Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/590

Regolamento (UE) 2021/590 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, boscalid, latte vaccino, etofenprox, pirofosfato ferrico, L-cisteina, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sui limiti massimi di residui di specifici antiparassitari in numerosi prodotti vegetali e animali. Le modifiche recepiscono domande di revisione presentate dagli operatori, le valutazioni degli Stati membri e i pareri motivati dell’EFSA, che ha ritenuto le modifiche compatibili con la sicurezza dei consumatori. Parallelamente, il regolamento inserisce latte vaccino, L-cisteina e pirofosfato ferrico nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, escludendoli di fatto dall’applicazione di LMR specifici.

Modifica degli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari e inserire alcune sostanze nell’elenco delle sostanze escluse da LMR specifici.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui di aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide anche su latte vaccino, L-cisteina e pirofosfato ferrico, inserendoli nell’allegato IV, con conseguente applicazione del valore di base di 0,01 mg/kg ove non vi siano LMR specifici. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica dei livelli massimi di residui di antiparassitari e inserimento di alcune sostanze nell’allegato IV

Il regolamento (UE) 2021/590 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento è motivato da specifiche domande di revisione degli LMR presentate dagli operatori, dalle valutazioni degli Stati membri e dai pareri dell’EFSA, che ha ritenuto le modifiche compatibili con la sicurezza dei consumatori.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 5, paragrafo 1, e sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Le domande di modifica sono state presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e valutate dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 8; l’EFSA ha poi esaminato domande e relazioni di valutazione formulando pareri motivati sugli LMR proposti.

Valutazione della sicurezza alimentare

L’EFSA ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano state rispettate e che, per 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza. In particolare, l’esposizione a lungo termine e quella a breve termine non indicano rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Modifiche principali agli LMR nell’allegato II

L’allegato II viene aggiornato per le sostanze aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio/o-nitrofenolato di sodio/p-nitrofenolato di sodio e triclopir.

Tra i principali adeguamenti emerge che:

  • per aclonifen sono aggiornati gli LMR per peperoni e infusioni di erbe e spezie;
  • per boscalid sono richiesti/adeguati LMR per melagrane, miele e altri prodotti dell’apicoltura, in relazione all’uso sui semi di colza;
  • per etofenprox sono aggiornati gli LMR per le prugne;
  • per lambda-cialotrina sono aggiornati gli LMR per spezie da semi e frutta;
  • per idrazide maleica l’LMR già fissato per le carote viene esteso alle radici di cicoria;
  • per mefentrifluconazolo sono aggiornati i limiti per varie colture e per alcuni prodotti di origine animale;
  • per i composti nitrofenolici di sodio sono aggiornati gli LMR per uve, fragole, lamponi, ribes, mais/granturco, riso, frumento e luppolo;
  • per triclopir sono aggiornati gli LMR per i kiwi.

Nell’allegato sono presenti numerose note di richiamo: in particolare, il simbolo (*) indica il limite di determinazione analitica e il simbolo (+) segnala casi in cui l’EFSA ha rilevato mancanza di alcune informazioni confermative, con conseguente riesame futuro secondo le condizioni e le scadenze indicate.

Inserimento di sostanze nell’allegato IV

Nell’allegato IV vengono inserite tre voci: latte vaccino, L-cisteina e pirofosfato ferrico. L’effetto pratico è che tali sostanze non richiedono LMR specifici ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005.

La motivazione è diversa per ciascuna sostanza:

  • il pirofosfato ferrico è stato ritenuto dall’EFSA idoneo all’inserimento nell’allegato IV;
  • L-cisteina e latte vaccino sono approvati come sostanze di base e le loro condizioni d’uso non dovrebbero determinare residui tali da comportare rischi per il consumatore.

Osservazioni sui dati mancanti e sui riesami futuri

Per varie sostanze e matrici l’EFSA segnala la mancanza di dati su residui, metaboliti, stabilità all’immagazzinamento, metodi di analisi o metabolismo. Il regolamento recepisce tali osservazioni attraverso note specifiche nell’allegato, rinviando il riesame dell’LMR alla presentazione di ulteriori dati entro termini puntualmente indicati, oppure tenendo conto della loro mancata presentazione.

Le scadenze richiamate nel testo includono, a seconda dei casi, il 6 febbraio 2018, il 24 gennaio 2021, il 6 luglio 2020 e il 16 maggio 2020.

Decorrenza e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, quindi rileva immediatamente per operatori alimentari, agricoli e della distribuzione che commercializzano prodotti interessati dai nuovi LMR.

Disposizioni principali

Modifica degli LMR nell’allegato II

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è sostituito limitatamente alle colonne relative ad aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio/o-nitrofenolato di sodio/p-nitrofenolato di sodio e triclopir. Sono aggiornati i limiti per una vasta gamma di prodotti: frutta, ortaggi, cereali, spezie, prodotti animali e altri alimenti, secondo i valori indicati nell’allegato del regolamento. Per alcune combinazioni resta il limite al livello di determinazione analitica (0,01 mg/kg) o si applicano note specifiche (*) e (+).

Inserimento nell’allegato IV

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite, in ordine alfabetico, le voci "latte vaccino", "L-cisteina" e "pirofosfato ferrico". Per tali sostanze non si applicano LMR specifici, in quanto sono considerate non richiedenti una fissazione di limiti specifici ai fini del regolamento 396/2005.

Base giuridica e criterio di sicurezza

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. La decisione è fondata sui pareri motivati dell’EFSA, che ha concluso che le modifiche richieste sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, sia per esposizione cronica sia per esposizione acuta, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Domande, valutazioni e dati confermativi

Le modifiche derivano da domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e valutate dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 8. L’EFSA ha esaminato le domande e, in più casi, ha rilevato la necessità di dati confermativi o di ulteriori informazioni (ad esempio su residui, stabilità all’immagazzinamento, metodi di analisi, metabolismo e metaboliti), rinviando il relativo riesame dell’LMR alle scadenze indicate, tra cui 6 febbraio 2018, 24 gennaio 2021, 6 luglio 2020 e 16 maggio 2020 a seconda della sostanza e del dato richiesto.

Casi specifici: idrazide maleica, mefentrifluconazolo, pirofosfato ferrico, L-cisteina e latte vaccino

Per l’idrazide maleica, l’LMR fissato per le carote viene esteso alle radici di cicoria in base alle linee guida UE sull’estrapolazione. Per il mefentrifluconazolo sono aumentati gli LMR anche per alcuni prodotti di origine animale (fegato suino, reni di bovini, latte di bovini, ovini e caprini) in relazione all’uso nei mangimi. Il pirofosfato ferrico è inserito nell’allegato IV in quanto l’EFSA ha concluso che è opportuno escluderlo da LMR specifici; analogamente, L-cisteina e latte vaccino, approvati come sostanze di base, sono inseriti nell’allegato IV perché il loro impiego non dovrebbe determinare residui rischiosi per il consumatore.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimisalute pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.