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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/632

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione del 13 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce in modo dettagliato quali animali e merci di origine animale, nonché taluni prodotti composti, fieno e paglia, devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri all’ingresso nell’Unione. L’elenco è costruito sulla base dei codici NC e contiene numerose precisazioni tecniche per delimitare con esattezza le merci interessate. Il testo sostituisce integralmente il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e la decisione 2007/275/CE, applicandosi dal 21 aprile 2021.

Elenco degli animali, dei prodotti di origine animale e di altre merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, con i relativi codici NC, e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e della decisione 2007/275/CE.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e alle partite di animali e merci provenienti da paesi terzi che entrano nell’Unione e che devono essere presentate a un posto di controllo frontaliero per i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625. Riguarda, in particolare, animali vivi, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia elencati nell’allegato, con classificazione secondo i codici della nomenclatura combinata (NC). Sono rilevanti alcune esclusioni o precisazioni, tra cui i prodotti composti esenti in base al regolamento delegato (UE) 2021/630, le merci che non rientrano nelle specifiche sottovoci indicate e taluni prodotti esclusi dalle note dell’allegato o da altri atti richiamati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632: elenchi di merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Il regolamento dà attuazione all’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, individuando con precisione le categorie di animali e merci che devono essere presentate ai posti di controllo frontalieri prima dell’ingresso nell’Unione. La scelta di ricorrere alla nomenclatura combinata consente di collegare la disciplina sanitaria e di controllo ufficiale alla classificazione doganale delle merci, con l’obiettivo di agevolare l’attività delle autorità competenti e garantire certezza del diritto.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che il regolamento 2017/625 impone controlli ufficiali sulle partite provenienti da paesi terzi e demanda alla Commissione la predisposizione degli elenchi delle merci da sottoporre a controllo, con i relativi codici NC. Il nuovo atto sostituisce integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e le residue disposizioni della decisione 2007/275/CE sui prodotti composti, in coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2021/630 che disciplina alcune merci a basso rischio esentate dai controlli ai posti di controllo frontalieri.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica alle autorità competenti degli Stati membri e alle partite di merci provenienti da paesi terzi che entrano nell’Unione. L’ambito materiale comprende animali vivi, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia. L’allegato è strutturato per capitoli NC e indica, per ciascuna voce o sottovoce, se la merce è soggetta a controllo e con quali limitazioni, spesso mediante l’uso del prefisso "ex" per restringere il perimetro a specifiche merci.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 rinvia a definizioni tecniche tratte da altri atti dell’Unione: in particolare il "prodotto composto" ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/625 e varie categorie di materiali animali ai sensi del regolamento (UE) n. 142/2011, come setole di suino non trattate, piume e parti di piume non trattate, peli non trattati, prodotti intermedi, pelli trattate e lana non trattata. Questi rinvii sono essenziali per delimitare correttamente le merci incluse nell’allegato.

Regola generale sui controlli

L’articolo 3 stabilisce il principio cardine: tutte le merci elencate nell’allegato sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625. L’allegato dettaglia in modo molto ampio le categorie interessate, includendo non solo prodotti alimentari di origine animale, ma anche materiali, sottoprodotti, prodotti tecnici, merci per l’alimentazione animale, prodotti farmaceutici e materiali industriali di origine animale.

Contenuto dell’allegato: impostazione e criteri di lettura

L’allegato contiene note generali e note di capitolo che chiariscono come leggere i codici NC. È precisato che i codici a quattro cifre coprono, salvo diversa indicazione, tutte le merci corrispondenti, mentre il codice contrassegnato con "ex" identifica soltanto una parte della voce tariffaria. Le designazioni delle merci hanno valore indicativo e prevalgono i codici NC, le precisazioni della colonna (3) e le note dell’allegato. È inoltre chiarito che i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, spesso solo parzialmente trasformati, devono essere controllati quando restano prodotti grezzi destinati a ulteriore trasformazione; gli ispettori devono valutare se il prodotto sia sufficientemente trasformato da non richiedere ulteriori controlli.

Principali gruppi di merci ricompresi

Tra i gruppi di merci elencati figurano, a titolo esemplificativo, animali vivi (capitolo 1), carni e frattaglie commestibili (capitolo 2), pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici anche vivi o ornamentali (capitolo 3), latte e derivati, uova, miele e altri prodotti commestibili di origine animale (capitolo 4), altri prodotti di origine animale e sottoprodotti come setole, budella, piume, ossa, avorio, corallo, ambra grigia, ghiandole e materiale genetico (capitolo 5), micelio in compost di letame trasformato (capitolo 6), paglia e fieno (capitolo 12), grassi e oli animali e derivati lipidici (capitolo 15), preparazioni di carne e pesce (capitolo 16), alcuni prodotti alimentari composti contenenti ingredienti animali (capp. 17-22), alimenti per animali e materie prime per pet food (capitolo 23), alcuni prodotti chimici e farmaceutici di origine animale (capp. 28-30), concimi di origine animale (capitolo 31), talune sostanze coloranti, profumi e cosmetici con componenti animali (capp. 32-33), collagene, gelatina, peptoni, caseine, enzimi e altri derivati proteici (capitolo 35), rifiuti urbani e rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti animali (capitolo 38), prodotti di pellicceria e pelli gregge o trattate (capp. 41-43), perle coltivate gregge (capitolo 71), animali vivi per circhi e attrazioni itineranti (capitolo 95), gelatina non indurita lavorata e altri articoli (capitolo 96), e collezioni zoologiche o esemplari di origine animale (capitolo 97).

Esclusioni, precisazioni e rinvii ad altri atti

In diversi punti l’allegato esclude espressamente prodotti non destinati all’alimentazione umana, prodotti già classificati in altre voci, merci trattate in modo tale da non ricadere più nella disciplina sanitaria pertinente, oppure prodotti esentati da controlli dal regolamento delegato (UE) 2021/630. Numerosi rinvii al regolamento (UE) n. 142/2011 stabiliscono requisiti specifici per singole merci, come piume, trofei di caccia, pelli, grassi fusi, derivati lipidici, prodotti apicoli, collagene, gelatina, proteine idrolizzate, sottoprodotti per alimenti per animali da compagnia e altri prodotti tecnici.

Abrogazione degli atti precedenti e decorrenza

Il regolamento abroga dal 21 aprile 2021 il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e la decisione 2007/275/CE, assicurando così la sostituzione completa del quadro previgente. L’entrata in vigore è fissata al terzo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione materiale coincide con il 21 aprile 2021, in coerenza con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/630.

Indicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori doganali, importatori e consulenti, il regolamento richiede una verifica puntuale della classificazione NC della merce e della presenza di eventuali condizioni o esclusioni. La disciplina è particolarmente rilevante per merci di origine animale non destinate al consumo umano, prodotti composti e materiali tecnici, poiché la corretta qualificazione tariffaria incide direttamente sull’obbligo di presentazione al posto di controllo frontaliero e sul regime di controllo applicabile.

Disposizioni principali

Oggetto e lista delle merci controllate

L’articolo 1 stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, indicando i corrispondenti codici NC.

Definizioni operative

L’articolo 2 richiama o definisce nozioni chiave per l’interpretazione dell’allegato, tra cui "prodotto composto", "setole di suino non trattate", "piume e parti di piume non trattate", "peli non trattati", "prodotto intermedio", "pelli trattate" e "lana non trattata", rinviando principalmente al regolamento delegato (UE) 2019/625 e al regolamento (UE) n. 142/2011.

Assoggettamento ai controlli ufficiali

L’articolo 3 dispone che gli animali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, i prodotti composti, il fieno e la paglia elencati nell’allegato sono sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

Abrogazioni e continuità dei riferimenti

L’articolo 4 abroga, a decorrere dal 21 aprile 2021, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e la decisione 2007/275/CE. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la sua applicazione dal 21 aprile 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato tecnico con classificazione NC

L’allegato contiene l’elenco analitico delle merci soggette a controlli, suddiviso per capitoli NC, con note generali, note di capitolo e precisazioni sulle sottovoci rilevanti. L’allegato precisa anche che alcuni prodotti composti a basso rischio possono essere esenti in base al regolamento delegato (UE) 2021/630 e che i controlli si applicano, in molti casi, solo a specifiche sottovoci o a merci indicate con "ex".

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisicurezza alimentaresanità animalesottoprodotti di origine animaledogane e nomenclatura combinata

Testo integrale

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