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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/161

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/161 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1137/2007 (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova per il Bacillus subtilis DSM 17299 l’autorizzazione come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e della verifica del rispetto delle condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è rinnovata alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato, incluse specifiche prescrizioni per gli utilizzatori e per l’impiego in presenza di determinati coccidiostatici e dell’acido formico. Contestualmente, il regolamento abroga il precedente regolamento (CE) n. 1137/2007 e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, con abrogazione del regolamento (CE) n. 1137/2007.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in via materiale, ai mangimi destinati ai polli da ingrasso contenenti il Bacillus subtilis DSM 17299. Riguarda l’uso dell’additivo nella categoria degli additivi zootecnici, gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, alle condizioni e con i limiti fissati nell’allegato. È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE e rilevante ai fini del SEE. Non disciplina altri animali o altre finalità d’uso diverse da quelle espressamente autorizzate nell’allegato.

Rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/161 rinnova l’autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione richiama il parere favorevole dell’EFSA del 2 aprile 2019 e conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento base.

Contesto e base giuridica

Il regolamento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando, la Commissione precisa che il Bacillus subtilis DSM 17299 era già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1137/2007 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. Il rinnovo è stato richiesto dal titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, con la documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2.

Valutazione scientifica e profili di sicurezza

L’EFSA ha confermato che il richiedente ha fornito dati che attestano la conformità dell’additivo alle condizioni di autorizzazione vigenti. Ha inoltre ribadito le precedenti conclusioni secondo cui il Bacillus subtilis DSM 17299 è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori di prodotti ottenuti da animali nutriti con l’additivo e per l’ambiente. Tuttavia, ha evidenziato la possibilità di esposizione degli utilizzatori per inalazione e l’impossibilità di trarre conclusioni definitive sui rischi di irritazione cutanea e oculare e di sensibilizzazione cutanea; per questo motivo la Commissione ritiene necessarie adeguate misure di protezione per la salute umana, in particolare per gli utilizzatori.

Condizioni dell’autorizzazione

L’allegato qualifica l’additivo come appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. La sostanza è identificata come Bacillus subtilis DSM 17299, con titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S. L’additivo è presentato in forma solida e deve contenere almeno 1,6 × 10^10 CFU/g di additivo. Per i polli da ingrasso, il tenore minimo nel mangime completo con un tasso di umidità del 12% è pari a 8 x 10^8 CFU/kg.

Prescrizioni operative e di sicurezza per gli utilizzatori

L’allegato impone che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indichino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, l’impiego è consentito nei mangimi contenenti uno dei coccidiostatici autorizzati elencati nel regolamento, cioè diclazuril, alofuginone, robenidina, decochinato, narasina/nicarbazina, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina, salinomicina sodica o semduramicina sodica. È anche attestata la compatibilità con l’acido formico.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con queste misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, della cute e degli occhi.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato specifica la caratterizzazione della sostanza attiva come spore vitali di Bacillus subtilis DSM 17299. Per il controllo analitico, il conteggio deve essere effettuato con il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar (EN 15784), mentre l’identificazione dell’additivo nell’alimento per animali avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Abrogazione del precedente regolamento e decorrenza

Con l’articolo 2 il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1137/2007. L’articolo 3 stabilisce che il nuovo atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni ivi previste.

Sostanza autorizzata, specie bersaglio e livello d’impiego

L’allegato identifica l’additivo come Bacillus subtilis DSM 17299, titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S, per polli da ingrasso. Il tenore minimo è fissato a 8 x 10^8 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il periodo di autorizzazione termina il 26 febbraio 2030.

Condizioni d’uso e compatibilità

L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentito l’impiego nei mangimi contenenti alcuni coccidiostatici autorizzati, elencati nel regolamento, e viene attestata la compatibilità con l’acido formico.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per respirazione, cute e occhi.

Metodi di analisi e caratterizzazione

L’allegato descrive la sostanza attiva come spore vitali di Bacillus subtilis DSM 17299. Il conteggio avviene mediante metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar (EN 15784) e l’identificazione tramite elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Abrogazione del precedente regime autorizzativo

L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 1137/2007, che aveva autorizzato per dieci anni il Bacillus subtilis DSM 17299 come additivo per mangimi.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarealimentazione animaleadditivi zootecnicisanità animalemercato interno

Testo integrale

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