Sentenza n. 1277/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva ordinato l'attribuzione della Carta del docente e il pagamento dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 862 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 2 agosto 2024 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto, per ciascun ricorrente e per gli anni scolastici indicati nella sentenza, il diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente mediante emissione di buoni elettronici di spesa, per importi individuali compresi tra 500 e 2.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del credito sino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, dopo la rituale notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito, ma non ha allegato di avere già adempiuto né ha dedotto fatti modificativi o estintivi dei crediti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale conteneva una condanna pecuniaria dell'amministrazione, era passato in giudicato e non risultava eseguito. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, mediante il rilascio della Carta del docente e l'accredito degli importi spettanti a ciascun ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 724/1994, nonché spese e accessori. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, il quale dovrà attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine e provvedere entro ulteriori 60 giorni, riferendo al TAR sugli adempimenti compiuti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 850 euro, oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione
Gli accessori maturati sul credito riconosciuto dal titolo giudiziale devono essere corrisposti sino all'effettiva esecuzione, secondo quanto stabilito dal titolo e dalla disciplina richiamata.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Richiamato, unitamente all'art. 39, comma 1, c.p.a., per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta deve essere determinato e liquidato con separato decreto.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una condanna dell'amministrazione, contenuta in una pronuncia passata in giudicato, non sia stata eseguita dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere tutte le attività necessarie per l'integrale esecuzione del titolo, compreso il pagamento del capitale, degli interessi o della rivalutazione maturati sino alla concreta attribuzione e delle spese riconosciute.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'attivazione all'istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La mancata allegazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito, unitamente all'esistenza di un titolo esecutivo non adempiuto, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →