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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30154/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto ex art. 13, comma 8, L. 257/1992. La corte d'appello ha ritenuto il diritto prescritto, individuando il dies a quo nella data di presentazione della domanda amministrativa all'INAIL (2005), e non in un momento successivo; tra tale data e la domanda all'INPS (2015) erano trascorsi più di dieci anni senza atti interruttivi. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità processuale per avere la corte territoriale ritenuto tempestiva l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'INPS solo in appello, assumendo formato un giudicato interno e violato il contraddittorio; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere ancorato la presunzione di conoscenza dell'esposizione ad amianto al 2005 anziché a un momento successivo; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova in ordine alla consapevolezza dell'esposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la qualificazione della prescrizione e la individuazione del relativo termine sono una quaestio iuris che il giudice può affrontare d'ufficio, previa attivazione del contraddittorio, senza preclusioni per la parte che abbia inizialmente dedotto un diverso termine prescrizionale. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché mirava a contestare un accertamento di fatto sulla consapevolezza dell'esposizione, non censurabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., qui non correttamente dedotti. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la corte territoriale aveva correttamente posto a carico dell'INPS la prova della consapevolezza dell'esposizione ad amianto e aveva valutato come sufficienti gli elementi presuntivi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della trattazione camerale non partecipata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta nullità processuale relativa all'eccezione di prescrizione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura di violazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro usato per le censure di violazione di legge relative all'art. 2729 c.c. e all'art. 2697 c.c.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione all'uso della prova presuntiva sulla consapevolezza dell'esposizione ad amianto.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente per la denunciata violazione del diritto di difesa nella ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolarità del processo e del contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'attribuzione dell'onere della prova sulla consapevolezza dell'esposizione.

  • art. 377 c.p.c.

    Richiamato in tema di comunicazioni/notificazioni ad uno solo dei procuratori costituiti.

  • art. 47-bis d.P.R. 639 del 1970

    Norma inizialmente invocata dall'INPS per la prescrizione quinquennale.

  • art. 13, comma 8, L. 257/1992

    Fonte del beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, autonomo rispetto al diritto a pensione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Limita il sindacato di legittimità ai soli omessi esami di fatti storici decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di eccezione di prescrizione, l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersi dell'effetto estintivo è sufficiente; la durata della prescrizione e l'individuazione del regime applicabile costituiscono una quaestio iuris rimessa al giudice, che può applicare anche un termine diverso da quello indicato dalla parte, purché sia rispettato il contraddittorio.
  • La parte che abbia inizialmente dedotto una prescrizione di un certo tipo non incorre in preclusioni se, nel corso del giudizio, invochi un termine prescrizionale diverso, poiché la questione riguarda l'identificazione giuridica del diritto e del relativo regime di prescrizione.
  • La decorrenza della prescrizione del beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto coincide con il momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza della esposizione qualificata, trattandosi di diritto autonomo rispetto alla pensione.
  • L'accertamento della consapevolezza del lavoratore circa l'esposizione ad amianto è valutazione di fatto censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; non è ammessa una mera rivalutazione del fatto sotto le spoglie della violazione di legge.
  • È corretto porre a carico dell'ente previdenziale l'onere di provare i fatti da cui desumere la consapevolezza dell'esposizione, potendo tale prova essere raggiunta anche per presunzioni gravi, precise e concordanti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniProveSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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