Regolamento (UE) 2020/163
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/163 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di muramidasi prodotto da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo zootecnico per specifiche categorie di avicoli. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi per salute animale, consumatori e ambiente, rilevando però possibili rischi di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso, prescrizioni di sicurezza per gli operatori e da una scadenza al 26 febbraio 2030.
Autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a determinate specie avicole da riproduzione e a tacchini da ingrasso.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato e utilizzano il preparato di muramidasi (lisozima) prodotto da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo zootecnico. Riguarda in particolare i mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione. L’autorizzazione è valida alle condizioni tecniche e di impiego indicate nell’allegato ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il periodo di autorizzazione termina il 26 febbraio 2030. Il testo non prevede esclusioni ulteriori rispetto alle specie e agli impieghi non menzionati.
Autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/163 della Commissione autorizza un preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17), identificata anche come lisozima, prodotta dal ceppo Trichoderma reesei DSM 32338, quale additivo per mangimi destinati a specifiche categorie di avicoli. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, richiamando al contempo la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori a causa dei possibili effetti irritanti e sensibilizzanti.
Base giuridica e contesto valutativo
La Commissione fonda il provvedimento sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si precisa che la domanda di autorizzazione è stata presentata conformemente all’articolo 7 del medesimo regolamento e corredata della documentazione prescritta. La valutazione scientifica ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. È stata tuttavia rilevata una possibile irritazione cutanea/oculare e sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie, con conseguente opportunità di misure protettive per gli operatori.
Oggetto dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda un additivo zootecnico già noto al mercato: il preparato di muramidasi prodotto da Trichoderma reesei DSM 32338. Il considerando 4 ricorda che lo stesso ceppo era già stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso; il presente regolamento estende invece l’uso ad altre categorie avicole, in particolare a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione.
Condizioni di impiego e specie interessate
L’allegato colloca l’additivo nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Il prodotto è descritto come preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotto dal Trichoderma reesei DSM 32338, in forma solida e liquida, con attività minima di 60 000 LSU(F)/g.
Le specie e categorie autorizzate sono:
- polli allevati per la riproduzione;
- tacchini da ingrasso;
- tacchini allevati per la riproduzione;
- altre specie avicole allevate per la riproduzione.
Per i mangimi completi con umidità al 12%, il tenore minimo autorizzato è pari a 25 000 LSU(F)/kg. L’allegato non indica un tenore massimo.
Prescrizioni tecniche e di sicurezza
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della cute e dell’apparato respiratorio.
Metodo di analisi e controllo
L’allegato richiama un metodo di analisi per la quantificazione della muramidasi basato su un saggio enzimatico fluorimetrico. Il metodo misura la depolimerizzazione catalizzata dall’enzima di un preparato di peptidoglicano marcato con fluoresceina, a pH 6,0 e 30 °C. Sono inoltre richiamate note tecniche sul significato dell’unità LSU(F) e sul rinvio ai rapporti del laboratorio di riferimento della Commissione.
Durata dell’autorizzazione e applicazione nel tempo
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 26 febbraio 2030. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.
Specie destinatarie e impieghi autorizzati
L’allegato circoscrive l’uso del preparato a polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione. Il prodotto è autorizzato in forma solida e liquida.
Tenore minimo e condizioni tecniche
Per i mangimi completi con tasso di umidità del 12%, il tenore minimo autorizzato è di 25 000 LSU(F)/kg per le specie indicate in allegato. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della cute e dell’apparato respiratorio.
Metodo di analisi
L’allegato richiama un metodo di prova enzimatico basato sulla fluorescenza per la quantificazione del tenore di muramidasi, idoneo a determinare la depolimerizzazione di un preparato di peptidoglicano marcato con fluoresceina a pH 6,0 e 30 °C.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 26 febbraio 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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