Regolamento (UE) 2021/601
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2022, il 2023 e il 2024, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce per il triennio 2022-2024 un programma coordinato dell’Unione per il controllo dei residui di antiparassitari negli alimenti di origine vegetale e animale. Definisce prodotti, sostanze attive, numerosità minima dei campioni e modalità di campionamento, analisi e trasmissione dei risultati. Prevede inoltre regole specifiche per gli alimenti per lattanti e bambini, per i prodotti biologici e per la comunicazione dei residui composti da più analiti. Abroga il precedente programma 2020/585, che continua tuttavia a trovare applicazione per i campioni del 2021 fino al 1o settembre 2022.
Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2022-2024 sui residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, per effetto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord richiamato nel testo, anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Riguarda il prelievo e l’analisi di campioni di specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto elencate nell’allegato I, su prodotti alimentari di origine vegetale e animale, inclusi alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e prodotti dell’agricoltura biologica. Copre gli anni 2022, 2023 e 2024; resta fuori dall’ambito materiale qualsiasi prodotto o sostanza non inclusa negli allegati, mentre il regolamento precedente 2020/585 continua ad applicarsi solo ai campioni esaminati nel 2021 fino al 1o settembre 2022.
Programma coordinato di controllo pluriennale dei residui di antiparassitari 2022-2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 istituisce il programma coordinato dell’Unione per il controllo dei residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale per il triennio 2022, 2023 e 2024. La finalità, richiamata nei considerando, è duplice: verificare il rispetto dei livelli massimi di residui (LMR) e valutare l’esposizione dei consumatori, sulla base dell’evoluzione dell’uso degli antiparassitari e dell’esperienza maturata nei precedenti programmi coordinati.
Base giuridica e contesto
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dell’articolo 29, paragrafo 2. Nei considerando si evidenzia che il programma si inserisce in una serie di cicli pluriennali avviati con il regolamento (CE) n. 1213/2008 e proseguiti, da ultimo, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585. La scelta delle matrici e delle sostanze da controllare tiene conto sia della struttura della dieta nell’Unione sia dei risultati dei precedenti controlli ufficiali.
Ambito oggettivo del controllo
Il programma riguarda specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto elencate nell’allegato I. L’allegato distingue:
- prodotti di origine vegetale da campionare nel triennio 2022-2024;
- prodotti di origine animale da campionare nel triennio 2022-2024;
- combinazioni antiparassitario/prodotto da monitorare nei prodotti vegetali;
- combinazioni antiparassitario/prodotto da monitorare nei prodotti animali.
Tra i prodotti vegetali figurano, tra gli altri, mele, arance, uve da tavola, fragole, pere, banane, pesche, kiwi, pompelmi, cavolfiori, melanzane, lattughe, cipolle, broccoli, carote, meloni, pomodori, patate, funghi coltivati, spinaci, fagioli secchi, peperoni dolci, cereali e derivati, riso bruno, olio di oliva vergine e vino. Tra i prodotti animali sono indicati latte vaccino, grassi di pollame, bovino e suino, fegato bovino e uova di gallina.
Sostanze monitorate e variabilità annuale
L’allegato I elenca un numero molto elevato di antiparassitari, tra cui, a titolo esemplificativo, 2,4-D, abamectina, acetamiprid, azossistrobina, clorpirifos, cipermetrina, glifosato, imidacloprid, metalaxil, pirimifos-metile, tebuconazolo e molti altri. Per alcune sostanze il controllo è limitato a combinazioni specifiche in determinati anni; ad esempio:
- 2,4-D solo su lattughe, spinaci e pomodori nel 2022; su arance, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi nel 2023; su pompelmi, uve da tavola, melanzane e broccoli nel 2024;
- aclonifen solo su carote nel 2023;
- clormequat su diverse matrici diverse nei tre anni;
- ciromazina con diversa distribuzione annuale;
- etefon, fenbutatin ossido, fluazifop-P, alossifop, propamocarb, protioconazolo, pimetrozina e triciclazolo con limitazioni annuali o per prodotto. Inoltre, per il ditiocarbammati il testo prevede il controllo su tutti i prodotti elencati, salvo alcune esclusioni puntuali.
Modalità di campionamento e analisi
L’articolo 2 stabilisce che il lotto da campionare sia scelto a caso e che il campionamento avvenga secondo la direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni, compresi quelli di prodotti biologici e di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, devono essere analizzati in relazione agli antiparassitari previsti dall’allegato I e secondo le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005.
Il regolamento richiama anche orientamenti tecnici della Commissione in materia di controllo di qualità analitica e convalida dei metodi. Inoltre, precisa che, quando la definizione del residuo comprende più composti, questi devono essere comunicati separatamente se misurati individualmente.
Regole speciali per alimenti per lattanti e bambini
Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, il controllo deve essere effettuato considerando il prodotto pronto al consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante. Ai fini della valutazione si applicano gli LMR stabiliti dall’articolo 10 della direttiva 2006/141/CE, dall’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE e dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127, fermo restando che si tiene conto unicamente delle definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005.
Se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, i risultati devono essere comunicati con riferimento al prodotto non ricostituito così come immesso in vendita.
Comunicazione dei risultati
L’articolo 3 impone agli Stati membri di trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2022, 2023 e 2024 entro, rispettivamente, il 31 agosto 2023, il 31 agosto 2024 e il 31 agosto 2025. La trasmissione deve avvenire nel formato elettronico previsto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Quando un residuo è definito da più composti, i risultati devono essere comunicati sulla base della definizione completa del residuo; se i singoli componenti sono stati misurati individualmente, i relativi risultati devono essere trasmessi separatamente.
Numero di campioni e ripartizione tra Stati membri
L’allegato II indica il numero minimo di campioni annui per Stato membro, con una ripartizione che tiene conto della popolazione nazionale. Sono previsti, tra gli altri, 106 campioni per la Germania, 78 per la Francia, 75 per l’Italia, 55 per la Spagna, 51 per la Polonia e quote minime più basse per gli altri Stati membri; il totale complessivo è pari a 683 campioni per anno.
Il regolamento prevede inoltre un numero minimo di campioni specifici per alcune categorie nel periodo 2022-2024:
- 2022: dieci campioni di alimenti per lattanti e bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali;
- 2023: cinque campioni di formule per lattanti e cinque di formule di proseguimento;
- 2024: dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.
Prodotti biologici e metodi analitici
I campioni di prodotti dell’agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato del biologico in ciascuno Stato membro, con un minimo di un campione. Per gli Stati membri che utilizzano metodi multiresiduo, è consentito ricorrere a metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni. Il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi; se lo screening qualitativo dà esito positivo, deve essere applicato un metodo standardizzato per la quantificazione.
Abrogazione del regolamento precedente e transizione
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585, ma prevede una disciplina transitoria: per i campioni esaminati nel 2021, il regolamento abrogato continua ad applicarsi fino al 1o settembre 2022. Questa soluzione evita sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi.
Entrata in vigore e applicazione territoriale
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2022 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo richiama inoltre il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, precisando che il regolamento si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, nei limiti previsti da tale protocollo.
Disposizioni principali
Programma di controllo triennale 2022-2024
Gli Stati membri devono prelevare e analizzare, negli anni 2022, 2023 e 2024, campioni delle combinazioni antiparassitario/prodotto indicate nell’allegato I. Il numero di campioni per ciascun prodotto, compresi alimenti per lattanti e bambini e prodotti biologici, è fissato dall’allegato II.
Campionamento e metodi di analisi
Il lotto da campionare è scelto a caso e la procedura di campionamento, incluso il numero di unità, deve rispettare la direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari elencati nell’allegato I secondo le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005.
Regole specifiche per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini
I campioni di alimenti per lattanti e bambini devono essere valutati sul prodotto pronto al consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto degli LMR delle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE e del regolamento delegato (UE) 2016/127. Se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, i risultati vanno comunicati per il prodotto non ricostituito così come commercializzato.
Trasmissione dei risultati e formato elettronico
Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi relative ai campioni esaminati nel 2022, 2023 e 2024 rispettivamente entro il 31 agosto 2023, 2024 e 2025. La comunicazione deve avvenire nel formato elettronico previsto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Residui complessi e analiti multipli
Quando la definizione del residuo comprende più composti, i risultati devono essere comunicati in base alla definizione completa del residuo; se i singoli analiti sono misurati individualmente, devono essere trasmessi separatamente. Il regolamento richiama anche criteri di comunicazione standardizzata dei campioni (SSD2) e linee guida tecniche della Commissione.
Numero minimo di campioni e campioni aggiuntivi
L’allegato II stabilisce il numero minimo di campioni per Stato membro, ripartito in base alla popolazione, per un totale complessivo di 683 campioni annui. Sono previsti campioni aggiuntivi specifici per alimenti per lattanti e bambini: nel 2022 dieci campioni di alimenti diversi dalle formule e dagli alimenti a base di cereali; nel 2023 cinque campioni di formule per lattanti e cinque di formule di proseguimento; nel 2024 dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.
Prodotti biologici e metodi di screening
I campioni di prodotti dell’agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato, con un minimo di 1. Gli Stati membri che usano metodi multiresiduo possono applicare screening qualitativi al massimo al 15 % dei campioni; i restanti campioni devono essere analizzati con metodi multiresiduo quantitativi e, in caso di esito positivo dello screening, con metodo standardizzato di quantificazione.
Abrogazione del regolamento precedente
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 è abrogato. Tuttavia, per i campioni esaminati nel 2021, esso continua ad applicarsi fino al 1o settembre 2022.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2022 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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