Cassazione Penale, Sentenza n. 39154/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Crotone per il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000). Il ricorso in Cassazione era articolato su due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, contestando l'ammontare dell'imposta evasa per mancanza di un effettivo accertamento tributario, l'esistenza di pagamenti parziali e crediti compensabili, nonché la sussistenza di una causa di forza maggiore (crisi dell'impresa, cancellazione dalla whitelist e provvedimenti amministrativi) e l'assenza del dolo personale in quanto la crisi era imputabile a fatti non riconducibili al ricorrente; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000, per aver il ricorrente aderito alla definizione agevolata del debito (c.d. rottamazione) e per ritenere insufficiente la motivazione del giudice in ordine alla misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto ai profili sostanziali: il reato di omesso versamento IVA è stato ritenuto consumato al momento della scadenza del termine per il versamento dell'acconto successivo, essendo nella dichiarazione IVA l'indicazione di imposta dovuta e la mancata effettuazione del versamento; la Corte ha ritenuto adeguatamente provata la quantificazione dell'imposta (dichiarazione 2017 indicante IVA dovuta pari a 542.064,00 euro, con successivo pagamento parziale e rateizzazione che hanno ridotto il debito a 447.064,00 euro) e ha respinto la tesi della mancanza di dolo: le vicende aziendali invocate (cancellazione dalla whitelist, stato di liquidazione, provvedimenti amministrativi) si sono verificate dopo la scadenza del termine di versamento e quindi non esonerano dalla responsabilità penale. La causa di non punibilità introdotta dal d.lgs. 14/6/2024 n.87 non trova applicazione perché non sono stati dimostrati i presupposti temporali e sostanziali richiesti. L'attenuante di cui all'art. 13-bis è stata esclusa per mancata prova dell'integrale estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento; la misura della pena (base di calcolo un anno, con condanna sospesa a otto mesi) è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata. Per l'inammissibilità del ricorso sono state liquidate le spese e disposto il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Configura il reato di omesso versamento dell'IVA indicata in dichiarazione se non versata entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo successivo; il reato si consuma alla scadenza di tale termine; l'effettiva riscossione dei corrispettivi è irrilevante ai fini della consumazione del reato salvo specifici regimi (es. IVA per cassa).
art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000
art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000
La circostanza attenuante richiede l'integrale estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento; l'adesione a procedure di definizione agevolata senza prova di estinzione non è sufficiente.
d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (art. 1 lett. f) n. 3: comma 3-bis art.13 d.lgs. n.74/2000)
d.lgs. 14/06/2024 n. 87, art. 1, lett. f), n. 3 (comma 3-bis art.13 d.lgs. n.74/2000)
Introduce una causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter quando l'omissione dipende da cause non imputabili e sopravvenute, come una crisi di liquidità non transitoria derivante da inesigibilità di crediti o mancato pagamento da parte di amministrazioni pubbliche; occorre dimostrare la posteriorità della crisi rispetto all'incasso/ritenute e l'impossibilità di esperire azioni idonee per superarla; l'onere probatorio grava sul contribuente.
artt. 43, 45, 54 cod. pen.
artt. 43, 45, 54 cod. pen.
Norme relative all'imputabilità, al dolo e alla partecipazione; richiedono la prova dell'elemento soggettivo e dell'imputabilità, ma la semplice allegazione generica non è idonea a escludere il dolo quando non dimostrata con elementi specifici e temporali.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto prevalente la gravità derivante dagli importi evasi; una pena determinata al di sotto del minimo edittale medio non richiede motivazione analitica e diffusa.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere delle spese a carico del ricorrente e la possibilità di fissare una somma per la Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Per il reato di omesso versamento IVA rileva l'indicazione del debito nella dichiarazione e la mancata effettuazione del versamento entro il termine: pagamenti successivi o riscossioni non cancellano la consumazione istantanea del reato.
- Per escludere il dolo o ottenere la non punibilità in ragione di una crisi di liquidità, il contribuente deve provare in modo specifico e documentato che la crisi sia non imputabile, sopravvenuta rispetto all'incasso/ritenute e non transitoria, e che siano state esperite o sia impossibile esperire azioni idonee per superarla.
- L'adesione a procedure di definizione agevolata (rottamazione) o pagamenti parziali successivi non bastano, di per sé, ad ottenere l'attenuante di cui all'art. 13-bis: è necessaria l'integrale estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento.
- Le eccezioni sulla quantificazione dell'imposta o su crediti compensabili devono essere tempestivamente sollevate e documentalmente provate; l'assenza di contestazioni concrete in sede di merito rende difficoltosa la loro accoglienza in sede di legittimità.
- Nella determinazione della pena, l'entità dell'importo evaso è un elemento rilevante ai fini della gravità; decisioni di merito su valutazione del fatto e della gravità non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche.
- In sede di ricorso in Cassazione il carico probatorio e la precisione delle doglianze sono essenziali: censure generiche o basate su valutazioni alternative dei fatti sono spesso ritenute manifestamente infondate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39380/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39381/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39147/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39148/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39149/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →