è la compatibilità con l’articolo 63 TFUE della disciplina olandese che subordina il rimborso dell’imposta sui dividendi a favore dei fondi di investimento a requisiti legati alla compagine degli investitori e alla distribuzione degli utili.

Contesto normativo e regime nazionale

La Corte richiama, sul piano del diritto dell’Unione, la direttiva 85/611/CEE sugli OICVM, poi rifusa dalla direttiva 2009/65/CE. Sul piano nazionale, i Paesi Bassi prevedono un regime fiscale privilegiato per gli organismi di investimento collettivo a carattere fiscale (OICF): tali organismi sono tassati con aliquota pari a zero, possono ottenere il rimborso dell’imposta sui dividendi trattenuta sui dividendi percepiti nei Paesi Bassi e devono, in cambio, distribuire ai partecipanti gli utili entro un termine stabilito.

Il regime olandese contiene anche requisiti relativi all’azionariato. Nel periodo 2002-2006 la disciplina distingueva tra fondi quotati e non quotati presso la Borsa di Amsterdam, imponendo soglie differenti di detenzione; dal 1° gennaio 2007 il criterio si è spostato sull’ammissione alla negoziazione su un mercato di strumenti finanziari e sull’eventuale autorizzazione del fondo o del gestore.

Fatti del procedimento principale

Il KA Deka è un fondo di investimento di diritto tedesco, qualificabile come OICVM e fiscalmente esente in Germania. Ha percepito dividendi da società olandesi per gli esercizi dal 2002/2003 al 2007/2008 e su tali dividendi è stata applicata una ritenuta del 15% in base alla convenzione contro le doppie imposizioni tra Paesi Bassi e Germania. Il fondo ha chiesto il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi, ma l’amministrazione fiscale ha respinto l’istanza perché il fondo non rientrava nel regime OICF riservato ai fondi che soddisfano i requisiti nazionali.

Il giudice del rinvio ha chiesto chiarimenti su tre profili, ma dopo la sentenza Fidelity Funds ha ritirato la prima questione; restano dunque in esame la seconda e la terza questione pregiudiziale.

Questioni pregiudiziali rilevanti

La seconda questione riguarda il diniego del rimborso a un fondo non residente che non prova che i suoi azionisti o detentori di partecipazioni soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale.

La terza questione riguarda il diniego del rimborso a un fondo non residente che non distribuisce integralmente gli utili entro otto mesi dalla chiusura dell’esercizio, anche se nello Stato di stabilimento gli utili non distribuiti sono trattati come distribuiti o comunque tassati in capo agli investitori come se lo fossero.

Ragionamento della Corte: requisiti sugli investitori e onere della prova

La Corte ricorda anzitutto che gli Stati membri conservano, in assenza di armonizzazione, ampia autonomia nel disegnare regimi fiscali speciali per gli organismi di investimento collettivo e nel definire i requisiti e le prove necessari per beneficiarne. Tuttavia, tale autonomia deve essere esercitata nel rispetto della libera circolazione dei capitali.

Con riferimento ai requisiti relativi alla compagine sociale, la Corte osserva che una normativa formalmente neutra può comunque costituire una restrizione se, in concreto, favorisce le situazioni interne. È dunque necessario verificare se i criteri olandesi, per loro natura o di fatto, siano prevalentemente soddisfatti da fondi residenti e se l’onere probatorio imposto ai non residenti sia eccessivo.

La Corte afferma che le autorità fiscali possono esigere le prove necessarie, ma non possono imporre ai non residenti oneri tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’accesso al beneficio. Nel caso del KA Deka, tuttavia, il difetto di prova sembra dipendere dalla scelta del sistema di negoziazione delle quote adottato dal fondo e non da un’impossibilità giuridica o da requisiti sproporzionati. Inoltre, se i medesimi requisiti probatori sono richiesti anche ai fondi residenti che abbiano scelto un sistema analogo, non vi è trattamento deteriore dei non residenti.

Ragionamento della Corte: obbligo di distribuzione degli utili e comparabilità

Quanto al requisito della distribuzione annuale degli utili, la Corte rileva che esso è formulato in modo generale e si applica indistintamente a fondi residenti e non residenti. Ciò non esclude, però, che produca un effetto svantaggioso di fatto per i fondi non residenti.

La comparabilità tra fondi residenti e non residenti deve essere valutata alla luce dell’obiettivo del regime fiscale nazionale. La Corte evidenzia che il giudice del rinvio deve individuare l’obiettivo principale della regola di distribuzione: se esso è far pervenire rapidamente agli investitori gli utili generati dal fondo, allora un fondo non residente che non distribuisce materialmente gli utili, pur se questi sono considerati distribuiti nel suo Stato di stabilimento, non è comparabile a un fondo residente che distribuisce effettivamente gli utili. Se invece l’obiettivo è tassare gli utili in capo all’investitore, la situazione può essere comparabile, perché in entrambi i casi l’imposizione si sposta dal fondo al partecipante.

Nel secondo scenario, il diniego del rimborso al fondo non residente costituirebbe una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Tale restrizione potrebbe essere giustificata solo da motivi imperativi di interesse generale, ma nel procedimento principale il governo olandese non ha invocato giustificazioni specifiche per questo requisito.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • l’articolo 63 TFUE non osta al diniego del rimborso per mancata prova dei requisiti relativi agli azionisti/detentori di partecipazioni, a condizione che tali requisiti non penalizzino di fatto i non residenti e siano richiesti anche ai residenti;
  • l’articolo 63 TFUE osta al diniego del rimborso fondato sul mancato rispetto dell’obbligo di distribuzione degli utili, qualora il fondo non residente si trovi, alla luce dell’obiettivo del regime, in una situazione comparabile a quella di un fondo residente che beneficia del rimborso.

Significato pratico per operatori e consulenti

La sentenza conferma che nei regimi fiscali agevolati per fondi d’investimento la parità di trattamento non dipende solo dalla formulazione astratta della norma, ma anche dal suo effetto concreto. Per i professionisti, il punto centrale è la verifica della comparabilità sostanziale tra fondo residente e non residente, specie quando i requisiti nazionali riflettono caratteristiche tipiche del mercato interno o del modello di gestione prescelto dal fondo.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitalifiscalità direttaorganismi di investimento collettivotassazione dei dividendifondi d'investimento transfrontalieri

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