Sentenza n. 883/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 09858/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 9858/2024, che aveva respinto il ricorso contro il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità diagnosticata dalla Commissione Medico Ospedaliera, adottato dall'amministrazione sulla base del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Con il primo motivo deduceva error in procedendo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il TAR non avesse deciso sulla richiesta di acquisizione del foglio matricolare e sull'istanza di ammissione di una scheda informativa depositata tardivamente. Chiedeva inoltre in appello l'acquisizione d'ufficio del foglio matricolare ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a. Con il secondo motivo deduceva error in iudicando, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché difetto di motivazione, sostenendo che i turni diurni e notturni, i servizi fuori sede, il lavoro festivo e straordinario e le altre condizioni di impiego avessero determinato, almeno quale concausa, la patologia attraverso uno stress psico-fisico particolarmente intenso.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il TAR aveva espressamente esaminato e rigettato sia la richiesta istruttoria sia la richiesta di autorizzazione al deposito tardivo. Il giudice ha inoltre escluso che l'acquisizione d'ufficio potesse supplire a una lacuna probatoria imputabile alla parte, applicando il principio dispositivo. La scheda informativa era stata depositata oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.; l'appellante non aveva dimostrato l'estrema difficoltà della produzione tardiva richiesta dall'art. 54, comma 1, c.p.a. L'acquisizione del foglio matricolare è stata ritenuta comunque irrilevante, poiché esso avrebbe documentato incarichi e mansioni, ma non la concreta gravosità o straordinarietà dei compiti svolti. Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato ha affermato che la Commissione Medico Ospedaliera accerta l'infermità, mentre il Comitato di Verifica accerta la riconducibilità dell'infermità all'attività lavorativa e il rapporto causale o concausale. Il parere del Comitato è soggetto soltanto a sindacato esterno e debole, per macroscopici errori di fatto, illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà. Nel caso concreto non era stata fornita una prova certa, o caratterizzata da elevata credibilità logica e razionale, del nesso eziologico tra servizio e patologia. Le attività di vigilanza, conduzione di automezzi, servizi fuori sede, turni notturni e festivi e lavoro straordinario sono state considerate, in relazione allo status e alle mansioni dell'appellante, ordinarie caratteristiche del servizio di polizia, non idonee a dimostrare un'esposizione eccezionale a stress o disagio. Le allegazioni dell'interessato costituivano quindi una valutazione soggettiva alternativa al giudizio tecnico del Comitato e non evidenziavano vizi macroscopici. La sentenza di primo grado è stata confermata; le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 65, comma 3, c.p.a.
L'acquisizione d'ufficio di documenti non può essere utilizzata per colmare una lacuna istruttoria interamente imputabile alla parte.
art. 73, comma 1, c.p.a.
le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza
Il termine per il deposito documentale è perentorio; la produzione successiva è tardiva.
art. 54, comma 1, c.p.a.
risultata estremamente difficile
La produzione tardiva può essere ammessa in via eccezionale quando la parte dimostri l'estrema difficoltà di rispettare il termine.
art. 11 d.P.R. n. 461/2001
riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione
Attribuisce al Comitato di Verifica per le cause di servizio la competenza ad accertare il nesso causale o concausale tra attività lavorativa e infermità.
art. 6, comma 1, d.P.R. n. 461/2001
Individua la competenza della Commissione Medico Ospedaliera in ordine alla diagnosi dell'infermità o lesione e ai relativi profili medico-legali.
art. 10, comma 2, d.P.R. n. 461/2001
scelti fra gli esperti della materia
Il Comitato di Verifica è composto da professionalità sanitarie, giuridiche e amministrative, elemento valorizzato per la complessità e completezza del relativo giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la Commissione Medico Ospedaliera accerta l'esistenza e le caratteristiche dell'infermità, mentre il Comitato di Verifica per le cause di servizio valuta la riconducibilità dell'infermità all'attività lavorativa e il rapporto causale o concausale con i fatti di servizio.
- Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto ab externo, per macroscopici errori di fatto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o carenze tali da evidenziare un distorto esercizio della discrezionalità tecnica; il giudice non può sostituire al parere una propria valutazione tecnica alternativa.
- La dipendenza di una patologia da causa di servizio richiede la prova certa, o sorretta da elevato grado di credibilità logica e razionale, che il servizio abbia avuto efficacia causale o concausale nella genesi dell'infermità; la mera possibilità di una valenza patogenetica, il generico stress lavorativo o il disagio ordinariamente connesso alle mansioni non sono sufficienti.
- Per dimostrare la dipendenza da causa di servizio occorre allegare e provare specifici fatti o condizioni di impiego eccezionalmente gravosi, non essendo sufficiente documentare le mansioni ordinariamente svolte, i turni notturni o festivi, il lavoro straordinario o i servizi fuori sede quando tali elementi costituiscano caratteristiche normali dell'attività di appartenenza.
- Nel processo amministrativo il giudice non può acquisire d'ufficio nuove prove per colmare una lacuna istruttoria interamente imputabile alla parte; l'istanza istruttoria non può trasformarsi in uno strumento sostitutivo dell'onere di allegazione e prova gravante sul ricorrente.
- Il termine per il deposito dei documenti previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. è perentorio; la produzione tardiva può essere ammessa solo eccezionalmente se la parte dimostra l'estrema difficoltà di rispettare il termine.
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