Corte di giustizia, Sentenza C-395/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020. — Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA contro Consip SpA e Ministero dell'Economia e delle Finanze. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 18, paragrafo 2 – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi – Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nell’offerta dell’operatore economico – Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro – Normativa nazionale che prevede un’esclusione automatica dell’operatore economico per una violazione siffatta. — Causa C-395/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del TAR Lazio, ha chiarito che la direttiva 2014/24 consente agli Stati membri di estendere ai subappaltatori indicati nell’offerta i motivi di esclusione relativi alla violazione degli obblighi ambientali, sociali e del lavoro. Tuttavia, non è compatibile con il diritto dell’Unione una disciplina che imponga l’esclusione automatica dell’offerente senza margine di valutazione per la stazione appaltante e senza possibilità di self-cleaning. La regola nazionale deve quindi rispettare la proporzionalità e consentire un esame concreto delle circostanze.
Appalti pubblici: compatibilità con la direttiva 2014/24 di una normativa nazionale che impone l’esclusione automatica dell’offerente per una violazione degli obblighi ambientali, sociali o del lavoro commessa da un subappaltatore indicato nell’offerta.
La questione giuridica
Se gli articoli 57, paragrafi 4 e 6, e 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE ostino a una normativa nazionale che consente o impone l’esclusione dell’operatore economico offerente quando un subappaltatore indicato nell’offerta risulti privo dei requisiti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro; in subordine, se il principio di proporzionalità osti a un’esclusione automatica e incondizionata dell’offerente senza possibilità di sostituzione del subappaltatore, valutazione in concreto o self-cleaning.
Principio di diritto
L’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24 non osta a una normativa nazionale che consenta o imponga l’esclusione dell’offerente se un subappaltatore indicato nell’offerta abbia commesso una violazione degli obblighi ambientali, sociali o del lavoro; tuttavia, gli articoli 57, paragrafi 4 e 6, letti alla luce del principio di proporzionalità, ostano a una regola nazionale che preveda tale esclusione in modo automatico e assoluto, senza valutazione caso per caso e senza possibilità per l’operatore di dimostrare la propria affidabilità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 18, paragrafo 2, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 56, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2014/24/UE
- Articolo 57, paragrafi 4, 5, 6 e 7, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 71, paragrafo 6, lettera b), direttiva 2014/24/UE
- Considerando 40 direttiva 2014/24/UE
- Considerando 101 direttiva 2014/24/UE
- Considerando 102 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 5 TUE
- Articolo 2, paragrafo 1, punti 10-12, direttiva 2014/24/UE
Esclusione dell’offerente per violazioni imputabili a un subappaltatore indicato nell’offerta
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in materia di appalti pubblici, relativo alla compatibilità con la direttiva 2014/24 di una norma italiana che prevedeva l’esclusione dell’offerente quando uno dei subappaltatori indicati nell’offerta risultava non in regola con gli obblighi in materia di diritto del lavoro dei disabili.
Fatti e procedimento principale
Consip aveva indetto una procedura aperta per la fornitura di un sistema di comunicazione ottica. Tim aveva presentato un’offerta indicando tre subappaltatori e allegando per ciascuno il DGUE. Nel corso della gara, la stazione appaltante aveva accertato che uno dei subappaltatori non rispettava la normativa italiana sul collocamento dei disabili e aveva quindi escluso Tim in applicazione dell’articolo 80, comma 5, lettera i), del codice dei contratti pubblici.
Tim contestava l’esclusione come ingiusta e sproporzionata, sostenendo che la direttiva 2014/24 consentirebbe al massimo di sostituire il subappaltatore interessato e che, in ogni caso, l’appalto poteva essere eseguito anche senza ricorrere al subappalto.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto se:
- gli articoli 57 e 71 della direttiva 2014/24 ostino a una disciplina nazionale che impone l’esclusione dell’offerente per un motivo di esclusione riferito a un subappaltatore, invece di imporne la sostituzione;
- in subordine, il principio di proporzionalità osti a un’esclusione automatica e assoluta, anche quando esistano altri subappaltatori idonei o l’offerente possa eseguire direttamente le prestazioni.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, che impone il rispetto degli obblighi ambientali, sociali e del lavoro;
- l’articolo 57, paragrafi 4, 6 e 7, sulla esclusione facoltativa, il self-cleaning e le condizioni di applicazione nazionali;
- l’articolo 71, paragrafo 6, lettera b), sui subappaltatori e sulla loro sostituzione;
- i considerando 40, 101 e 102, relativi al controllo degli obblighi sociali e ambientali, alla proporzionalità e alle misure di ravvedimento.
Ragionamento della Corte: portata dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera a)
La Corte osserva che l’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), è formulato in modo impersonale e non limita l’autore della violazione all’offerente. Inoltre, l’articolo 57, paragrafo 7, attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nel definire le condizioni di applicazione dei motivi di esclusione facoltativi.
Alla luce del contesto e degli obiettivi della direttiva, la Corte ritiene che gli Stati membri possano considerare rilevante anche la condotta del subappaltatore indicato nell’offerta e quindi prevedere che la stazione appaltante possa, o debba, escludere l’offerente qualora quel subappaltatore abbia violato gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
Ragionamento della Corte: limite della proporzionalità e self-cleaning
La Corte sottolinea però che l’esercizio del potere di esclusione deve rispettare i principi di parità di trattamento e proporzionalità. In particolare:
- il considerando 101 esige attenzione alle irregolarità lievi e alle circostanze concrete;
- l’articolo 57, paragrafo 6, consente all’operatore di fornire prove della propria affidabilità nonostante il motivo di esclusione;
- la valutazione deve tener conto della gravità della violazione e delle circostanze specifiche.
Una disciplina che imponga l’esclusione automatica dell’offerente per qualunque violazione del subappaltatore introduce una presunzione assoluta, impedisce la valutazione caso per caso, non consente all’operatore di dimostrare la propria affidabilità e attribuisce alla stazione appaltante un obbligo rigido incompatibile con la direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24 non osta a una normativa nazionale che consenta o imponga l’esclusione dell’offerente per una violazione commessa da un subappaltatore indicato nell’offerta. Tuttavia, la stessa disposizione, letta con l’articolo 57, paragrafo 6, e con il principio di proporzionalità, osta a una normativa nazionale che preveda il carattere automatico di tale esclusione.
Principi affermati
La sentenza afferma che gli Stati membri possono ampliare la rilevanza dei motivi di esclusione ai subappaltatori indicati nell’offerta, ma non possono eliminare il controllo di proporzionalità né impedire al concorrente di dimostrare la propria affidabilità. In materia di appalti, l’esclusione per motivi di affidabilità deve sempre essere sorretta da una valutazione concreta e non da automatismi assoluti.
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