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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-725/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 gennaio 2020. — Anton van Zantbeek VOF contro Ministerraad. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Libera prestazione dei servizi – Imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite in uno Stato membro – Diversità di trattamento a discapito di destinatari di servizi che si avvalgono di intermediari professionisti non residenti – Restrizione – Giustificazione. — Causa C-725/18

Giurisprudenza europea62018CJ0725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa belga sull’imposta sulle operazioni di borsa che, quando l’ordine è conferito a un intermediario professionista non residente, trasferisce sul committente residente il debito d’imposta e gli obblighi di dichiarazione. Ha ritenuto che la disciplina costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi, ma l’ha giudicata giustificata e proporzionata, in quanto idonea a garantire riscossione e controlli fiscali e accompagnata da meccanismi di facilitazione. La Corte ha quindi escluso la violazione dell’articolo 56 TFUE e dell’articolo 36 dell’Accordo SEE e ha ritenuto assorbita la terza questione.

Libera prestazione dei servizi e imposta belga sulle operazioni di borsa applicata ai residenti che si avvalgono di intermediari professionisti non residenti

La questione giuridica

Se gli articoli 56 TFUE e 36 dell’Accordo SEE, nonché gli articoli 63 TFUE e 40 dell’Accordo SEE, ostino a una normativa belga che assoggetta all’imposta sulle operazioni di borsa le operazioni concluse o eseguite su ordine di un residente tramite un intermediario professionista non residente, ponendo il residente quale debitore dell’imposta e soggetto agli obblighi dichiarativi; e, in caso di incompatibilità, se il giudice nazionale possa mantenere temporaneamente in vigore le disposizioni impugnate.

Principio di diritto

L’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’Accordo SEE non ostano a una normativa nazionale che, per garantire la riscossione e i controlli su un’imposta sulle operazioni di borsa, prevede che il committente residente che si avvale di un intermediario professionista non residente diventi debitore dell’imposta e assuma i relativi obblighi dichiarativi, purché il sistema offra al committente e all’intermediario facilitazioni concrete per il pagamento e la prova dell’avvenuto assolvimento del tributo, in modo da limitare la restrizione alla libertà di prestazione dei servizi a quanto strettamente necessario per perseguire gli obiettivi legittimi di effettività della riscossione, controllo fiscale e contrasto all’evasione/elusione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo
  • Articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo
  • Direttiva 2011/16/UE
  • Direttiva 2014/107/UE
  • Code des droits et taxes divers (articoli 120, 125, 126/2, 126/3, 127)

Imposta sulle operazioni di borsa e intermediari non residenti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale belga) in una controversia tra Anton van Zantbeek VOF e il Ministerraad. Il giudice nazionale chiedeva se una disciplina fiscale belga, applicabile alle operazioni di borsa concluse o eseguite su ordine di un residente tramite intermediario professionista non residente, fosse compatibile con la libertà di prestazione dei servizi e con la libera circolazione dei capitali.

Fatti e normativa nazionale

La legge di programma del 25 dicembre 2016 ha modificato il Code des droits et taxes divers, in particolare gli articoli 120 e 126/2, estendendo l’imposta sulle operazioni di borsa (IOB) alle operazioni che si considerano concluse o eseguite in Belgio quando l’ordine è conferito a un intermediario stabilito all’estero da un residente belga. In tale ipotesi, il committente residente diventa debitore dell’imposta e deve adempiere agli obblighi di dichiarazione e pagamento previsti dall’articolo 125, salvo prova dell’avvenuto pagamento da parte dell’intermediario o del suo rappresentante responsabile in Belgio. Il sistema prevede anche la possibilità, per l’intermediario non residente, di designare facoltativamente un rappresentante responsabile in Belgio ai sensi dell’articolo 126/3.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:

  • gli articoli 56 TFUE e 36 dell’Accordo SEE ostassero a una normativa che fa gravare il tributo sul committente residente quando l’intermediario è stabilito all’estero;
  • gli articoli 63 TFUE e 40 dell’Accordo SEE ostassero alla medesima disciplina;
  • in caso di incompatibilità, il giudice costituzionale potesse mantenere temporaneamente gli effetti delle disposizioni impugnate.

Inquadramento della Corte: libertà applicabile

La Corte ha rilevato che la misura nazionale può incidere sia sulla libera prestazione dei servizi sia sulla libera circolazione dei capitali, ma nel caso concreto l’aspetto predominante è la libera prestazione dei servizi. La questione centrale era infatti l’effetto dissuasivo prodotto sul destinatario residente nel ricorrere a un intermediario non residente, con conseguente minor attrattività del servizio transfrontaliero.

Esistenza di una restrizione

La Corte ha affermato che i committenti residenti che si avvalgono di un intermediario residente e quelli che scelgono un intermediario non residente si trovano in situazioni comparabili. La normativa belga, pur applicando la stessa imposta, fa ricadere sui secondi obblighi supplementari di dichiarazione e pagamento e li espone a responsabilità aggiuntive, rendendo più oneroso e rischioso il ricorso a prestatori non residenti. Ciò integra una restrizione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE.

Giustificazione e proporzionalità

La restrizione è stata però ritenuta giustificata da motivi imperativi di interesse generale: efficacia della riscossione dell’imposta, efficacia dei controlli fiscali e lotta all’evasione/elusione, oltre all’esigenza di evitare concorrenza sleale tra intermediari residenti e non residenti. La Corte ha osservato che l’assoggettamento del committente residente all’imposta è idoneo a evitare che le operazioni sfuggano alla tassazione e rende più efficaci i controlli.

Quanto alla proporzionalità, la Corte ha valorizzato diversi elementi di mitigazione:

  • il committente è esentato se dimostra che l’imposta è già stata pagata;
  • la prova può essere fornita mediante la distinta prevista dall’articolo 127 del CDTD e un documento attestante il pagamento;
  • il committente può organizzarsi con l’intermediario non residente per ottenere il riepilogo necessario;
  • l’intermediario non residente può nominare facoltativamente un rappresentante responsabile in Belgio, che facilita gli adempimenti.

La Corte ha inoltre rilevato che la cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE, non consente da sola di ottenere le informazioni necessarie per istituire e controllare un’imposta di questo tipo su ogni operazione di borsa. La disciplina nazionale, pertanto, non eccede quanto necessario per perseguire gli obiettivi legittimi indicati.

Accordo SEE e terza questione

Poiché l’articolo 36 dell’Accordo SEE ha contenuto sostanzialmente analogo all’articolo 56 TFUE, la Corte ha esteso a esso la medesima soluzione. Avendo respinto le censure di incompatibilità, ha dichiarato assorbita la terza questione sul mantenimento temporaneo degli effetti della normativa nazionale.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’Accordo SEE non ostano a una normativa nazionale che istituisce un’imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite su ordine di un residente da un intermediario professionista non residente, purché la normativa offra al committente e agli intermediari facilitazioni quanto agli obblighi dichiarativi e al pagamento dell’imposta, tali da limitare la restrizione a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi legittimi perseguiti.

Come è indicizzato

Materielibera prestazione dei servizilibera circolazione dei capitalifiscalità diretta e tributi indiretti nazionaliintermediazione finanziariacooperazione amministrativa fiscale

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