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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05903/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello all'esito di giudizio abbreviato per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure. Con la prima ha dedotto vizio di motivazione sull'accertamento della condotta di detenzione a fini di spaccio, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con la seconda ha denunciato violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del fatto e delle prove, senza indicare specifici travisamenti, e il secondo manifestamente infondato perché non erano stati allegati elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti generiche; il numero delle dosi sequestrate era già stato valorizzato per la riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte richiama la fattispecie di detenzione di stupefacente a fini di spaccio nella forma di lieve entità, già riconosciuta dai giudici di merito sulla base del numero delle dosi e delle modalità concrete del fatto.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice di riferimento per la detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura delle fonti di prova, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e coerente.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo se il ricorrente individua specifici travisamenti di emergenze processuali decisive; non bastano doglianze generiche o riproduttive di questioni di merito già esaminate e disattese.
  • La destinazione a terzi della sostanza stupefacente può essere desunta da un insieme di elementi fattuali, quali il confezionamento in dosi, il comportamento dell'imputato, l'interazione con potenziali acquirenti e il contesto territoriale notoriamente connotato da attività di spaccio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando non siano indicati elementi positivi specifici idonei a sorreggerne il riconoscimento; elementi già valorizzati per la qualificazione del fatto non possono essere nuovamente spesi, di per sé soli, per ottenere le attenuanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alla condanna alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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