Cassazione Civile, Ordinanza n. 26990/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il classamento di un’unità immobiliare, ubicata in una microzona del comune di Lecce, passando dalla classe 2 alla classe 3 e determinando così un incremento della rendita catastale. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva confermato la decisione ritenendo insufficiente la motivazione dell’atto e rilevando che l’Ufficio non aveva esplicitato in modo analitico gli elementi concreti posti a base della revisione del classamento, né l’incidenza dei presunti interventi di riqualificazione sul singolo immobile. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 per avere la CTR erroneamente ravvisato un difetto di motivazione dell’avviso; violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il mancato rilievo della pregiudizialità rispetto a un giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato; violazione dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 per errata interpretazione della disciplina sul classamento nelle microzone. L’Amministrazione ha però depositato anche atto di rinuncia al ricorso, mentre l’intimato non si è costituito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione. Ha ricordato che la rinuncia, quale atto unilaterale ricettizio, non richiede l’accettazione della controparte e, quando ritualmente notificata o comunicata, determina l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; in mancanza delle formalità, può comunque rilevare come venir meno dell’interesse al ricorso, conducendo all’inammissibilità. Nel caso concreto la rinuncia non necessitava di comunicazione, poiché l’intimato non si era costituito. La Corte ha inoltre affermato che l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Il giudizio di legittimità è stato quindi definito senza pronuncia sul merito dei motivi e senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 7 della L. n. 212 del 2000
Invocato dal ricorrente per censurare l’affermazione della CTR sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro formale del motivo relativo alla dedotta violazione processuale.
art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per sostenere che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso per pregiudizialità rispetto a un giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato.
art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004
Richiamato per contestare l’interpretazione della disciplina sulla revisione del classamento nelle microzone.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente effettuata, comporta l’estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale ricettizio: non richiede accettazione della controparte, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori per produrre l’estinzione del processo.
- Se l’intimato non si è costituito, la rinuncia al ricorso non necessita di comunicazione al resistente.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione ha carattere eccezionale e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando interviene una valida rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e definisce il giudizio con estinzione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese se la controparte intimata non si è costituita.
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