Regolamento (UE) 2021/587
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/587 del Consiglio dell’12 aprile 2021 che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/587 attua il regolamento (UE) n. 359/2011 nel quadro delle misure restrittive dell’Unione contro determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran. L’atto prende atto del riesame della decisione 2011/235/PESC e della conseguente proroga delle misure restrittive fino al 13 aprile 2022. Aggiorna inoltre l’allegato I del regolamento base, eliminando la voce relativa a una persona deceduta e sostituendo le voci di 34 persone e di un’entità.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sulle misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, aggiornando l’elenco dei destinatari delle misure e prorogandone l’applicazione fino al 13 aprile 2022.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in relazione alla situazione in Iran. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il presente atto interviene esclusivamente sull’elenco sanzionatorio, cancellando una voce relativa a una persona deceduta e aggiornando le voci di 34 persone e di un’entità.
Modifica delle misure restrittive UE nei confronti di soggetti iraniani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/587 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione istituito dal regolamento (UE) n. 359/2011 in considerazione della situazione in Iran. L’atto si colloca nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e dà attuazione all’aggiornamento periodico dell’elenco dei destinatari delle misure restrittive.
I considerando chiariscono che il Consiglio, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2022. Parallelamente, è stata rilevata la necessità di cancellare una voce per decesso e di aggiornare le informazioni relative a numerosi soggetti già inseriti in elenco.
Ambito di applicazione
Il regolamento non istituisce un nuovo autonomo quadro sanzionatorio, ma modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. L’intervento riguarda quindi i soggetti già destinatari del regime restrittivo connesso all’Iran.
L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’ambito materiale è limitato all’aggiornamento dell’elenco: non disciplina nuove tipologie di misure, ma incide sulla platea dei soggetti colpiti.
Base normativa e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento in base all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011. La finalità è assicurare coerenza e attualità del regime restrittivo, tenendo conto dell’evoluzione della situazione in Iran e delle valutazioni periodiche del Consiglio.
Modifica dell’elenco delle persone, entità e organismi
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione.
Le modifiche sostanziali sono due:
- cancellazione della voce n. 16 relativa a HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI), in quanto deceduto;
- sostituzione delle voci relative a 34 persone e a un’entità.
Le nuove/aggiornate voci contengono dati identificativi, motivazioni dell’inserimento e data originaria di inclusione nell’elenco. Le motivazioni richiamano, in sintesi, comportamenti e funzioni connessi a repressione di proteste, violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, torture, negazione del giusto processo, esecuzioni capitali, censura e controllo delle comunicazioni.
Profili ricorrenti delle motivazioni sanzionatorie
Dall’allegato emerge che i soggetti elencati sono associati, a vario titolo, a:
- repressione brutale di manifestazioni di protesta del 2009 e successive;
- responsabilità o complicità in arresti arbitrari, torture e maltrattamenti;
- gravi violazioni del diritto a un processo equo, inclusa l’estorsione di confessioni e l’uso di processi farsa;
- incremento delle esecuzioni capitali e autorizzazione di pene corporali;
- repressione di giornalisti, attivisti, difensori dei diritti umani, oppositori politici e minoranze;
- censura e controllo delle comunicazioni, inclusi internet, social network, TV satellitare e contenuti online.
L’entità inserita in elenco: Polizia Criminalità informatica
Tra le voci aggiornate figura la "Polizia Criminalità informatica" iraniana, unità di polizia con sede a Teheran e sito web indicato nell’allegato. La motivazione richiama la sua funzione nella repressione di oppositori e riformisti che usavano reti sociali e strumenti internet, nonché:
- le direttive del gennaio 2012 per gli internet café, con obbligo di raccolta e conservazione di dati personali e registrazioni di navigazione;
- l’installazione di telecamere a circuito chiuso e la conservazione delle registrazioni;
- la repressione delle VPN;
- l’arresto del blogger Sattar Beheshti nel 2012, poi trovato morto in cella;
- l’arresto di amministratori di gruppi Telegram in relazione alle proteste nazionali del novembre 2019.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto per verificare l’aggiornamento delle liste sanzionatorie UE e l’eventuale presenza, nei sistemi di compliance, di soggetti coinvolti in rapporti commerciali, finanziari o contrattuali con controparti iraniane. L’atto evidenzia anche che il regime sanzionatorio continua a essere periodicamente riesaminato e prorogato, con conseguenze dirette sulla due diligence, sul monitoraggio controparti e sulla gestione del rischio sanzionatorio.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato elimina la voce n. 16 relativa a HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI) e sostituisce le voci di 34 persone e di un’entità incluse nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive.
Proroga delle misure restrittive fino al 13 aprile 2022
Nei considerando si precisa che, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive previste dal regime sanzionatorio fino al 13 aprile 2022.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto sostanziale delle nuove voci in elenco
Le voci aggiornate riguardano soggetti associati, secondo le motivazioni indicate nell’allegato, a repressione di proteste, gravi violazioni dei diritti umani, restrizioni del diritto al giusto processo, arresti arbitrari, torture, esecuzioni, censura e attività di controllo/represione nel settore digitale. Per l’entità elencata, la "Polizia Criminalità informatica", sono richiamate attività di sorveglianza, restrizioni sugli internet café, arresti di blogger e repressione di gruppi Telegram in relazione alle proteste del novembre 2019.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/584
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/590
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/591
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/631
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/1006
- Regolamento · 12 apr 2021Regolamento (UE) 2021/1374
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →