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Sentenza

Sentenza n. 1719/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 4135 del 16 settembre 2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, con condanna del Ministero al riconoscimento del beneficio per il valore complessivo di 1.500 euro, oltre agli accessori dovuti. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 19 aprile 2025. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996, il Ministero non aveva dato prova dell'esecuzione del giudicato e, pur ritualmente intimato, non si era costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996. In assenza di prova dell'esecuzione da parte del Ministero, sussistevano i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero la cui attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 1.000 euro, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    La sentenza posta in esecuzione ha previsto l'applicazione degli accessori nella misura stabilita da tale disposizione.

  • art. 22 legge n. 724/1994

    La norma è richiamata dal titolo giudiziale quale ulteriore fondamento della misura degli accessori dovuti.

  • art. 14 legge n. 669/1996

    Il decorso del termine dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Le disposizioni disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato alla pubblica amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'Amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato grava sull'Amministrazione obbligata; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a personale dello stesso ufficio dotato della necessaria professionalità, e può essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • Quando il commissario ad acta sia un dirigente dell'Amministrazione resistente, l'incarico non dà luogo a un compenso aggiuntivo se l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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