Sentenza n. 11854/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 6978/2024, pubblicata in data 13/06/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso RG n. 30470/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6978/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 6978/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'importo nominale di 500 euro relativo all'anno scolastico 2022/2023. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività e la notificazione della sentenza, chiedendo l'ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. Il TAR ha verificato l'ammissibilità del ricorso, la definitività del titolo e la propria competenza territoriale, rilevando altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, che non aveva assicurato alla ricorrente il beneficio e il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di inutile decorso del termine, il Direttore generale competente dell'Amministrazione resistente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente, salva la verifica di un eventuale adempimento tardivo. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa risultante dalla serialità di controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare l'esecuzione e nominare un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
Costituisce la base normativa del diritto sostanziale alla Carta elettronica docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio consente l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione obbligata.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
È richiamato quale disposizione modificativa del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica se l'amministrazione obbligata abbia dato puntuale esecuzione al giudicato, assicurando al ricorrente il risultato pratico e concreto riconosciuto dalla pronuncia giudiziale.
- L'amministrazione è sempre tenuta a conformarsi al giudicato e non può sottrarsi all'obbligo di esecuzione per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenza di risorse economiche e finanziarie; dispone, al più, di una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
- L'inerzia dell'amministrazione, protrattasi oltre il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'inadempimento.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a sostituirla in caso di ulteriore inerzia, subordinando l'intervento commissariale alla richiesta dell'interessato e alla verifica dell'eventuale adempimento tardivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →