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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/160

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/160 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato composto da oli essenziali di origano e carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo per suinetti svezzati. L’autorizzazione è concessa perché la valutazione dell’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti negativi su animali, consumatori e ambiente e può migliorare il rendimento zootecnico. Il regolamento stabilisce inoltre condizioni d’impiego, misure di protezione per gli utilizzatori e un termine finale di autorizzazione al 26 febbraio 2030.

Autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi e premiscele, nonché ai mangimi destinati a suinetti svezzati nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Si applica alle condizioni tecniche e di sicurezza fissate nell’allegato, con obblighi specifici per l’uso e la protezione degli utilizzatori. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di autorizzazione termina il 26 febbraio 2030.

Autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/160 della Commissione autorizza un nuovo additivo zootecnico per l’alimentazione dei suinetti svezzati, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003. La misura si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto il preparato sicuro per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur richiedendo cautele per gli utilizzatori.

Contesto normativo e presupposti della decisione

La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne fissa motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione prescritta dall’articolo 7, paragrafo 3. L’EFSA, nel parere del 2 aprile 2019, ha concluso che il preparato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente, e che l’additivo presenta potenziale per migliorare il rendimento zootecnico.

Ambito di applicazione e qualificazione dell’additivo

L’autorizzazione riguarda un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo destinato a suinetti svezzati. Il prodotto è classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". L’allegato ne definisce la composizione, la forma solida, i livelli di impiego e le specifiche analitiche.

Composizione, specifiche e dosaggio

L’additivo è descritto come preparato di:

  • oli essenziali di origano (Origanum vulgare L.) e di semi di carvi (Carum carvi L.),
  • carvacrolo,
  • salicilato di metile,
  • L-mentolo.

L’allegato fornisce anche i parametri di caratterizzazione delle sostanze attive, tra cui i numeri CAS e gli intervalli di concentrazione. Per i suinetti svezzati è previsto un tenore minimo di 75 mg/kg e massimo di 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Obblighi operativi e misure di protezione

Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’impiego dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e degli occhi.

Metodo di analisi e controlli

Per la quantificazione delle sostanze attive nell’additivo è previsto il metodo GC-FID (gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma). Il testo rinvia anche alle informazioni dettagliate sui metodi di analisi disponibili presso il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Durata dell’autorizzazione, efficacia e applicazione

L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 26 febbraio 2030. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni ivi stabilite.

Motivi dell’autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 e la valutazione positiva dell’EFSA del 2 aprile 2019, che esclude rischi per salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni proposte e riconosce il potenziale di miglioramento del rendimento zootecnico.

Condizioni d’uso e tutela degli utilizzatori

L’allegato prevede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e degli occhi.

Composizione e modalità di impiego

L’additivo è un preparato in forma solida composto da oli essenziali di origano e di semi di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo. È destinato a suinetti svezzati con dose minima di 75 mg/kg e massima di 125 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%.

Specifiche analitiche

Per la quantificazione delle sostanze attive nell’additivo è previsto il metodo gascromatografico con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID). L’allegato indica inoltre i parametri di caratterizzazione delle sostanze attive e rinvia alle informazioni dettagliate del laboratorio di riferimento.

Durata dell’autorizzazione

Il termine finale di autorizzazione è fissato al 26 febbraio 2030.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

Testo integrale

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