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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-524/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020. — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG contro Queisser Pharma GmbH & Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Salute – Information et protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Décision d’exécution 2013/63/UE – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Article 10, paragraphe 3 – Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques – Notion d’“accompagnement” d’une allégation de santé spécifique – Obligation de produire des preuves scientifiques – Portata. — Causa C-524/18

Giurisprudenza europea62018CJ0524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Un riferimento generico ai benefici per la salute non può essere presentato isolatamente sul fronte della confezione se l’indicazione specifica che lo giustifica è relegata sul retro senza un richiamo evidente. La Corte afferma inoltre che anche tali riferimenti generici devono poggiare su una base scientifica, purché siano accompagnati da indicazioni specifiche autorizzate.

Interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006: requisito di accompagnamento tra indicazioni generiche e specifiche sulla salute e necessità di prova scientifica.

La questione giuridica

1) Se un riferimento a benefici generali e non specifici per la salute sia "accompagnato" da un’indicazione specifica sulla salute quando il riferimento è sul fronte della confezione e l’indicazione specifica è solo sul retro, senza richiamo esplicito (ad esempio un asterisco). 2) Se i riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, debbano essere sostenuti da prove scientifiche ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006.

Principio di diritto

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 va interpretato nel senso che il riferimento a benefici generali e non specifici per la salute è lecito solo se è materialmente e visivamente accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute autorizzata: non basta che questa compaia sul retro della confezione se il richiamo è sul fronte e manca un collegamento esplicito, salvo casi eccezionali in cui un rinvio chiaro, come un asterisco, assicuri una percepibile corrispondenza. Inoltre, tali riferimenti generici devono essere giustificati da prove scientifiche; a tal fine è sufficiente che siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi autorizzati di cui agli articoli 13 o 14.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1924/2006
  • Regolamento (CE) n. 107/2008
  • Decisione di esecuzione 2013/63/UE
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1924/2006
  • Articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006
  • Articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006
  • Articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006
  • Articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006
  • Articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006

Interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006

La pronuncia deriva da un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra due operatori del settore degli integratori alimentari, relativa al carattere potenzialmente ingannevole dell’etichettatura di un prodotto. La Corte è chiamata a chiarire la portata del requisito di "accompagnamento" tra un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento e l’indicazione specifica sulla salute che lo deve sorreggere, nonché l’esigenza di basi scientifiche per tali riferimenti.

Fatti e procedimento principale

La Queisser Pharma commercializzava un integratore alimentare recante sulla parte frontale della confezione la dicitura: «B‑Vitamine und Zink für Gehirn, Nerven, Konzentration und Gedächtnis». Sul retro della confezione erano presenti varie indicazioni specifiche, tra cui quelle secondo cui la vitamina B1, la vitamina B12, l’acido folico, l’acido pantotenico e lo zinco contribuiscono a diverse funzioni fisiologiche e cognitive. La Schwabe, concorrente della Queisser Pharma, ha agito per ottenere la cessazione della pubblicità e della commercializzazione del prodotto, sostenendo che la dicitura sul fronte violasse il regolamento n. 1924/2006 e la normativa tedesca sulla concorrenza sleale e sulla tutela dall’inganno.

Normativa rilevante dell’Unione

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 1924/2006, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, sugli obiettivi di armonizzazione e di elevato livello di tutela dei consumatori;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, che definisce le "indicazioni sulla salute";
  • l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sulle condizioni generali di utilizzo delle indicazioni;
  • l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sulla fondatezza scientifica;
  • l’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, sulle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute. Sono inoltre richiamati la decisione di esecuzione 2013/63/UE, che contiene linee guida applicative dell’articolo 10, paragrafo 3, e l’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento.

Le questioni sottoposte alla Corte

Il giudice tedesco chiede in sostanza:

  • se il requisito di accompagnamento sia rispettato quando il riferimento generico figura sul fronte della confezione e l’indicazione specifica sul retro, senza alcun richiamo esplicito tra i due elementi;
  • se i riferimenti generici di cui all’articolo 10, paragrafo 3, debbano comunque essere fondati su prove scientifiche ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte interpreta il termine "accompagnato" tenendo conto del tenore letterale, del contesto e delle finalità del regolamento. Sottolinea che l’articolo 10, paragrafo 3, introduce una deroga al divieto generale dell’articolo 10, paragrafo 1, e va quindi interpretato restrittivamente. La nozione di accompagnamento ha, secondo la Corte, una duplice dimensione:

  • materiale, nel senso che l’indicazione specifica deve effettivamente suffragare il contenuto del riferimento generico;
  • visiva, nel senso che il consumatore medio deve percepire immediatamente il collegamento tra i due elementi. Ne deriva che, in linea di principio, è necessaria una prossimità spaziale o una immediata vicinanza tra riferimento generico e indicazione specifica. Solo in via eccezionale un rinvio esplicito, come un asterisco, può compensare la collocazione su parti diverse della confezione, purché il collegamento sia chiaro e comprensibile per il consumatore medio. Nel caso concreto, la Corte afferma che il requisito non è soddisfatto se il riferimento è sul fronte e l’indicazione specifica è solo sul retro senza alcun richiamo evidente tra i due.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte osserva che l’articolo 10, paragrafo 3, non richiama espressamente gli articoli 5 e 6, ma ritiene comunque che i riferimenti generici rientrino nel sistema del regolamento, che esige in generale che le indicazioni sulla salute siano basate su prove scientifiche generalmente accettate. L’interpretazione è confermata dai considerando del regolamento, in particolare:

  • il considerando 14, che richiede un effetto benefico dimostrato;
  • il considerando 17, che pone la fondatezza scientifica come aspetto principale;
  • il considerando 23, che esige una valutazione scientifica del più alto livello possibile. La Corte chiarisce che il riferimento generico può essere utilizzato solo se accompagnato da indicazioni specifiche sulla salute che siano già state verificate e autorizzate, perché queste sono, per definizione, fondate su prove scientifiche generalmente accettate e incluse negli elenchi degli articoli 13 o 14.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • il requisito di accompagnamento dell’articolo 10, paragrafo 3, non è soddisfatto quando il riferimento generico è sul fronte della confezione e l’indicazione specifica è solo sul retro, senza un rinvio esplicito come un asterisco;
  • i riferimenti a benefici generali e non specifici devono essere giustificati da prove scientifiche ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1; a tal fine è sufficiente che essi siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi autorizzati di cui agli articoli 13 o 14.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori del settore alimentare, la decisione impone che le indicazioni generiche sulla salute siano presentate in modo visivamente collegato alle indicazioni specifiche autorizzate, con attenzione alla disposizione grafica sulla confezione. Sul piano probatorio, la pronuncia conferma che non è possibile utilizzare messaggi generici suggestivi senza una base scientifica già validata attraverso le indicazioni specifiche autorizzate dal regolamento.

Come è indicizzato

Materieindicazioni sulla saluteetichettatura alimentaretutela dei consumatoriintegratori alimentaripubblicità ingannevole

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