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Sentenza

Sentenza n. 1277/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva ordinato l'attribuzione della Carta del docente e il pagamento dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 862 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 2 agosto 2024 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto, per ciascun ricorrente e per gli anni scolastici indicati nella sentenza, il diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente mediante emissione di buoni elettronici di spesa, per importi individuali compresi tra 500 e 2.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del credito sino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, dopo la rituale notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito, ma non ha allegato di avere già adempiuto né ha dedotto fatti modificativi o estintivi dei crediti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale conteneva una condanna pecuniaria dell'amministrazione, era passato in giudicato e non risultava eseguito. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, mediante il rilascio della Carta del docente e l'accredito degli importi spettanti a ciascun ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 724/1994, nonché spese e accessori. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, il quale dovrà attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine e provvedere entro ulteriori 60 giorni, riferendo al TAR sugli adempimenti compiuti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 850 euro, oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione

    Gli accessori maturati sul credito riconosciuto dal titolo giudiziale devono essere corrisposti sino all'effettiva esecuzione, secondo quanto stabilito dal titolo e dalla disciplina richiamata.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all'art. 39, comma 1, c.p.a., per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta deve essere determinato e liquidato con separato decreto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una condanna dell'amministrazione, contenuta in una pronuncia passata in giudicato, non sia stata eseguita dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere tutte le attività necessarie per l'integrale esecuzione del titolo, compreso il pagamento del capitale, degli interessi o della rivalutazione maturati sino alla concreta attribuzione e delle spese riconosciute.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'attivazione all'istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La mancata allegazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito, unitamente all'esistenza di un titolo esecutivo non adempiuto, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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