Regolamento (UE) 2020/162
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2020/162 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/162 autorizza l’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso. L’autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto nel ridurre la contaminazione delle carcasse con Salmonella spp. Il testo fissa le condizioni d’uso, le misure di protezione per gli utilizzatori e il periodo di autorizzazione fino al 26 febbraio 2030.
Autorizza il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per l’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda esclusivamente i tacchini da ingrasso, nell’ambito della categoria degli additivi zootecnici e del gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri usi o altre specie diverse da quelle espressamente indicate nell’allegato.
Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/162 della Commissione autorizza un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 nel settore dei mangimi. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione scientifica positiva dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama, nei considerando, la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola autorizzazione, motivi e procedure per l’immissione sul mercato degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.
L’EFSA, nel parere del 2 aprile 2019, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato:
- non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali;
- non comporta rischi per la sicurezza dei consumatori;
- non presenta effetti nocivi per l’ambiente;
- è efficace, se usato nei mangimi per tacchini, nel ridurre la contaminazione delle carcasse con Salmonella spp.
L’Autorità ha inoltre rilevato che la forma non rivestita dell’additivo deve essere considerata un sensibilizzante delle vie respiratorie. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere misure di protezione specifiche per gli utilizzatori. L’EFSA non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Ambito di autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso. Il prodotto è collocato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "altri additivi zootecnici", con la funzione specifica di ridurre la contaminazione delle carcasse con Salmonella spp. mediante la diminuzione della sua presenza nelle feci.
Il regolamento non estende l’autorizzazione ad altre specie animali o a finalità diverse da quelle indicate nell’allegato.
Condizioni d’impiego e requisiti operativi
L’allegato fissa le principali condizioni tecniche di impiego del prodotto. Per i tacchini da ingrasso è previsto un tenore minimo di 1 x 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Sono inoltre previsti obblighi informativi e precauzionali:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
- gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori;
- se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L’additivo è descritto come un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 contenente almeno:
- 2 × 10^10 CFU/g di additivo nella forma non rivestita;
- 1 × 10^10 CFU/g di additivo nella forma rivestita.
La sostanza attiva è caratterizzata come cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Per il controllo analitico sono richiamati:
- il metodo di conteggio mediante semina per inclusione con agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009);
- il metodo di identificazione mediante PCR (CEN/TS 15790:2008).
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
Il periodo di autorizzazione termina il 26 febbraio 2030.
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Precedenti autorizzazioni richiamate
Il provvedimento ricorda che il medesimo preparato era già stato autorizzato:
- con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso;
- con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 per suinetti e scrofe.
Tali richiami confermano la continuità dell’approccio regolatorio rispetto a un additivo già valutato favorevolmente in altri impieghi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato. Il titolare dell’autorizzazione è Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS, e il numero di identificazione dell’additivo è 4d1703.
Base scientifica e presupposti dell’autorizzazione
I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e la valutazione favorevole dell’EFSA del 2 aprile 2019. L’Autorità ha concluso che, alle condizioni proposte, il preparato non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente e che, nei mangimi per tacchini, è efficace nel ridurre la contaminazione delle carcasse con Salmonella spp.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’EFSA ha ritenuto la forma non rivestita dell’additivo un sensibilizzante delle vie respiratorie. Per tale motivo il regolamento impone che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione delle vie respiratorie.
Condizioni d’uso e tenore minimo
Per i tacchini da ingrasso è previsto un tenore minimo di 1 x 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Nell’allegato sono inoltre indicati la composizione del preparato, le forme rivestita e non rivestita e la necessità di riportare nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Metodo di analisi e caratterizzazione
L’allegato descrive la sostanza attiva come cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Per il conteggio è previsto il metodo di semina per inclusione con agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009); per l’identificazione è previsto il metodo PCR (CEN/TS 15790:2008).
Periodo di autorizzazione
Il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 26 febbraio 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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