Regolamento (UE) 2021/616
Regolamento (UE) 2021/616 della Commissione del 13 aprile 2021 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxil, benalaxyl-M, diclobenil, fluopicolide, proquinazid e pyridalyl in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare i livelli massimi di residui (LMR) di benalaxil, benalaxyl-M, diclobenil, fluopicolide, proquinazid e pyridalyl su numerosi prodotti vegetali e animali. Le modifiche recepiscono i pareri motivati dell’EFSA e, in alcuni casi, mantengono o fissano gli LMR al limite di determinazione in assenza di autorizzazioni o di dati completi, prevedendo un riesame entro due anni per alcune voci. È inoltre stabilito un regime transitorio per i prodotti ottenuti o importati prima del 6 novembre 2021 e un differimento dell’applicazione al medesimo giorno.
Modifica dei livelli massimi di residui di antiparassitari per benalaxil, benalaxyl-M, diclobenil, fluopicolide, proquinazid e pyridalyl in determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, nell’Unione europea e, per i prodotti importati, anche alle importazioni nell’UE. Riguarda operatori del settore alimentare e mangimistico, Stati membri e paesi terzi, con disciplina transitoria per i prodotti ottenuti o importati prima del 6 novembre 2021. Restano rilevanti le esclusioni/particolarità derivanti dal fatto che per alcune matrici i livelli sono fissati al limite di determinazione o al livello di base, in assenza di autorizzazione, tolleranze all’importazione o CXL.
Modifica dei livelli massimi di residui di benalaxil, benalaxyl-M, diclobenil, fluopicolide, proquinazid e pyridalyl
Il regolamento aggiorna il quadro dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, intervenendo sugli allegati II, III e V. L’intervento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e tiene conto dei fattori pertinenti alla gestione del rischio, nonché delle consultazioni con i partner commerciali dell’Unione tramite l’OMC.
Ambito e logica dell’intervento
La modifica riguarda residui di sei sostanze attive in prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione precisa che, per i prodotti in cui l’uso della sostanza non è autorizzato e non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR devono essere fissati al limite di determinazione o all’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Benalaxil e benalaxyl-M
Per benalaxil e benalaxyl-M l’EFSA ha riesaminato gli LMR vigenti e raccomandato, per alcuni prodotti, un aumento o il mantenimento dei livelli esistenti. Il regolamento fissa quindi nuovi valori nell’allegato II, in molti casi al limite di determinazione analitica. Per uve da tavola, patate, aglio, cipolle, scalogni, lattughe e porri l’EFSA ha evidenziato dati mancanti; tuttavia, poiché non risultano rischi per i consumatori, gli LMR sono comunque fissati ai livelli indicati, con riesame entro due anni dalla pubblicazione.
Diclobenil
Per il diclobenil il regolamento conferma l’impostazione dell’allegato V, mantenendo i valori al limite di determinazione. La scelta è motivata dal fatto che la sostanza non è più approvata nell’UE e che tutte le autorizzazioni sono state revocate.
Fluopicolide
Per il fluopicolide il regolamento aggiorna numerosi LMR nell’allegato II, con un generale aumento o mantenimento dei livelli e una riduzione per le lattughe. Per alcune matrici, tra cui scarola/indivia a foglie larghe, luppolo, diverse carni di animali terrestri, latte e uova, l’EFSA ha rilevato carenze informative; i livelli sono quindi fissati al valore vigente o a quello indicato dall’EFSA, con riesame entro due anni.
Proquinazid
Per il proquinazid vengono aggiornati gli LMR nell’allegato II e viene modificata la definizione del residuo per i prodotti di origine animale, includendo la somma di proquinazid e del metabolita IN-MU210, espressa in proquinazid. Anche in questo caso, per orzo, avena, diverse categorie di animali terrestri e latte sono segnalate informazioni mancanti, ma i livelli vengono comunque fissati ai valori vigenti o indicati, con revisione entro due anni.
Pyridalyl
Per il pyridalyl il regolamento aggiorna i LMR nell’allegato II: l’EFSA raccomanda una riduzione per i peperoni, mentre per gli altri prodotti suggerisce il mantenimento o l’aumento dei livelli vigenti. I nuovi valori vengono recepiti nell’allegato modificato.
Disposizioni transitorie e applicazione temporale
Per evitare perturbazioni della commercializzazione, il regolamento prevede che i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 novembre 2021 restino soggetti alla disciplina previgente del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 6 novembre 2021.
Effetti pratici per gli operatori
Per operatori agricoli, importatori, trasformatori e distributori, il provvedimento comporta l’adeguamento dei controlli di conformità ai nuovi LMR a partire dal 6 novembre 2021. Rilevano in particolare: la distinzione tra prodotti UE e importati prima di tale data, la necessità di verificare le nuove soglie per le matrici interessate e la presenza di taluni LMR fissati al limite di determinazione o soggetti a riesame entro due anni.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati sui LMR
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. In concreto, vengono aggiornati i limiti per benalaxil/benalaxyl-M, fluopicolide, proquinazid, pyridalyl e diclobenil.
Benalaxil e benalaxyl-M
Nell’allegato II viene sostituita la colonna relativa a benalaxil, compresi i componenti isomerici come benalaxyl-M. Per varie colture e prodotti di origine animale sono fissati nuovi LMR, spesso al limite di determinazione analitica; per alcune voci specifiche, come uve da tavola, patate, aglio, cipolle, scalogni, lattughe e porri, sono richiamate lacune informative e un riesame entro due anni dalla pubblicazione.
Diclobenil
Nell’allegato V la colonna relativa al diclobenil è sostituita mantenendo gli LMR al limite di determinazione per i prodotti interessati. La motivazione indicata è che la sostanza non è più approvata nell’UE e tutte le autorizzazioni sono state revocate.
Fluopicolide
Nell’allegato II sono introdotti nuovi valori per il fluopicolide, con aumento o mantenimento di numerosi LMR e riduzione per le lattughe. Per scarola/indivia a foglie larghe, luppolo, diverse carni di animali terrestri, latte e uova, l’EFSA segnala informazioni mancanti; i relativi LMR sono comunque fissati ai livelli vigenti o indicati, con riesame entro due anni.
Proquinazid
Nell’allegato II sono introdotti nuovi valori per il proquinazid, con aumento o mantenimento di vari LMR e modifica della definizione del residuo per i prodotti di origine animale. Per orzo, avena, alcune categorie di animali terrestri e latte, l’EFSA segnala informazioni mancanti; i livelli sono fissati al livello vigente o indicato, con riesame entro due anni. La definizione del residuo per i prodotti di origine animale comprende la somma di proquinazid e del metabolita IN-MU210, espresso in proquinazid.
Pyridalyl
Nell’allegato II sono fissati nuovi LMR per il pyridalyl. È prevista una riduzione per i peperoni e, per gli altri prodotti, un mantenimento o aumento dei livelli vigenti. Per tali prodotti i livelli sono aggiornati nell’allegato II in base al parere EFSA.
Limiti di determinazione e assenza di autorizzazioni o CXL
Per i prodotti sui quali l’uso del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Consulenza scientifica e consultazioni
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’UE per i residui di antiparassitari sulle esigenze di adeguamento di alcuni limiti di determinazione e ha preso in considerazione l’evoluzione tecnica. Sono stati inoltre consultati i partner commerciali dell’Unione tramite l’OMC, tenendo conto delle loro osservazioni.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 prevede che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche, continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 novembre 2021. La misura è motivata dall’esigenza di consentire la normale commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 6 novembre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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