Corte di giustizia, Sentenza C-513/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020. — Autoservizi Giordano società cooperativa contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Palermo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. — Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 7, paragrafi 2 e 3 – Nozione di “gasolio commerciale utilizzato come propellente” – Normativa nazionale che prevede un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, e non per il trasporto occasionale di passeggeri – Principio della parità di trattamento. — Causa C-513/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la nozione di gasolio commerciale di cui alla direttiva 2003/96/CE dipende dalla destinazione d’uso del carburante e non dalla natura pubblica o privata dell’operatore. Ha inoltre ritenuto compatibile con la direttiva una normativa nazionale che limiti l’aliquota ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri, sempre che sia rispettato il principio della parità di trattamento. Le questioni sull’efficacia diretta non sono state esaminate perché non necessarie ai fini della decisione.
Interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE sulla nozione di gasolio commerciale e sulla legittimità di una disciplina nazionale che riserva l’aliquota ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE si applichi anche a un’impresa privata di noleggio autobus con conducente che effettua trasporto di passeggeri; se tale disposizione osti a una normativa nazionale che riconosce l’aliquota di accisa ridotta solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale; e, in via subordinata, se l’articolo 7 abbia efficacia diretta nei confronti delle autorità nazionali.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE include nel novero del "gasolio commerciale utilizzato come propellente" anche il gasolio impiegato da un’impresa privata per il trasporto di passeggeri con autobus di categoria M2 o M3; la disposizione, però, non osta a che uno Stato membro riconosca l’aliquota di accisa ridotta solo al trasporto regolare di passeggeri e non anche a quello occasionale, purché la disciplina nazionale rispetti il principio della parità di trattamento, la cui verifica spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/96/CE
- Articolo 4 della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE
- Direttiva 70/156/CEE
- Regolamento (CE) n. 1073/2009
- Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 24-ter
- Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
Gasolio commerciale e trasporto di passeggeri: aliquota ridotta e parità di trattamento
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Palermo in una controversia tra Autoservizi Giordano società cooperativa e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo. Il tema è l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, con specifico riguardo al regime di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente nel trasporto di passeggeri.
Fatti e procedimento principale
Autoservizi Giordano svolge attività di trasporto passeggeri mediante servizi di noleggio autobus con conducente. Per il terzo trimestre del 2017 ha chiesto di beneficiare dell’aliquota di accisa ridotta prevista dall’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504/1995, ma l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto l’istanza perché tale attività non rientrava tra quelle espressamente ammesse dalla normativa nazionale.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama la direttiva 2003/96/CE, in particolare:
- i considerando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 e 24, relativi al buon funzionamento del mercato interno, ai livelli minimi di tassazione, alla flessibilità degli Stati membri e agli obiettivi ambientali;
- l’articolo 4, che impone il rispetto dei livelli minimi di tassazione;
- l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, che consente agli Stati membri di distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio e definisce il "gasolio commerciale utilizzato come propellente" includendovi, alla lettera b), quello impiegato per il trasporto regolare o occasionale di passeggeri con veicoli delle categorie M2 o M3.
Quadro normativo italiano
La normativa nazionale rilevante è l’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504/1995, che riconosce il gasolio commerciale e l’aliquota ridotta solo per alcune attività di trasporto di persone, tra cui il trasporto pubblico locale, gli autoservizi interregionali di competenza statale, i servizi di competenza regionale e locale e gli autoservizi regolari in ambito comunitario, oltre ai trasporti a fune in servizio pubblico.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se l’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE comprenda tutte le imprese di trasporto passeggeri, incluse quelle che operano con noleggio autobus con conducente;
- se lo Stato membro possa limitare l’aliquota ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri, escludendo quello occasionale;
- se l’articolo 7 sia sufficientemente preciso, chiaro e incondizionato da poter essere invocato direttamente dai singoli.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma anzitutto che la nozione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente" non dipende dalla natura pubblica o privata dell’operatore, ma dall’uso del carburante per il trasporto di merci o passeggeri con veicoli determinati. Ne consegue che rientra nell’ambito dell’articolo 7 anche un’impresa privata di noleggio autobus con conducente, purché i veicoli siano di categoria M2 o M3.
Quanto alla portata dell’agevolazione, la Corte interpreta l’espressione "trasporto regolare o occasionale di passeggeri" nel senso che lo Stato membro può limitare l’aliquota ridotta a una sola delle due categorie. Tale lettura è confermata:
- dalla formulazione della disposizione;
- dal contesto sistematico della direttiva, che non realizza un’armonizzazione totale e lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri;
- dalle finalità della direttiva, che includono flessibilità nazionale, buon funzionamento del mercato interno e obiettivi ambientali.
La Corte aggiunge però che l’esercizio di tale margine deve avvenire nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare del principio di parità di trattamento. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se la differenza di disciplina tra trasporto regolare e trasporto occasionale sia obiettivamente giustificata. La Corte osserva comunque che i due tipi di servizio non sembrano rispondere alle medesime esigenze, poiché il trasporto regolare si svolge con frequenza e su itinerari prestabiliti, mentre quello occasionale risponde a esigenze puntuali.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE:
- si applica anche a un’impresa privata che effettua trasporto di passeggeri mediante noleggio autobus con conducente, se i veicoli sono di categoria M2 o M3;
- non osta a una normativa nazionale che riconosce l’aliquota ridotta solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale, purché sia rispettato il principio di parità di trattamento.
Poiché la risposta alla prima questione è sufficiente per definire la controversia, la Corte non esamina le questioni sulla diretta efficacia della disposizione.
Principi affermati
La sentenza afferma che la nozione di gasolio commerciale è definita in base alla destinazione del carburante e non alla natura del soggetto utilizzatore. Inoltre, gli Stati membri possono, nell’ambito della direttiva 2003/96/CE, differenziare il regime di accisa agevolata tra trasporto regolare e occasionale di passeggeri, ma solo nel rispetto della parità di trattamento.
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