Cassazione Penale, Ordinanza n. 00948/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, in quanto non è stato possibile escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 20 luglio 2024 con cui il Tribunale di Monza, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato alle pene inflitte con tre precedenti sentenze indicate nell'istanza. Prima della decisione nel merito, il difensore munito di procura speciale ha però depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi rilevato la rinuncia e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente effettuata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende se non risulta esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non comporta alcun esame nel merito delle doglianze originariamente proposte contro il provvedimento impugnato.
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