Regolamento (UE) 2021/591
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione del 12 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette («Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive nel registro UE la DOP "Χαλλούμι" (Halloumi)/"Hellim" per la classe dei formaggi, esito di una procedura di registrazione particolarmente complessa e contestata. La Commissione respinge le principali obiezioni su legame geografico, presunta genericità del nome, conflitti con marchi e pretesa inadeguatezza del disciplinare. La protezione è però collegata a un periodo transitorio nazionale e alla predisposizione di un meccanismo di controllo efficace in tutta Cipro, con applicazione differita al 1° ottobre 2021.
Iscrizione della denominazione di origine protetta "Χαλλούμι" (Halloumi)/"Hellim" nel registro UE delle DOP e IGP, con disciplina della protezione e rinvio dell’applicazione al 1° ottobre 2021.
Ambito di applicazione
Si applica ai formaggi identificati come "Χαλλούμι" (Halloumi)/"Hellim" e agli operatori che li producono o commercializzano nell’Unione europea, con particolare riferimento a Cipro quale Stato membro richiedente e alla zona geografica corrispondente all’intera isola di Cipro. La protezione è subordinata al rispetto del disciplinare e a un sistema di controlli conforme al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) 2017/625; il regolamento richiama anche il periodo transitorio decennale concesso da Cipro agli operatori che soddisfano le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’applicazione è differita al 1° ottobre 2021; il testo non estende la protezione al territorio del Regno Unito, fatta eccezione per l’Irlanda del Nord secondo quanto motivato nel regolamento.
"Χαλλούμι" (Halloumi)/"Hellim" DOP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette il nome "Χαλλούμι" (Halloumi)/"Hellim". L’atto conclude una procedura di opposizione complessa, avviata a seguito della pubblicazione della domanda cipriota, nella quale la Commissione valuta e respinge le contestazioni relative al legame con il territorio, alla presunta genericità del nome, ai rapporti con marchi anteriori e all’asserita difformità tra disciplinare e prodotto effettivamente commercializzato. Il regolamento tiene conto anche della situazione istituzionale particolare di Cipro e della necessità di un sistema di controllo efficace su tutta l’isola.
Procedura di registrazione e opposizioni
La domanda di registrazione di "Χαλλούμι" (Halloumi)/"Hellim" come DOP era stata pubblicata a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha ricevuto 17 notifiche di opposizione e, successivamente, nove dichiarazioni di opposizione motivate da soggetti ritenuti ammissibili. Le consultazioni tra Cipro e i nove opponenti si sono svolte per tre mesi; per il Regno Unito il termine è stato prorogato di un mese. Non essendo stato raggiunto alcun accordo, la Commissione ha deciso in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Sono state dichiarate inammissibili le opposizioni provenienti dalla Finlandia, perché tardive, e quelle di sei persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite a Cipro, perché escluse dalla procedura di opposizione in quanto già coinvolte nella fase nazionale. L’opposizione di Dr Nutrition (Emirati arabi uniti) è stata considerata ritirata per mancata presentazione della dichiarazione motivata.
Valutazione della Commissione sul legame geografico
La Commissione conclude che il nome soddisfa i requisiti della DOP di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Viene valorizzato il fatto che il prodotto è originario di Cipro e che le sue qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico e ai fattori naturali e umani del territorio.
In particolare, il disciplinare richiama:
- il clima mediterraneo dell’isola, con estati calde e secche e inverni miti e piovosi;
- la morfologia del territorio e l’influsso dei massicci montuosi sul profilo idrologico e ambientale;
- la ricchezza floristica di Cipro;
- le razze locali ovine e caprine, comprese quelle ben adattate al clima locale;
- la pratica di cottura ad alta temperatura senza fusione, che determina specifiche proprietà chimiche e sensoriali;
- la tipica ripiegatura del caglio;
- l’aggiunta di menta cipriota, che conferisce l’aroma caratteristico.
La Commissione respinge l’argomento secondo cui il legame dovrebbe essere escluso perché le condizioni di produzione si sarebbero evolute nel tempo: il regolamento 1151/2012 non richiede immutabilità secolare dei metodi, ma solo la sussistenza del nesso previsto dalla definizione di DOP.
Obiezioni su razze animali, alimentazione e prove scientifiche
Gli opponenti avevano contestato la sussistenza di razze cipriote specifiche e l’incidenza dell’alimentazione animale sulle caratteristiche del formaggio. La Commissione osserva che la pecora di Chio e la capra di Damasco, introdotte a Cipro rispettivamente negli anni ’50 e ’30, hanno sviluppato caratteristiche morfologiche e produttive proprie a seguito di un programma nazionale di allevamento. Ritiene inoltre che esistano riferimenti commerciali e storici alla selezione di tali animali a Cipro.
Quanto all’alimentazione, il regolamento sottolinea che il documento unico richiama studi scientifici che collegano dieta animale, componenti volatili del latte, tenore lipidico e presenza di terpeni alle caratteristiche del formaggio. Anche la pastura con piante endemiche come timo e Sarcopoterium spinosum è ritenuta rilevante. La Commissione esclude che sia necessario dimostrare una perfetta uniformità territoriale della flora o una disponibilità costante delle piante in tutta l’isola.
Viene altresì respinta la richiesta di prove scientifiche estremamente granulari su singoli parametri del prodotto: il regolamento 1151/2012 non imporrebbe un livello di dettaglio tecnico-scientifico così elevato.
Fattore umano e tradizione produttiva
La Commissione considera provata la tradizione cipriota del formaggio, richiamando riferimenti storici che attestano la produzione fin dal 1554 e la trasmissione generazionale delle competenze. Il fatto che tecniche simili possano essere state replicate altrove non esclude il legame culturale e gastronomico con Cipro. Il fattore umano non è valutato isolatamente, ma in interazione con i fattori naturali.
La Commissione respinge inoltre l’argomento secondo cui il disciplinare dovrebbe riferirsi a un metodo di produzione immutabile nei secoli: l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 richiede soltanto che il disciplinare indichi, se del caso, i metodi di ottenimento diversi da quelli usuali per prodotti analoghi.
Discrepanza tra disciplinare e prodotto commercializzato
Alcuni opponenti sostenevano che il disciplinare non corrispondesse al prodotto effettivamente venduto, in particolare per le proporzioni di latte ovino, caprino e vaccino, e per l’uso di menta o di latte pastorizzato. La Commissione osserva che tali elementi erano già previsti dalla norma cipriota del 1985 e che i prodotti non conformi non potrebbero essere legittimamente commercializzati come "Χαλλούμι" (Halloumi)/"Hellim" a Cipro.
Viene inoltre richiamato il periodo transitorio nazionale concesso agli operatori non immediatamente conformi, così da consentire l’allineamento al disciplinare.
Sistema di controllo e ruolo di Bureau Veritas
La registrazione è strettamente collegata alla necessità di un meccanismo di controllo efficace e duraturo, da attuarsi ai sensi degli articoli da 35 a 40 del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ritiene opportuno, in via eccezionale e temporanea, prevedere l’intervento di Bureau Veritas quale organismo incaricato delle mansioni di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.
Secondo il regolamento, tale organismo deve essere in grado di verificare la conformità lungo tutta la filiera, a livello di azienda agricola, mangimificio, raccolta del latte, trasporto e caseificio. Le relazioni devono essere trasmesse alle autorità competenti della Repubblica di Cipro e alla Commissione; la Camera di commercio turco-cipriota può ricevere informazioni quando ritenuto opportuno. Se vengono accertate non conformità e gli operatori non vi pongono rimedio, essi possono perdere il diritto di usare la denominazione.
Rapporti con marchi, genericità e usi extra-UE
Gli opponenti richiamavano numerosi marchi contenenti il termine "Halloumi" o "Hellim" e l’uso del nome in paesi terzi. La Commissione risponde che la registrazione DOP opera secondo il principio di territorialità e che la situazione nei paesi terzi non è determinante ai fini della protezione nell’Unione. In caso di conflitto con marchi anteriori nell’UE, si applica l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
La Commissione esclude anche la genericità del termine nell’Unione: la produzione al di fuori di Cipro è descritta come trascurabile rispetto alla produzione cipriota, mentre il consumo nell’Unione riguarda in larga parte prodotto originario di Cipro. Le prove richiamate da Cipro, incluse attività di esportazione, promozione, media, enciclopedie e dizionari, sono considerate sufficienti a dimostrare l’identità cipriota del formaggio.
Per quanto riguarda il Regno Unito, il regolamento chiarisce che, salvo l’Irlanda del Nord, la protezione non si estende al suo territorio. Per l’Irlanda del Nord, invece, non sono ritenuti sussistenti motivi validi per continuare a utilizzare il nome in relazione a prodotti caseari ottenuti nel Regno Unito.
Periodo transitorio, applicazione e controlli in Cipro
Il regolamento richiama espressamente il periodo transitorio di dieci anni concesso da Cipro il 9 luglio 2014 agli operatori che soddisfano le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Inoltre, per consentire all’organismo di controllo di adottare e attuare il piano di controllo, e tenuto conto delle difficoltà connesse alla pandemia di COVID-19, l’applicazione del regolamento è differita al 1° ottobre 2021.
In sintesi, il testo registra la DOP, disciplina la sua efficacia temporale e collega la protezione alla predisposizione di un sistema di controllo idoneo a coprire l’intera area geografica ammissibile, nella cornice istituzionale particolare dell’isola di Cipro.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 registra il nome "Χαλλούμι" (Halloumi)/"Hellim" come denominazione di origine protetta. Il prodotto è classificato nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Periodo transitorio e condizione di protezione
L’articolo 2 subordina la protezione della DOP al periodo transitorio di dieci anni concesso da Cipro con decisione n. 326/2014 del 9 luglio 2014 agli operatori stabiliti nella zona geografica che soddisfano le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e procedura di opposizione
La decisione è adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), dopo pubblicazione della domanda e svolgimento della procedura di opposizione e di consultazione prevista dagli articoli 50 e 51. La Commissione conclude che non vi sono errori manifesti nella domanda cipriota.
Legame geografico e requisiti della DOP
La Commissione ritiene provato il nesso tra prodotto e territorio ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, valorizzando clima, morfologia, flora, razze locali ovine e caprine, pratiche di allevamento e lavorazione, uso di menta cipriota e caratteristiche sensoriali e tecniche del formaggio.
Controlli ufficiali e organismo delegato
Per garantire un controllo efficace in tutta l’isola, la Commissione afferma la necessità di un meccanismo duraturo ai sensi degli articoli da 35 a 40 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In via eccezionale e temporanea, in considerazione della situazione di Cipro e della sospensione dell’acquis in alcune zone, si richiama la delega a Bureau Veritas quale organismo incaricato delle mansioni di controllo secondo il regolamento (UE) 2017/625.
Rapporto con marchi, genericità e usi esterni all’UE
La Commissione esclude che i marchi anteriori o l’uso del termine in paesi terzi impediscano la registrazione nell’Unione. Richiama l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per eventuali conflitti con marchi e afferma che, nel contesto dell’Unione, il nome non è divenuto generico.
Nessun periodo transitorio per produttori di paesi terzi
Non vengono concessi periodi transitori ai produttori di paesi terzi, poiché durante la procedura non sono state fornite prove concrete sufficienti sulle importazioni e sulle esigenze di adattamento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/584
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/587
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/590
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/631
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/1006
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/1374
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →